Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22909 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22909

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gian Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12145/2012 proposto da:

G.C., rappresentata difesa in forza di procura in calce al

ricorso dall’avvocato Daniela Gambardella, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana 8;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

LOGISTICA SUD SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 7 novembre

2011; (RG 2783/11 VG);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;

vista la memoria di parte ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Roma, con decreto in data 21 dicembre 2010, aveva liquidato a G.C. Euro 7.000 per onorari ed Euro 1412,30 per rimborso spese, quale compenso per l’attività espletata di consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, allo scopo di verificare lo stato dei luoghi di causa, con particolare riferimento a eventuali danni dell’immobile riconducibili a fatto del conduttore e/o a violazione degli obblighi manutentivi gravanti sul locatario di cui agli artt. 7, 10, 11 del contratto, nonchè gli interventi necessari per procedere alla regolarizzazione, i costi e i tempi occorrenti per gli opportuni interventi, limitatamente ai danni e alle violazioni degli obblighi derivanti dal contratto;

che, avverso il decreto di liquidazione, G.C. proponeva ricorso chiedendo la rideterminazione del compenso;

che l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo la conferma del decreto di liquidazione;

che, con ordinanza depositata il 7 novembre 2011, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione;

che, con ricorso ex art. 111 Cost., G.C. ha impugnato l’ordinanza sulla base di otto motivi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio; che la Logistica Sud s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia, cumulativamente, la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 29, in relazione al rimborso delle spese per i collaboratori autorizzati del c.t.u.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per insufficiente e illogica motivazione su un fatto decisivo del giudizio, relativamente all’interpretazione del ricorso introduttivo, anche sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria e illogica su un fatto decisivo del giudizio;

che con il secondo motivo di ricorso si deduce, sotto altro aspetto, la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 29, in relazione al rimborso delle spese per i collaboratori autorizzati del c.t.u. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per motivazione illogica su un punto decisivo del giudizio;

che con il terzo motivo, in relazione alla posizione dell’arch. C., si prospetta la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 29, in relazione al rimborso delle spese per i collaboratori autorizzati del c.t.u., nonchè la conseguente violazione dell’art. 669 bis c.p.c. e dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che i primi tre motivi di doglianza sono inammissibili;

che, secondo l’insegnamento di questa Corte, il consulente nominato dall’ufficio può sempre avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore (Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; 29 marzo 2006 n. 7243, 11 marzo 1995 n. 2859, 27 ottobre 1993 n. 10694, 8 marzo 1984 n. 1605) e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal Giudice. In caso di mancanza di autorizzazione, tuttavia, non può essere riconosciuto al consulente alcun compenso – neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal c.t.u. – in relazione all’attività svolta da un tecnico da lui incaricato (Cass. 30 marzo 2006, n. 7499);

che ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la spesa per l’opera dell’ausiliare va inclusa, in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, commi 3 e 4, tra quelle di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, sia pure sulla base delle tabelle di cui all’art. 50 del medesimo decreto, potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell’ausiliare solo quando i giudice abbia conferito a quest’ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell’autonomia delle prestazioni al medesimo richieste (Cass. ord. 28 febbraio 2017, n. 5204);

che il consulente tecnico nominato dal giudice non può affidare ad altri l’espletamento dell’incarico a lui commesso, con la conseguenza che qualora sia stato autorizzato ad avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento dell’incarico non può pretendere lo intero rimborso di quanto da lui corrisposto ai tecnici affidatari, in quanto l’attività consentita a questi ultimi non può mai essere integralmente sostitutiva di quella del consulente, pertanto, il compenso dovuto agli stessi deve essere proporzionato all’attività consentita e non anche all’intera attività in ipotesi svolta (Cass. 7 luglio 1981, n. 4435);

che in tema di ricorso per cassazione, il riferimento contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2,applicabile ratione temporis) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037);

