Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22910 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12607/2015 proposto da:

SOCIETA’ KOMPAT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig.ra S.L., domiciliata ex lege in ROMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERPAOLO RODIGHIERO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., n.q. di erede universale della Sig.ra

SC.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO N. 32, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE RIJLI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato CARLO PALERMO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento della domanda proposta da Sc.Ro., ha dichiarato la cessazione del contratto di locazione per uso diverso da abitazione intercorso tra la Sc., in qualità di locatrice, e la società Kompat s.r.l., con il conseguente ordine di rilascio, nei confronti di quest’ultima, dell’immobile locato.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Kompat s.r.l. sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso S.S., in qualità di erede di Sc.Ro., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente qualificato l’originaria domanda proposta dall’attrice alla stregua di una domanda di convalida di sfratto per finita locazione anzichè di convalida di licenza per finita locazione, in tal modo omettendo di rilevarne l’inammissibilità siccome proposta in epoca successiva all’effettiva scadenza del contratto di locazione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensò alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam della censura sollevata dalla società ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio depositato dalla locatrice.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione cosè formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

5. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione della L. n. 392 del 1978, art. 67, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per avere quest’ultima erroneamente determinato la scadenza del contratto di locazione alla data del (OMISSIS) invece che in corrispondenza del mese di luglio del 2012 in applicazione dei termini legali di durata dei contratti di locazione ad uso diverso di abitazione già sottoposti a proroga come quello oggetto di esame.

5.1. Il motivo è nammissibile.

Osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta (là dove l’eventuale carattere controverso di questi ultimi rileverebbe sotto il profilo del vizio motivazionale), ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi).

E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessità dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalle legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

Nella violazione di tale principio deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la Kompat, nel dolersi che la corte d’appello abbia erroneamente determinato la scadenza del contratto di locazione alla data del (OMISSIS), ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale avrebbe errato nel computo dei termini di durata del contratto, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.

6. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti, con particolare riguardo alla corrispondenza intercorsa tra la Sc. e la società Ideadue s.r.l. in data (OMISSIS), a testimonianza dell’esistenza di un effettivo rapporto di locazione ancora in corso a tale epoca.

Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia come la corte territoriale avesse trascurato l’esame della missiva del gennaio 2004 a firma della locatrice, con la quale quest’ultima inviava alla controparte la disdetta del contratto di locazione per la data del 31/1/2005, in contrasto con la scadenza contrattuale del (OMISSIS) individuata dalla Corte d’appello.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio.

Nel caso di specie, infatti, la corte territoriale ha spiegato come il complesso degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio avessero confermato la conclusione, cui era già giunto il primo giudice, circa la radicale nullità del preteso contratto di locazione, asseritamente concluso (secondo la società ricorrente) nel 1987, per difetto della forma scritta ad substantiam, non avendo la conduttrice fornito alcuna adeguata prova scritta in ordine al relativo perfezionamento.

Si tratta di una motivazione che il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

7. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo controverso tra le parti in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza di alcun rapporto di locazione tra le parti a far data dal 1987: circostanza del tutto in contrasto con l’interpretazione della domanda giudiziale originariamente proposta dalla controparte di per sè riferita a un rapporto di locazione a tale epoca ancora esistente.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Sul punto, è appena il caso di rilevare l’evidente equivoco in cui risulta incorsa la società ricorrente con riguardo al discorso giustificativo dettato dalla corte territoriale in relazione all’interpretazione delle modalità di svolgimento dei rapporti tra le parti, atteso che il c.d. “contratto inesistente” cui si riferiscono i giudici d’appello è quello (dedotto dalla Kompat e) pretesamente concluso nel 1987, là dove l’azione giudiziaria introdotta con il presente giudizio dalla Sc. ha riguardo al(l’unico) contratto di locazione concluso tra i danti causa delle odierne parti processuali in epoca financo anteriore agli anni del secondo conflitto mondiale e cessato nel luglio del 2008.

8. Con il quinto e ultimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., avendo illegittimamente imposto alla parte intimata l’onere di dimostrare l’esistenza di un valido contratto di locazione.

8.1. Il motivo va disatteso.

Al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia provveduto in modo corretto alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, tenuto conto dell’avvenuta eccezione, da parte dell’odierna società ricorrente, dell’intervenuta conclusione di un nuovo contratto di locazione nel 1987; eccezione, da intendere, con evidenza, quale fatto “impeditivi” della pretesa avanzata dall’attrice in questa sede in ordine alla determinazione dell’effettiva data di conclusione dell’efficacia del contratto di locazione dedotto in giudizio.

Ciò posto, in modo del tutto conseguente i giudici del merito hanno imposto allo stesso eccipiente l’onere di fornire la prova del fatto impeditivo dedotto, in coerente applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c..

9. Le argomentazioni sin qui illustrate impongono il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA