Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22911 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28905/2015 proposto da:

Banco di Napoli S.p.a., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a., già

Banca Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3 presso lo

studio dell’avvocato Miccolis Giuseppe, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., V.A., nella qualità di successori a

titolo universale della Nuova Edil 90 S.r.l., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Armenio Donato,

Tracquilio Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza del 22/10/2010 il Tribunale di Bari ha accolto l’azione di ripetizione di indebito esercitata nell’aprile 2005 dalla Nuova Edil 90 S.r.l. nei confronti di Banca Intesa (oltre che di Banca Carime, dichiarata priva di legittimazione passiva), per nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che prevedevano interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, condannando il Banco di Napoli (già Banca Intesa) al pagamento della somma di Euro 234.363, 56;

– la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello principale proposto in data 01/12/2010 del Banco di Napoli (già Sanpaolo Banco di Napoli) – che chiedeva, tra l’altro, dichiararsi improcedibile il giudizio a seguito della sopravvenuta cancellazione della società attrice dal Registro delle imprese in data 03/07/2009 – ed ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello (riunito al primo) proposto il 06/12/2010 dalla Nuova Edil 90 S.r.l. nei confronti di Banca Intesa, con assorbimento dell’appello incidentale condizionato proposto da Intesa Sanpaolo (già Banca Intesa)

– il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso V.G. e V.A., nella qualità di unici soci della Nuova Edil 90 S.r.l. al momento della sua cancellazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la banca sostiene (in applicazione dei principi enunciati da Sez. U, 6072/2013) che la società attrice, essendosi cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, aveva rinunziato alla pretesa e con il secondo assume che la Corte d’appello abbia fatto incongrua applicazione del principio di ultrattività del mandato (enunciato da Sez. U., 15295/2014), mentre i restanti quattro motivi sono subordinati ai primi e riguardano altri profili inerenti alla sussistenza del credito;

– nelle memorie ex art. 380-bis 1 c.p.c., il Banco di Napoli ha eccepito che la costituzione dei soci, parti estranee ai pregressi gradi di giudizio, deve intendersi come intervento di terzi, inammissibile in sede di legittimità, mentre i soci hanno rilevato che la banca, a fronte della sopravvenuta perdita di capacità processuale della società estinta, avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione non già nei suoi confronti bensì nei confronti dei soci medesimi;

– la questione sottesa alle censure sollevate riveste una significativa rilevanza nomofilattica, dovendosi approfondire i rapporti tra il piano di diritto sostanziale della estinzione del credito, per effetto della estinzione per cancellazione della società, e il piano di diritto processuale della prosecuzione del giudizio in appello, da parte dell’avvocato della società estinta, in forza del mandato conferitogli a suo tempo per il primo e secondo grado di giudizio, nonchè chiarire le possibili interferenze tra le due pronunce delle Sezioni Unite, alla luce della lettura in chiave successoria della vicenda estintiva della società.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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