Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2291 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 2291 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 5831-2013 proposto da:
S.D.N. S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI
PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTI
2013

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

683

all’avvocato ROMANO ANTONELLO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/02/2014

REGIONE CAMPANIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO (già ASL NA1), TAVOLO TECNICO ASSISTENZA
SPECIALISTICA ESTERNA COMPRESA FKT, CENTRO
POLIDIAGNOSTICO SORICELLI S.R.L.;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al

AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

giudizio pendente n. 3603/2009 del TRIBUNALE

ORDINANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La S.D.N. Gianturco S.r.l., che opera in regime di accreditamento per
fornire prestazioni agli assistiti della ASL NA1 – Centro, chiese al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di annullare la
deliberazione della Direzione che, in applicazione DGRC n. 1268/08 Regressione tariffaria Unica anno 2008, aveva stabilito di non retribuire le

prestazioni e dei correlati limiti di spesa contrattualizzati.
2 – Radicatosi il contraddittorio, la Regione Campania eccepì, tra l’altro,
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Anche la ASL NA1 – Centro resistette concludendo per l’inammissibilità o
il rigetto del ricorso.
3 – La S.D.N. Gianturco S.r.l. ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione.
4 – La Regione . Campania e la ASL NA1 – Centro non hanno espletato
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La ricorrente premette che nelle more le Sezioni Unite hanno
ripetutamente e definitivamente stabilito (ordinanze nn. 1771, 1772 e
1773 del 2011) che la giurisdizione sulle vertenze come quelle di specie
appartiene all’AGO dal momento che esse sono relative a meri pagamenti
e non implicano verifiche dell’esercizio di poteri autoritativi o
discrezionali, stante il tetto insuperabile dello stanziamento e l’esistenza
di appositi accordi contrattuali.
2 L’orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente ribadito dalle
Sezioni Unite con le sentenze nn. 10149 e 10150 del 20 giugno 2012, le
quali hanno, appunto, stabilito che sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario le controversie, concernenti “indennità, canoni o altri
corrispettivi”, nelle quali sia contestata l’applicazione della cosiddetta
“regressione tariffaria” nei rapporti, qualificabili come concessione di
pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le strutture minori, quali
laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia ad
oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del
concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della
P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle
1

prestazioni erogate agli assistiti oltre la data di esaurimento dei volumi di

:
prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata
nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice
ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del
credito fatto valere dal privato.
3 – Pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario
competente per territorio avanti al quale va trasmesso il procedimento.
Spese rimesse.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA