Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22908 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gian Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29018/2012 proposto da:

CAMPANIA GAS S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pt,

rappresentata in difesa in forza di procura speciale rilasciato in

calce al ricorso dall’avvocato Roberto Antonio Iglio, elettivamente

domiciliata in Roma, V.le G. Cesare 21, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Malatesta;

– ricorrente –

contro

THERMOEDILE S.N.C. DI L.F. & C., JANNONE ARM S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2845/2012 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 2 agosto 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;

vista la memoria di parte ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1996, la Campania Gas s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Afragola, la Thermoedile s.n.c. di L.F. & C. per sentire dichiarare, alla luce delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, difettosa e non idonea all’uso la fornitura di tubi da due pollici e mezzo consegnata con bolla n. (OMISSIS) e, previa risoluzione del contratto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Lire 12.801.300 a titolo di risarcimento danni, nonchè delle spese di lite;

che la Thermoedile s.n.c. si costituiva in giudizio deducendo che il materiale fornito era privo di difetti e che i vizi denunciati sarebbero stati causati dagli operai della ditta Campania Gas s.r.l., allorchè avevano provveduto alla installazione dei tubi. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Jannone Arm s.p.a., società costruttrice dei tubi in questione, al fine di essere garantita dalla pronuncia di condanna. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della Campania Gas per il pagamento della somma di Lire 5.100.000 a saldo della fornitura dei tubi;

che la Jannone Arm s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla Thermoedile, deducendo che aveva fornito merce esattamente rispondente a quella commissionata;

che, con sentenza depositata il 21 luglio 2004, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, dichiarava risolto il contratto intercorso tra la Campania Gas e la Thermoedile s.n.c.; condannava la Thermoedile al pagamento in favore della Campania Gas, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 6.400,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Thermoedile s.n.c. nei confronti della Campania Gas; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Thermoedile s.n.c. nei confronti della Jannone Arm; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Jannone Arm, condannava la Thermoedile al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 3.274,74, oltre interessi al saggio legale dal 22 maggio 1996; condannava la Thermoedile alla integrale rifusione all’attrice delle spese di giudizio;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 2 agosto 2012, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Thermoedile s.n.c. di L.F. & C. e in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarando la risoluzione del contratto intercorso fra la Campania Gas s.r.l. e la Thermoedile, ordinava alla Campania Gas s.r.l. la restituzione dei tubi viziati oggetto della fornitura in favore della Thermoedile. Rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Campania Gas s.r.l. nei confronti di Thermoedile e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la Campania Gas s.r.l. al pagamento in favore della Thermoedile della somma di Euro 1350,38 oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, a titolo di residuo saldo della fattura n. (OMISSIS). Compensava le spese processuali del primo grado di giudizio fra la Campania Gas s.r.l. e la Thermoedile e le spese processuali del secondo grado di giudizio fra la Thermoedile e la Campania Gas s.r.l. Condannava la Thermoedile al pagamento delle spese processuali del grado d’appello a favore di Jannone Arm s.p.a.;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, la Campania Gas s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro di motivi;

che la Thermoedile s.n.c. di L.F. & C. e la Jannone Arm s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un punto o fatto decisivo per il giudizio, avendo la corte d’appello del tutto trascurato di esaminare il punto decisivo della sentenza impugnata, che concerne la liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di prime cure. Il Tribunale di Napoli, infatti, dovendo decidere su una domanda di risarcimento dei danni, non assistita da un’adeguata prova volta a determinarne l’ammontare, aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa, ritenendo provato il danno. La corte d’appello non avrebbe effettuato alcuna considerazione in ordine alla legittimità o meno dell’operato del giudice di prime cure; che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita a “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate, come nel caso di specie (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152);

che il primo motivo di ricorso è inammissibile, non emergendo nelle deduzioni di parte ricorrente nessuna circostanza nè accadimento che sarebbero stati trascurati nell’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello che, sulla base delle risultanze istruttorie, ha escluso la dimostrazione in concreto di un danno;

che con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso o errato esame della documentazione relativa all’avvenuto pagamento della somma di Euro 1.350,38 a favore della Thermoedile s.n.c.. La Corte d’appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che la somma di Lire 5.229.384, di cui alla fattura n. (OMISSIS), sarebbe stata pagata per sole Lire 2.614.492, per cui residuerebbe un credito a favore della Thermoedile di Lire 2.614.699, pari ad Euro 1350.38. Il giudice del gravame, secondo quanto prospettato, è caduto in errore per non aver esaminato in maniera approfondita la ricevuta di pagamento n. (OMISSIS), recante, tra l’altro, chiara specificazione che l’importo, riferito alla fattura n. (OMISSIS), era stato versato “a saldo”. Si deduce, inoltre, che la parte attrice ha provato per tabulas (documenti allegati al relativo fascicolo di parte) che la somma di Lire 5.229.384, pari ad Euro 2.700,75, di cui al detto documento contabile, è stata corrisposta in due tranche di importo equivalente, e precisamente: Lire 2.614.692 (Euro 1.350,37) a titolo di acconto (richiamando l’imputazione contenuta nella missiva del 10 maggio 1995 inviata alla Thermoedile) e Lire 2.614.692 (Euro 1.350,37) mediante ricevuta n. (OMISSIS), recante specificazione che l’importo era versato “a saldo”;

che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto dei documenti richiamati, impedendo a questa Corte di poter valutare il vizio dedotto a fronte di quanto riportato in motivazione a fondamento dell’estinzione parziale del debito per un importo pari a Lire 2.614.692 (Euro 1.350,37);

che con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., contestandosi la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a provare il quantum del danno. In particolare, contrasterebbe con le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado l’affermazione contenuta nella pronuncia d’appello secondo cui in origine la prova non era stata ammessa dal giudice di prime cure, che si era riservato di provvedere all’esito dell’espletamento delle altre prove, così come la considerazione che tale prova non era stata più richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove la Campania Gas ebbe a precisare analiticamente le proprie istanze conclusive, così da doversi ritenere che la stessa fu implicitahiente rinunziata da parte di questa. Nella comparsa di costituzione, inoltre, la Campania Gas aveva chiesto, in via del tutto subordinata, di essere ammessa alla prova testimoniale diretta a provare il quantum del danno, qualora la liquidazione fatta in via equitativa dal giudice di primo grado fosse stata ritenuta non congrua oppure inammissibile;

che la doglianza è inammissibile;

che è privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi e asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza (Cass. 19 marzo 2007, n. 6440);

che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27731; 29 settembre 2005, n. 19051);

che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha riprodotto il contenuto dei capitolati che non erano stati ammessi dal giudice di prime cure, a scioglimento della riserva sull’ammissione delle ulteriori prove testimoniali, avendo il Tribunale di Napoli ritenuto tali prove vertenti su fatti suscettibili di valutazione equitativa, ovvero su valutazioni tecniche o stime che esulavano dalla prova testimoniale;

che con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese processuali del primo e secondo grado tra la Campania Gas e la Thermoedile, non avendo la corte d’appello specificato alcuno dei giusti motivi a sostegno della compensazione medesima;

che la doglianza è infondata;

che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. ord. 31 marzo 2017, n. 8421);

che, nel caso di specie, la compensazione è riconducibile alla parziale reciproca soccombenza;

che il ricorso va pertanto respinto;

che nessuna statuizione deve essere emessa con riguardo alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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