Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22910 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 18/07/2011, dep. 04/11/2011), n.22910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TODARO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1-A, presso l’avvocato CASTOLDI BIANCA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TROPIA GIUSEPPA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell’Institore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

10, presso l’avvocato GHIA LUCIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2093/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CIARDO DANIELA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 34743 del 2002 il tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla Todaro s.r.l., appaltatrice dei lavori di rifacimento del binario e di risanamento della massicciata della ferrovia (OMISSIS), nei tratti (OMISSIS) ha condannato l’ente Ferrovie dello Stato al risarcimento dei danni, nella misura di L. 390.000.000, in relazione alle riserve iscritte all’atto della firma della situazione finale ed esplicitate in un successivo memoriale del 24 dicembre 1985, nonchè in calce al certificato di collaudo, aventi ad oggetto la richiesta di reintegrazione del pregiudizio derivante dall’inadeguata fornitura di pietrisco, dalla sospensione dei lavori e, dalla mancata o insufficiente interruzione del traffico ferroviario, necessaria per l’esecuzione dei lavori.

La corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2005, in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda della Todaro, affermando, per quanto ancora rileva in questa sede, che: a) l’eccezione di tardiva iscrizione delle riserve, ai sensi dell’art. 14 del capitolato di appalto delle ferrovie dello Stato, inammissibile in primo grado perchè formulata solo con la comparsa conclusionale, era stata ritualmente dedotta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 1990 applicabile nella specie ratione temporis; b) l’onere dell’immediata denuncia dei fatti produttivi di conseguenze patrimoniali sfavorevoli riguarda anche i fatti ed. continuativi rispetto ai quali si verifica solo una scissione tra il momento dell’iscrizione delle riserve, che deve essere effettuata non appena il fatto si verifica, e quello successivo della loro esplicazione, che deve essere formulata quando è possibile l’esatta quantificazione del pregiudizio; c) tale onere sussiste anche rispetto agli appalti con le ferrovie dello Stato, non essendo rilevante in senso contrario che non sia previsto il registro di contabilità o altra forma di progressiva documentazione dei lavori; d) l’inadeguata fornitura del pietrisco, pur costituendo un fatto continuativo, aveva formato oggetto di contestazione con telegrammi dell’impresa del 23 luglio 2003 e del 21 maggio 1984, ai quali la stazione appaltante aveva risposto con due ordini di servizio nei confronti dei quali non erano stati mossi rilievi, e, pertanto, era intempestiva l’iscrizione della riserva il data 24 dicembre 1985, nè in senso contrario era rilevante l’opposta immotivata tesi del collaudatore; e) in considerazione della natura della questione controversa e della circostanza che l’eccezione di decadenza dal potere di formulare la riserva era stata sollevata solo in appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio potevano essere compensate.

La Todaro s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a sette motivi ai quali resiste la Rete Ferroviaria Italiana (succeduta all’Ente Ferrovie dello Stato e alle Ferrovie dello Stato s.p.a.) con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente censura la sentenza della corte d’appello di Roma per i seguenti motivi:

a) la riserva non poteva essere iscritta prima della predisposizione della situazione finale dei lavori, stante anche la mancanza nei lavori ferroviari del registro contabilità e del libretto delle misure, perchè anteriormente l’appaltatore poteva avere l’impressione che le ripetute inadeguate consegne di pietrisco potessero avere incidenza negativa, ma la certezza e gli elementi idonei a specificare e quantificare i danni, variabili nel tempo, potevano essere acquisite solo al momento dei conteggi finali; la tempestività delle riserve era stata riconosciuta dal collaudatore (primo motivo: violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c. e dell’art. 14 del capitolato per l’esecuzione dei lavori ferroviari; vizio di motivazione);

b) sulle richieste dell’appaltatore si erano espressi, con relazioni, il direttore dei lavori (che le ha ritenute intempestive) e il collaudatore (che ha espresso opinione contraria) e la stazione appaltante le aveva esaminate nel merito, mentre l’intempestività era stata eccepita soli dopo dodici anni di giudizio, con la comparsa conclusionale; pertanto le Ferrovie avevano tenuto un comportamento acquiescente che precludeva la formulazione dell’eccezione di decadenza (secondo motivo: violazione dell’art. 14 capitolato dei lavori ferroviari, dei principi generali in tema di riserve, difetto di motivazione);

