Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22911 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12344-2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ALBERINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO CASSI’ CRISCIONE, ENRICO

CASSI’;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PANEPINTO;

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODRIGUEZ

PEREIRA, 142, presso lo studio dell’avvocato ELIO RIPOLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 688/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERINI Luciano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CASSI’ CRISCIONE Paolo, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati PANEPINTO Giuseppe, RIPOLI Elio, difensori dei

rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con sentenza resa in data 6.9.2006 il Tribunale di Ragusa, pronunciando sulla domanda proposta da C.T. nei confronti, per quanto in questa sede ancora rileva, dei fratelli C.G. e C.P., essendo stata dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti degli altri convenuti con riguardo all’eredità di C.E.T., dichiarava tenuti a conferire in collazione all’asse ereditario del padre C.E., per imputazione, le somme ivi specificamente indicate, disponendo lo scioglimento della relativa comunione ereditaria, in ragione della quota di 1/3 in favore di ciascun coerede.

Assegnava dunque a C.T. le quote 1 e 3 di cui alla prima ipotesi divisoria elaborata dal Ctu, a G. la quota n. 2 e condannava C.P. a rifondere ai fratelli, rispettivamente 18.363,87 Euro a T. e 11.119,07 Euro a P..

La Corte d’Appello di Catania, decidendo sull’appello proposto da C.P. e su quelli incidentali spiegati da C.G. e C.T., disposta rinnovazione della Ctu estimativa, confermava la sentenza di primo grado, ad eccezione del conguaglio posto a carico di C.P., ridotto a 2.909,37 Euro in favore di ciascun fratello.

Il Giudice di appello, in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, escludeva che fosse ravvisabile una rinuncia tacita alla collazione da parte degli altri coeredi, C.G. e C.T..

Confermava, inoltre, l’esclusione, già ritenuta dal primo giudice, del fondo (OMISSIS) dall’obbligo di collazione posto a carico di C.G., sul rilievo che all’epoca dell’acquisto della nuda proprietà su detto fondo questi aveva 11 anni e la successiva vendita effettuata nel 1964 era stata effettuata, previa autorizzazione del giudice tutelare, con obbligo di reimpiego del ricavato per il mantenimento agli studi del figlio, con esclusione dunque dalla collazione ex art. 742 c.c., comma 2 e con deposito di una modesta somma (di lire 458.594) in libretto bancario di cui si era persa traccia.

Confermava infine l’esclusione per C.G. dall’obbligo collatizio dell’ulteriore somma di Lire 25.000.000 donatagli dal padre, rilevando che C.G., con dichiarazione del 26.10.1981 aveva affermato di aver ricevuto dal padre, complessivamente, Lire 37.000.000, a titolo di “acconto patrimoniale”.

Secondo quanto ritenuto dalla Corte, tale importo era riassuntivo delle precedenti dazioni ed era dunque comprensivo della somma di Lire 25.000.000, di cui alla dichiarazione dell’8.1.1980 (con causale ricavo vendita di uno stacco di terra in (OMISSIS) a lui riservata al pari degli altri due fratelli”).

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con sette motivi, C.C.P., cui C.G. e C.T. resistono con controricorso.

In prossimità dell’odierna udienza C.C.P. e C.G. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 190 c.p.c., comma 1 e art. 352 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte d’Appello preso in esame la memoria di replica dell’appellata C.T., nonostante il suo difensore non avesse depositato una precedente comparsa conclusionale.

Il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, fa discendere dalla suindicata violazione, la nullità della fase di discussione e conseguentemente della stessa sentenza impugnata ex art. 156 c.p.c., comma 2.

I motivi, che, in virtù della già evidenziata connessione, vanno unitariamente considerati, sono infondati.

Questa Corte ha già affermato che, anche dopo le modifiche dell’art. 190 c.p.c. in forza della L. n. 353 del 1990, art. 24 la memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale(Cass. 6439/2009). In base alla disciplina dell’art. 190 c.p.c., richiamata dall’art. 352 c.p.c., comma 1 (ove il giudice non provveda a norma dell’art. 356 c.p.c.) le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Non sussiste dunque alcun vincolo necessario tra deposito della conclusionale e deposito della successiva memoria di replica, diretta a controdedurre sulle allegazioni avversarie e precisare, alla luce delle stesse, le proprie deduzioni.

