Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22912 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2518/2013 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore sig.

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso

lo studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GINO DANILO GRILLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8259/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di pace di Barra ha accolto la domanda proposta da B.E. nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dell’attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale) in relazione al pagamento delle somme corrispondenti all’ammontare dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

2. In sede di appello, la compagnia assicuratrice ha contestato la decisione del primo giudice, per aver trascurato di decidere, tanto sull’eccezione relativa alla mancata denuncia del sinistro da parte dell’assicurato, quanto sulla domanda riconvenzionale espressamente spiegata nei confronti di quest’ultimo.

3. Il Tribunale di Napoli, giudicando in sede d’appello, rilevato che la compagnia assicuratrice appellante aveva proposto la propria eccezione e la domanda riconvenzionale oltre di termini di preclusione previsti dalla legge, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la HDI Assicurazioni s.p.a. sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria.

5. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, l’HDI Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 166, 167 e 319 c.p.c., avendo il Tribunale di Napoli erroneamente riconosciuto la preclusione, per il convenuto, della facoltà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali nel corso dell’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., tenuto conto che l’art. 319 c.p.c., lungi dal richiamare il contenuto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (che disciplinano la costituzione in giudizio dinanzi al tribunale, prevedendo la sanzione preclusiva per la domanda riconvenzionale non formulata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione), si limita a indicare le modalità di costituzione in giudizio delle parti (consentita fino alla stessa prima udienza del giudizio), senza formulare alcun rigoroso termine di preclusione.

6.1. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte di legittimità, nel procedimento avanti al giudice di pace, l’art. 319 c.p.c., consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicchè ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l’art. 320 c.p.c., concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006, Rv. 589550).

Ciò posto, fermo il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità dell’eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all’attività svolta all’udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.

Avendo il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuta tardiva la proposizione, da parte del convenuto, all’udienza ex art. 320 c.p.c., delle eccezioni e della domanda riconvenzionale ivi avanzata, il motivo d’impugnazione sul punto avanzato dall’odierna ricorrente dev’essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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