c) l’onere dell’iscrizione delle riserve viene meno quando il pregiudizio lamentato sia conseguente a un comportamento colposo, come accertato dal c.t.u., e nella specie l’inadempimento all’obbligo di effettuare tempestive e adeguate forniture di pietrisco era già previsto dalla stazione appaltante, sia prima che all’atto della stipula del contratto, mentre la corte d’appello non aveva valutato tale circostanza (terzo motivo: violazione degli artt. 1218, 1223, 1375, 1337 e 2043 c.c. e dell’art. 14 cit.; violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione);

d) la questione dell’intempestività dell’iscrizione della riserva non era stata posta, almeno con la necessaria specificità, con l’atto d’appello che si era limitato a censurare la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l’eccezione era stata irritualmente formulata con la comparsa conclusionale, omettendo di considerare che ciò era possibile secondo la disciplina processuale applicabile e, comunque, che si trattava di un’eccezione in senso lato (quarto motivo: violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c., vizio di motivazione;

e) la stazione appaltante non ha fornito la prova dell’intempestività della riserva mentre l’appaltatore aveva fornito validi elementi di prova della tempestività (quinto motivo:

violazione art. 112 e 345 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione);

f) il capitolato d’appalto era stato irritualmente prodotto; le clausole del capitolato speciale non erano state specificamente sottoscritte in violazione dell’art. 1341 c.p.c. (sesto motivo);

g) la motivazione della compensazione delle spese, a fronte della dichiarazione d’inammissibilità della formulazione dell’eccezione di tardività nella comparsa conclusionale di primo grado, era illogica e contraddittoria (settimo motivo).

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo è infondato perchè, come è stato anche di recente ribadito (cass. n. 6443/2009) l’onere della tempestiva iscrizione delle riserve e di successiva quantificazione, previsto in generale per tutti gli appalti pubblici dall’art. 54 e segg. del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello stato di competenza del ministero dei lavori pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 (oggi dall’art. 165 seg. del nuovo regolamento in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) è applicabile anche per gli appalti ferroviari perchè il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 è stato recepito nel capitolato generale amministrativo di appalto per le opere eseguite dalle ferrovie dello stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione 9 aprile 1909. D’altra parte anche rispetto ai fatti lesivi produttivi di danno continuativo l’onere dell’iscrizione sorge quando il fatto lesivo emerga obbiettivamente nel modo fenomenico.

La corte territoriale ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali, indipendentemente dalla contraria valutazione del collaudatore, l’impresa era in grado di percepire l’effetto pregiudizievole dei fatti dai quali sarebbe derivato il diritto a maggiori compensi non appena si sono verificati anche se la quantificazione sarebbe stata possibile solo successivamente. Tale argomentazione non appare incongrua nè contrastante con i principi giuridici applicabili.

Il secondo motivo non è ammissibile perchè dopo avere fatto riferimento alle vicende relative all’esecuzione del contratto che avrebbero comportato acquiescenza alla tardiva iscrizione delle riserve, la ricorrente non formula specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo è inammissibile perchè prospetta una questione, relativa al carattere colposo del comportamento delle Ferrovie, non dedotta nel giudizio di merito.

Il quarto motivo è infondato, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, in quanto l’eccezione di tardività ha formato oggetto di specifico motivo dell’atto d’appello con il quale le Ferrovie non si sono limitate a criticare la dichiarazione di tardività dell’eccezione proposta in primo grado.

Del tutto generico è poi il quinto motivo che, comunque, si risolve in una censura al giudizio di fatto compiuto dal giudice del merito e motivato in modo corretto ed esauriente.

Il capitolato d’appalto dei lavori ferroviari, nella parte rilevante ai fini della presente controversia (cioè l’art. 14 che disciplina l’onere della riserva) ha formato oggetto di deduzione da parte della stessa ricorrente e pertanto correttamente la corte territoriale ha ritenuto addirittura irrilevante e priva d’interesse l’eccezione di irrituale produzione da parte delle Ferrovie, tenendo anche presente che il capitolato stesso risulta acquisito, nel contraddittorio delle parti, dal c.t.u. Nè al capitolato speciale è applicabile il disposto dell’art. 1341 c.c. perchè tale norma si riferisce esclusivamente ai contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, accettate in blocco dall’altro contraente senza che sia svolta un’effettiva contrattazione, mentre diversa è l’ipotesi in cui le parti nel concludere il contratto d’appalto abbiano fatto riferimento a uno schema contrattuale di uso corrente (ex multis cass. n. 6443/2009 cit.). Pertanto il sesto motivo è infondato.

Il settimo motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare una motivazione dell’integrale compensazione delle spese basata sulla irrituale deduzione dell’eccezione di tardività dell’iscrizione delle riserve nel corso del giudizio di primo grado immune da vizi logici e giuridici.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e le spese vanno poste a carico della soccombente.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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