Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22910 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24167/2020 proposto da:

O.I.O., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina

Bozzoli del foro di Padova ed elett.te dom.to presso lo studio del

difensore in Padova, via Trieste n. 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona – Sezione di

Vicenza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domiciliano per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5491/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 2/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 24/09/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dalla cittadina nigeriana O.I.O..

2. La Corte d’Appello, premesso il provvedimento impugnato era stato comunicato al difensore in data 3 ottobre 2018 e che l’atto di citazione introduttivo dell’appello era stato depositato e notificato il 7 novembre 2018, ha rilevato il decorso del termine di 30 giorni per proporre tempestiva impugnazione.

La richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 3/12/2019 ed il ricorso notificato telematicamente in data 7/09/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivamente proposto il giorno successivo alla data di scadenza festiva, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020). 3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, per il mancato rispetto dei criteri di giudizio concernenti la valutazione di credibilità della richiedente ed il dovere di collaborazione del giudice; con il secondo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)” in quanto il giudice avrebbe valutato sinteticamente e quindi superficialmente il giudizio circa la condizione personale della richiedente, emergendo dalle fonti ECOI (rapporto pubblicato il 22 agosto 2017) l’esistenza di queste società segrete in relazione ai culti e le loro condotte illecite; con il terzo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3” per la genericità della motivazione.

5. Nel procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ratione temporis vigenti, con l’opposizione al provvedimento della Commissione Territoriale competente in materia di protezione internazionale, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa fuori udienza decorre dalla data della comunicazione ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c..

5.1. Nel caso di specie è pacifico, e peraltro il ricorrente non ha proposto alcuna censura sul punto, che la comunicazione successivamente effettuata dalla Cancelleria sia avvenuta il 3 ottobre 2018.

5.2. Poiché la notifica dell’impugnazione avverso la predetta ordinanza e l’iscrizione della causa d’appello sono avvenute il 7 novembre 2018 la Corte di Appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità del ricorso.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguente al difetto di specificità dei motivi, non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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