che nel caso di specie il giudice dell’opposizione, esaminando, alla luce del ricorso, la documentazione depositata agli atti del fascicolo (tra cui i verbali delle operazioni peritali e le fatture allegate all’istanza di liquidazione della consulenza tecnica d’ufficio), ha ritenuto – con giudizio insindacabile in questa sede perchè attinente alla valutazione dei fatti – che l’attività svolta dai collaboratori del consulente tecnico d’ufficio non rientrava tra quelle meramente ausiliarie, oggetto di autorizzazione, riguardando profili diversi o indagini espletate al posto del consulente d’ufficio (verifica dei vari impianti tecnici e rilievi necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico), ovvero che non si era concretizzata nello svolgimento di alcuna attività di rilievo peritale (verbale del 12 ottobre 2010 in cui, su richiesta delle parti in causa, l’incontro era stato differito ad altra data per tentare una soluzione transattiva);

che inconferente risulta la censura relativa all’art. 669 bis c.p.c., non emergendo quale apporto avrebbe fornito il collaboratore C. e che sarebbe stato omesso dalla pronuncia impugnata, mentre difetta di autosufficienza – in relazione agli atti difensivi (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664) – il richiamo all’art. 167 c.p.c., sulla mancata contestazione dello svolgimento di attività d’assistenza da parte del medesimo collaboratore;

che le censure riguardanti l’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su fatti decisivi del giudizio – così come prospettate – si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148);

che con il quarto motivo si eccepisce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51 e art. 52, n. 1, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 11, in relazione alla liquidazione degli onorari spettanti al c.t.u., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la somma liquidata in Euro 7000 oltre accessori di legge, vale a dire poco meno della media tra il minimo e il massimo, fosse congrua a termini del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51 e 52;

che con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di liquidazione degli onorari spettanti, per cui si chiedeva il riconoscimento della somma ritenuta di giustizia attraverso la revisione della misura riconosciuta, se non si fosse provveduto al raddoppio dell’onorario massimo richiesto con l’istanza di liquidazione;

che con il sesto motivo parte ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51 e art. 52, n. 1, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 11, in relazione alla liquidazione degli onorari spettanti al c.t.u. (art. 360, comma 1, n. 3) poichè la somma liquidata in Euro 7000 non era congrua a prescindere dal richiesto raddoppio;

che con il settimo motivo si contesta la violazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche l’aumento fino al raddoppio perchè dai documenti di causa emergeva l’eccezionale importanza dell’attività svolta e la somma richiesta in Euro 19.703,47 non era stata oggetto di contestazione;

che con l’ottavo motivo si eccepisce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51 e art. 52, n. 1, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel valutare l’eccezionale importanza dell’incarico basandosi esclusivamente sulla grandezza dell’immobile da periziare, evidenziando la totale insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia;

che i motivi da quattro a otto, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, risultano infondati e in parte inammissibili;

che in tema di compensi spettanti ai periti e ai consulenti tecnici a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 50 e segg., la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27126);

che la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 18 settembre 2009, n. 20235);

che nell’ordinanza impugnata si specificano le ragioni per cui la liquidazione degli onorari – quantificati nel caso di specie in un importo collocato tra il minimo e il massimo previsto – è stata ritenuta esente da errori, non rinvenendosi dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilò dell’omessa pronuncia, nè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51 e art. 52, n. 1, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, art. 11. Il tribunale ha infatti valutato la complessità dell’incarico, ritenendo che le sole dimensioni dell’immobile non potessero giustificare l’aumento fino al doppio degli onorari, considerando pertanto congrua la liquidazione effettuata ed escludendo non solo il raddoppio ma anche l’incremento della somma liquidata;

che difetta di autosufficienza il richiamo all’art. 167 c.p.c., in riferimento alla mancata contestazione della somma richiesta da parte dei resistenti (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664), emergendo peraltro al contrario, proprio da quanto sinteticamente riportato nel ricorso, la contestazione dell’importo richiesto;

che la censura riguardante il difetto di motivazione mira, invero, a una inammissibile rivalutazione delle risultanze del procedimento, stante la congruità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi Euro 2250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA