Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22909 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24166/2020 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli,

del foro di Padova ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore

in Padova, via Trieste n. 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona – Sezione di

Vicenza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domiciliano per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 384/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 6/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 12/02/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano E.M., il quale aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere nato in un villaggio nell’Edo State; che il padre, deceduto a causa di una malattia, faceva parte di una setta e che gli era stato chiesto di entrarne a fare parte in quanto primogenito del defunto; che al suo rifiuto erano seguite minacce di morte e percosse; che faceva parte del PDP, partito dominante nella sua città.

Il Tribunale aveva ritenuto il narrato non credibile ed aveva escluso la sussistenza di una situazione personale rilevante ai fini della protezione richiesta.

2. La Corte d’Appello, premesso che i motivi di appello non contestavano con la dovuta specificità le ragioni della decisione di primo grado, ha condiviso il giudizio di non credibilità del richiedente sul presupposto della genericità del racconto, dell’assenza di elementi circostanziali e della mancata allegazione di una richiesta di aiuto alle autorità locali (pagg. 4-7); ha rilevato l’assenza della minima allegazione dei motivi per cui il rientro in patria lo esporrebbe a pericolo di vita a tale distanza dai fatti narrati; ha analiticamente descritto la situazione socio-politica della Nigeria, indicando le relative fonti di cognizione (C.O.I. aggiornate a novembre 2018), ed escluso che nella zona di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata; ha ritenuto di confermare il provvedimento del Tribunale anche sul punto inerente alla protezione umanitaria secondo il principio per il quale un adeguato grado di integrazione nel nostro Paese non esclude la comparazione effettiva con la situazione del Paese di origine e con i pericoli correlati al rimpatrio, nella specie esclusi dalla situazione generale del Paese d’origine.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 6/02/2020 ed il ricorso notificato telematicamente in data 7/09/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020). 3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, per il mancato rispetto dei criteri di giudizio concernenti la valutazione di credibilità del richiedente ed il dovere di collaborazione del giudice, in un caso in cui il narrato era strettamente correlato al peculiare contesto dell’Edo State per coloro che si oppongano ai violenti o forzati meccanismi di reclutamento nel culto per i figli di esponenti del culto stesso.

4.1. I giudici di merito hanno desunto il complessivo difetto di credibilità e verosimiglianza del racconto del ricorrente da una pluralità di indici, prevalentemente legati alla inattendibilità e contraddittorietà intrinseca della vicenda, ma il mancato assolvimento dell’onere della prova costituisce un profilo concorrente ma non esclusivo, avendo i giudici ritenuto che la totale mancanza di riscontri probatori non fosse esclusivamente attribuibile all’impossibilità di procurarne ma fosse connessa all’inattendibilità complessiva del racconto. Ne consegue che, se pur astrattamente può condividersi la censura laddove sottolinea la sufficienza della credibilità intrinseca e l’illegittimità di una valutazione di non credibilità che si fondi soltanto sulla mancanza di riscontri probatori, tuttavia nel caso di specie, il giudizio, prevalentemente fondato sull’esame di fatti e sulla loro coerenza od incoerenza intrinseca, non ha questo esclusivo fondamento e sul profilo di non credibilità prevalente, quello relativo all’inattendibilità logica del racconto, non vi è censura specifica e, comunque, si tratta di un giudizio inerente al merito, non sindacabile se non nel limitato ambito dell’omesso esame di un fatto decisivo, neanche adombrato in concreto nella fattispecie, dovendosi, peraltro, rilevare che la giustificazione argomentativa al riguardo è del tutto adeguata.

4.2. Con il secondo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)” in quanto il giudice avrebbe valutato sinteticamente e quindi superficialmente il giudizio circa la condizione personale del richiedente, emergendo dalle fonti ECOI (rapporto pubblicato il 22 agosto 2017) l’esistenza di queste società segrete in relazione ai culti e le loro condotte illecite.

4.3. La Corte di Appello ha verificato che alcuni attacchi terroristici sono concentrati nella zona nord-est della Nigeria, mentre per il resto del Paese si è in presenza di una situazione di criticità di ordine pubblico o di pubblica sicurezza interna, ma non di una situazione di conflitto armato generalizzato. Tale giudizio è supportato dall’indicazione di fonti informative c.c.l. privilegiate, aggiornate all’epoca della decisione, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2008, art. 8, comma 3. In particolare, il giudice di merito ha rispettato l’onere di specificare le fonti in concreto utilizzate e il contenuto dell’informazione da esse tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alla parte la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese e della zona di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13897 del 2019).

In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S. C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria”‘ (Sez. 1, n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Sez.1, n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062).

4.4. Con il terzo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3” per la genericità della motivazione, rimarcando che il richiedente, a causa della vicenda occorsagli, soffre di allucinazioni e sonnambulismo, ha riportato danno psichico da stress post-traumatico e proviene da una zona in cui, nel periodo gennaio-settembre 291, si sono verificate 120 morti violente, di contro lavorando in Italia grazie all’assistenza fornitagli dalla cooperativa di cui è ospite.

4.5. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione di legge, ma nel corpo del motivo si indica la genericità della motivazione e l’omesso esame delle condizioni personali del richiedente in relazione alla particolare situazione di rischio collegata all’attività criminale di gruppi cultisti. La censura è inammissibile perché adeguata motivazione è stata fornita nella pronuncia impugnata, nella quale si è esclusa, per un verso, la dimostrazione di un’effettiva integrazione nel tessuto socioculturale del Paese ospitante e, per altro verso, si è ritenuta indimostrata la compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. nel Paese di origine, così dando atto dell’esame delle COI menzionate a proposito dell’esclusione dell’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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