In tale prospettiva, è dunque ammissibile che la parte rinunci alla facoltà di depositare la comparsa conclusionale, o comunque non si avvalga di detta facoltà, senza peraltro perdere automaticamente la facoltà di replica sulle avverse deduzioni, ben potendo sorgere dalla conclusionale avversaria l’interesse a replicare alle argomentazioni della controparte ivi contenute.

Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c., dovendo ribadirsi la legittimità del deposito delle sola memoria di replica non preceduta dal deposito della comparsa conclusionale, anche dopo le modifiche alla L. n. 353 del 1990, art. 190.

Il rigetto del primo motivo, assorbe il secondo.

Il terzo motivo denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1103,723,725 e 726 c.c. sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla mancata considerazione dell’avvenuta rinunzia per fatta concludemia da parte degli appellati a fruire della collazione.

Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

Occorre anzitutto rettificare la formulazione del motivo.

Ed invero la qualificazione della collazione come obbligazione ex lege, a carico del donatario, a seguito dell’apertura della successione, per cui i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti (Cass. 15131/2005; 8507/2011), implica che non possa tanto parlarsi di rinuncia alla collazione, quanto piuttosto agli effetti della collazione.

La rinuncia agli effetti della collazione deve peraltro ritenersi ammissibile, ben potendo i coeredi procedere alla divisione tra loro dell’asse ereditario senza applicare le disposizioni che regolano l’istituto. Deve infatti rilevarsi il carattere dispositivo delle norme che regolano 1′ istituto e la correlativa mancanza di un divieto giuridico, onde la collazione non può essere considerata espressione di un principio di ordine pubblico, come indirettamente confermato dalla espressa previsione della facoltà di dispensa dalla collazione ex art. 737 c.c., comma 2.

La Corte territoriale, peraltro, non ha, in assoluto, escluso la possibilità di rinunciare agli effetti della collazione in capo ai beneficiari, ritenendo al contrario che un tale comportamento abdicativo non fosse ravvisabile nel caso in esame.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la carenza motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla mancata considerazione della rinuncia per facta concludentia alla collazione, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di dare adeguato rilievo alla pacifica circostanza, specificamente dedotta dal ricorrente al fine di provare un comportamento concludente abdicativo, che i condividenti avevano proceduto alla vendita a terzi di una parte dei beni dell’asse ereditario, dividendo il ricavato in parti eguali.

Pure tale motivo è inammissibile, poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1m n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), applicabile ratione temporis, per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze processuali.

Ed invero, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

Ciò comporta che l’omesso esame di elementi istruttori e di allegazioni difensive non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass.Ss.uu. 19881/2014), benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la motivazione della sentenza è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione sia affetta da vizi giuridici, oppure in caso di “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero di – motivazione apparente”, o di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Queste figure circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Orbene nel caso di specie la decisione della Corte d’appello, che come già il giudice di prime cure, ha escluso che la pregressa operazione divisionale di taluni cespiti dell’asse ereditario tra i coeredi implicasse rinunzia tacita a far valere la collazione, costituisce una valutazione di merito logica, coerente ed adeguata e come tale estranea al controllo di legittimità.

Ed invero la collazione si inquadra nella divisione ereditaria e presuppone dunque, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’esistenza di un relictum da dividere.

Il fatto, dunque, che il ricavato dalla vendita di taluni beni dell’asse ereditario siano stati ripartiti in modo eguale tra i coeredi, non costituisce elemento sintomatico di un intento abdicativo in relazione all’ asse ereditario residuo (relictum) da dividere, posto che tale ripartizione parziale non esaurendo l’asse ereditario, non è idoneo ad alterare nè pregiudica in alcun modo l’operatività della collazione in relazione ai beni residui.

