Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22911 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24372/2020 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli del

foro di Padova ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in

Padova, via Trieste n. 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano

per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. A. ha proposto domanda di protezione internazionale alla competente Commissione territoriale, rigettata in data 9 settembre 2016.

2. Dinanzi alla Commissione, il richiedente asilo aveva dichiarato di essere nato in un villaggio nella regione del Punjab in Pakistan e di essere espatriato per timore di essere ucciso dal fratello di una ragazza con la quale intratteneva una relazione sentimentale; che il predetto fratello, scoperta la relazione, aveva ucciso la sorella e, recatosi presso l’abitazione dell’istante e non trovandolo, aveva ucciso anche suo padre e suo cugino.

3. Tanto la Commissione quanto il Tribunale avevano rigettato la domanda, ritenendo il narrato non credibile ed in ogni caso inidoneo a giustificare il provvedimento di protezione internazionale.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia del 21 giugno 2018, il sig. A. aveva proposto appello, rigettato dalla Corte di Appello con il provvedimento qui impugnato sul presupposto della genericità dei motivi e delle incongruenze nel narrato.

5. Ha, quindi, proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

6.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11/02/2020 ed il ricorso notificato telematicamente in data 11/09/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020). 6.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

7. Non sono meritevoli di accoglimento il primo e il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, per il mancato rispetto dei criteri di giudizio concernenti la valutazione di credibilità del richiedente ed il dovere di collaborazione del giudice, in un caso in cui il narrato collima con la ricorrenza in Pakistan del c.d. delitto di onore. Il motivo è inammissibile, presupponendo una asserita forma di persecuzione nei confronti del richiedente asilo laddove il provvedimento del giudice di merito ha escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – all’esito di un motivato giudizio di non credibilità dell’istante che ricorresse una siffatta condizione. Osserva in proposito il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). Sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte qua, nella censura della valutazione degli elementi probatori così come operata dal giudice di merito in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma una siffatta censura, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente, può trovare ingresso in questa sede soltanto nei limiti già indicati dalla Corte di Cassazione, e cioè lamentando una non corretta applicazione dei principi che impongono al giudice di merito di esaminare i singoli elementi del racconto secondo un criterio non puramente atomistico, caratterizzato da una (non legittima) scomposizione/dissociazione/confutazione di ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, bensì procedendo alla necessaria, e ben diversa, disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo. Il secondo motivo di ricorso, concernente la carenza di motivazione ed il difetto d’istruttoria, non può, ugualmente, trovare accoglimento, stante la sua struttura espositiva, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente (se non nei limiti poc’anzi decritti, sotto il profilo della credibilità del richiedente asilo) il merito della causa, considerato che il giudizio della Corte di Appello viene contestato e contrastato sulla base di affermazioni che mirano esclusivamente a sovrapporre una diversa ricostruzione e valutazione di tali fatti storici ponendoli in astratto e soltanto formale dissenso da quella compiuta dal giudice di merito.

8. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), per aver valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione della situazione di violenza senza possibilità di protezione da parte delle autorità statali alla quale si troverebbe esposto il richiedente. Il motivo è manifestamente infondato. Con il provvedimento impugnato è stato escluso, con motivazione sicuramente sufficiente, sotto il profilo dell’attivazione del dovere di cooperazione, che il Paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzato da condizioni tali da consentire il riconoscimento della detta forma di protezione. La censura muove da un duplice, apodittico ed erroneo presupposto di fatto – l’altrettanto apodittica affermazione di credibilità del racconto, la mera declamazione dell’esistenza di una situazione di pericolo incompatibile con il ritorno del richiedente asilo in Patria fondata senza alcun riferimento a fonti d’informazione a fronte di quelle specificamente utilizzate dalla Corte territoriale – e si risolve, ancora una volta, nella sostanziale quanto astratta contestazione nel merito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, in particolare sotto il profilo declinato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo la Corte espressamente esaminato, in ossequio al proprio potere dovere di cooperazione (la correttezza del cui esercizio è infondatamente contestata dal ricorrente), il contenuto del rapporto EASO Contry of origin report Pakistan security situation del 2018, conseguentemente escludendo l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.

9. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3” per la genericità della motivazione, sostanziatasi nell’omessa valutazione della perfetta, soddisfacente e completa integrazione culturale e lavorativa del richiedente nel nostro Paese.

9. Nella rubrica viene dedotta la violazione di legge, ma nel corpo del motivo si indicano la genericità della motivazione e l’omesso esame delle condizioni personali del richiedente in relazione alla particolare situazione di rischio collegata alla situazione del Pakistan. La censura è infondata perché adeguata motivazione è stata fornita nella pronuncia impugnata, nella quale si è ritenuta, per un verso, insufficiente l’allegazione di un’effettiva integrazione nel tessuto socioculturale del Paese ospitante e, per altro verso, si è ritenuta indimostrata la compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. nel Paese di origine, così dando atto dell’esame delle COI menzionate a proposito dell’esclusione dell’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

10. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

11. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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