Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2291 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2291 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 832-2013 proposto da:
GOBBI NAIDE C.F. GBBNDA385257F71H, già socia della
STENDALBAR di BERNESCHI MARIO s.n.c. e unica erede
dell’altro socio MARIO BERNESCHI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
4131

contro

CANDIAGO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 24 int. 2, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 8214/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 21/12/2011 R.G.N. 6098/2007.

RG. 832/2013

RILEVATO
che, con la sentenza n. 8214/2011, la Corte di appello di Roma, in
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città -il quale
aveva respinto la domanda proposta da Angelo Candiago diretta
all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
con la Stendalbar snc di Berneschi Mario- ha condannato quest’ultima

accessori;
che,

avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione

affidato ad un unico motivo Naide Gobbi, già socia della Stendalber snc
di Berneschi Mario, unica erede di quest’ultimo, e attuale titolare della
ditta individuale che ha proseguito l’attività di impresa della società;
che Angelo Candiago ha resistito con controricorso;
che il PG non ha formulato richieste;

CONSIDERATO
che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinunzia
al presente ricorso per cassazione deducendo di non avere più
interesse alla prosecuzione del giudizio avendo le parti transatto la
causa come da verbale del 28.11.2014;
che il suddetto verbale di conciliazione non è stato depositato così
come alcun valore può attribuirsi all’accettazione della rinuncia da
parte del difensore del resistente che non risulta essere munito del
relativo potere;
che detta rinuncia, in ogni caso, esplica l’effetto estintivo del processo
ai sensi dell’art. 391 cpc, con compensazione delle spese ex art. 92
cpc, in considerazione del motivo della rinuncia medesima;
che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n.
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di
rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.
3688/2016; n. 23175/15).

al pagamento della complessiva somma di euro 31.556,55 oltre

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2017.
Il Presidente
Dr. Antonio Manna

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