Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22910 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29570/2014 proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI

24, presso lo studio dell’avvocato LORETTA BURELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO SINACORI;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AVELINA ZULIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.C.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico complesso motivo, notificato il 17 dicembre 2014, avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine il 25 febbraio 2014, n. 270/2014, essendo stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 348-bis e dell’art. 348-ter c.p.c., con ordinanza della Corte d’Appello di Trieste del 23 ottobre 2014.

Resiste con controricorso G.A..

Il Tribunale di Udine era stato adito da D.C.R., che aveva domandato la condanna di G.A. al pagamento della somma di Euro 90.729.72 (o di Euro 142.359,28) a titolo di risarcimento danni ex art. 1669 c.c., per i gravi difetti palesati da un complesso residenziale realizzato dal medesimo G. in esecuzione di un contratto d’appalto inter partes. Il primo giudice aveva rigettato la domanda della D.C., condividendo l’eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, in forza di sentenza n. 1161/2010 del medesimo Tribunale di Udine, che aveva rigettato in gran parte l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D.C. nei confronti del G., il quale aveva intimato in sede monitoria il pagamento del saldo del prezzo dell’appalto. L’opponente D.C. aveva allora replicato lamentando “un grave ritardo nell’esecuzione dei lavori”, “le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’appalto per la palese inadeguatezza dell’impresa G.” ed il pregiudizio subito “legato alla qualità delle costruzioni e alla puntualità della consegna degli immobili ai propri clienti”. Ad avviso del Tribunale, questo pregresso giudicato escludeva la “possibilità di riconsiderare vizi e difetti dell’immobile che fossero già conosciuti o conoscibili al momento della conclusione dell’appalto e dell’introduzione di quel giudizio”. Anzi, continuava il giudice di primo grado, le modalità di formulazione della nuova domanda della D.C. non recavano una “chiara distinzione tra vizi noti o conoscibili al momento dell’inizio della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e vizi emersi e scoperti solo successivamente”. Alcuni dei vizi elencati nell’atto di citazione (come già nel ricorso per accertamento tecnico preventivo) erano “sicuramente originari e palesi”, altri potevano pur essersi manifestati o aggravati in un secondo momento, ma l’attore non aveva comunque chiaramente distinto gli uni dagli altri. Sicchè fondata apparve al Tribunale di Udine l’eccezione di giudicato, come anche l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 c.p.c., parimenti sollevata dal convenuto G..

D.C.R. ha depositato in data 17 giugno 2017 memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il complesso motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c. c. e ciò in relazione alle risultanze della CTU… nonchè avuto riguardo alla specifiche descrizioni dei vizi e difetti denunciati oggetto di causa come risultano dalla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2, nonchè in relazione alla sentenza Tribunale di Udine n. 1161/2010”. La ricorrente ripercorre, mediante trascrizione di stralci dei relativi atti, il procedimento ex art. 696 c.p.c., da lei stessa introdotto, perchè risulti evidente che i vizi indagati in sede di istruzione preventiva derivano da processi di degrado e peggioramento delle condizioni dell’immobile, maturati nel corso del tempo, diversi dai vizi conosciuti o conoscibili nel 2007, allorchè era stata promossa l’opposizione a decreto ingiuntivo culminata nella sentenza n. 1161/2010 del Tribunale di udienza passata in giudicato. Si richiama anche il contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c., che aveva evidenziato tali differenze tra i vizi per cui si agiva nel presente giudizio e quelli ormai coperti da giudicato. Si sottolineano, inoltre, le differenze tra le conclusioni dei due accertamenti tecnici preventivi espletati nel tempo. Era dunque, a dire della ricorrente, soltanto dalla perizia dell’architetto M., autore del secondo A.T.P., che poteva decorrere il termine annuale decorrente dalla scoperta, di cui all’art. 1669 c.c..

Il motivo di ricorso è carente di immediata riferibilità alla decisione impugnata ed è perciò inammissibile.

La censura è strutturata come vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, indicando quale norma violata l’art. 1669 c.c., ma il contenuto della critica impugnatoria non consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del Tribunale di Udine, della fattispecie astratta recata da tale disposizione del codice civile, nè, quindi, implica un problema interpretativo della stessa; viceversa, la ricorrente lamenta un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sostenendo che il precedente giudicato non fosse ostativo alla risarcibilità dei nuovi sopravvenuti difetti oggetto della presente causa, e che diversamente dovesse calcolarsi il termine di un anno, previsto dall’art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, proprio per la novità di tali difetti e delle loro cause. Per questo, il ricorso si duole della valutazione della relazione di istruzione preventiva fatta dal Tribunale, ma questa censura è esterna all’esatta interpretazione dell’art. 1669 c.c. e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che sarebbe però qui inammissibile, alla stregua dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5).

La ricorrente neppure prospetta un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., o dell’art. 324 c.p.c., e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nè denuncia la violazione di legge con riferimento ad eventuali errori interpretativi imputabili al Tribunale con riguardo all’accertamento dell’esistenza e della portata del giudicato esterno.

La valutazione espressa nella sentenza impugnata non viola, tuttavia, in alcun modo l’art. 1669 c.c., menzionato dalla ricorrente come unico parametro normativo di riferimento, in quanto la Corte di Trieste ha piuttosto affermato che l’insieme delle indicazioni contenute nella domanda risarcitoria non consentisse l’individuazione specifica ed analitica di difetti dell’immobile che dovessero ritenersi, anche in relazione alla loro precisa epoca di insorgenza e di conoscenza, non già ricompresi nell’ampia e generica eccezione di inadempimento che la D.C. aveva opposto all’appaltatore nel primo giudizio iniziato nel 2007 e culminato nella sentenza n. 1161/2010 (cfr. Cass. Sez. 2, 11/06/2007, n. 13618).

E’ comunque corretto ritenere che il giudicato esterno, formatosi in conseguenza di giudizio in cui il committente, convenuto dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo, abbia rifiutato di pagare, eccependo i vizi e le difformità delle opere, copre il dedotto ed il deducibile con riguardo alla situazione che esisteva e che fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione, spettando allo stesso committente, che intenda poi proporre una nuova domanda fondata sulla scoperta di ulteriori difetti, di allegare inequivocamente e dimostrare compiutamente i fatti costitutivi di tale successiva pretesa, nonchè di provare la tempestività dell’azione agli effetti dell’art. 1667 o dell’art. 1669 c.c..

Lo stesso accertamento del momento in cui il committente abbia conseguito una conoscenza oggettiva della gravità dei difetti, come della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera appaltata, involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente G.A. le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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