Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22909 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/11/2011), n.22909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN DAMASO 25, presso l’avvocato AUGUSTO

ENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 449/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte, rilevato in fatto:

che la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 3.5.05, ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura, l’appello proposto dal Comune di Andria avverso la sentenza del Tribunale di Trani che lo aveva condannato a pagare la somma di L. 275.000.000, oltre accessori, all’ing. S.G. ed all’arch. F. C., a titolo di compenso per prestazioni professionali da costoro svolte;

che la Corte territoriale ha ritenuto che il Direttore Generale dell’appellante, che aveva conferito al difensore la procura alla lite secondo quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Andria, fosse privo del potere di rappresentanza processuale dell’ente, spettante unicamente al Sindaco, e che la norma regolamentare, ponendosi in contrasto con la L. n. 142 del 1990, art. 36 andasse disapplicata;

che il Comune di Andria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, con il quale, denunciando violazione delle L. n. 142 del 1990, L. n. 265 del 1999, e L. n. 165 del 2001 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, deduce la piena legittimità della norma attributiva del potere di rappresentanza processuale al Direttore generale;

che C.F. e S.G. non hanno svolto difese;

osserva in diritto:

che, secondo il più recente, e condivisibile, orientamento di questa Corte, inaugurato da Cass. S.U. n. 12868/05, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto comunale – ed anche il regolamento, ove lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico – amministrativa del Comune; che l’art. 16 del regolamento comunale del Comune di Andria, approvato con Delib. G.M. 24 settembre 1998, affidava la rappresentanza a stare in giudizio al Direttore Generale;

che la disposizione trova conferma nell’art. 42 bis dello statuto comunale, che prevede che la rappresentanza processuale del comune compete al Direttore Generale, il quale promuove e resiste alle liti, previa deliberazione della Giunta Comunale;

che la norma statutaria, ancorchè intervenuta in data successiva alla notifica dell’atto di appello, varrebbe a sanare, con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., l’eventuale, ritenuto, originario difetto di rappresentanza processuale del Comune;

che pertanto, attesa la validità della procura conferita al difensore dal Direttore Generale, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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