La divisione di un parte dei beni in modo eguale tra i coeredi, senza alcuna indicazione in relazione alla destinazione e criteri di ripartizione dei beni residui, non è logicamente incompatibile, nè in contrasto con la ratio e le modalità applicative della collazione.

Non è dunque da tale fatto, specificamente preso in esame ed adeguatamente valutato dai giudici di merito, che possa desumersi una rinuncia tacita agli effetti della collazione.

Si osserva al riguardo che la (necessaria) presenza di un relictum all’esito della su menzionata divisione parziale consente evidentemente la piena operatività del meccanismo previsto dagli artt. 725 e 726 c.c. sui beni residui, laddove, come effettivamente verificatosi nel caso di specie, i beni donati non vengano conferiti in natura, ma per imputazione.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., l’omessa ed errata valutazione delle prove e la carenza motivazionale in relazione all’esclusione dalla collazione del fondo (OMISSIS).

Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, con conseguente illogicità e carenza della motivazione.

I motivi, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati e sono inammissibili, in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass.24434/2016), e la censura non può evidentemente consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n. 6064/08).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, con valutazione di merito adeguata, da un lato ha correttamente applicato la disposizione dell’artt. 742 c.c.escludendo dalla collazione le somme ricavate dalla vendita di un fondo, in quanto destinate al mantenimento agli studi del figlio C.G., rilevando, quanto alla somma residua, con valutazione di merito logica, coerente ed adeguata che, in assenza di ogni riscontro documentale, non potesse ritenersi accertato il relativo incremento patrimoniale in capo al figlio, attesa la mancanza di ogni traccia del libretto bancario, ove tale somma avrebbe dovuto essere depositata.

Del pari carente di decisività la doglianza relativa al mancato rilievo dato dalla Corte territoriale all’atto, per notar G., in cui si attestava il versamento al notaio della somma, pari alla metà del ricavato della vendita, per il successivo deposito in libretto nominativo intestato al minore.

Ed invero, detto documento non offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, le ragioni che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 19150/2016).

La statuizione della Corte territoriale è infatti fondata sulla mancanza di ogni elemento che consenta di ritenere l’effettivo utilizzo di tale somma, per spese diverse da quelle di cui all’art. 742 c.c. in favore di C.G..

Secondo la adeguata valutazione della Corte territoriale, il notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza di ogni riscontro documentale, la verosimile gestione del libretto in capo al padre, legale rappresentante del figlio minore, non consentivano di ritenere provato un effettivo incremento patrimoniale in capo a C.G..

Non è dunque ravvisabile nè la dedotta violazione di legge, nè, tanto meno, l’omesso esame di un atto decisivo per il giudizio, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis.

Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la carenza motivazionale in relazione all’esclusione dall’obbligo di collazione per C.G. della somma di Lire 25.000.000, deducendo che sarebbe mancata, da parte della Corte territoriale, una motivazione articolata e puntuale su ogni aspetto della vicenda, e dall’altro che la motivazione sarebbe affetta da illogicità o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Anche il presente motivo è inammissibile, poichè denuncia una carenza motivazionale non più censurabile in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis.

Occorre al riguardo ribadire che l’omesso esame di elementi istruttori, non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. Ss.Uu. 19881/2014) benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, nel caso di specie la Corte d’appello, come già il giudice di prime cure, ha ritenuto, sulla base del tenore testuale della dichiarazione di C.G., resa in data 26.10.1981, che tale ammissione di aver ricevuto” complessivamente” dal padre Lire 37.000.000, come acconto patrimoniale, dovesse intendersi come dichiarazione ricognitiva di tutte le somme ricevute.

Tale interpretazione della dichiarazione resa da parte del coerede, anche in relazione alla complessiva valutazione degli elementi istruttori ed in particolare dei anteriori acquisiti in atti, appare logica, coerente ed idonea a fondare la ratio della statuizione impugnata e non risulta in alcun modo in contrasto con altre argomentazioni della sentenza, onde non è ravvisabile nè un’ipotesi di motivazione apparente nè di contrasto irriducibile tra affermazioni della medesima pronuncia.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite in favore degli altri controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio ai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.

Sussistono i presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis stesso decreto.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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