Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22908 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5110/2018 R.G. proposto da:

T.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,

72 presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea e rappresentato

e difeso dall’avvocato Sgarbi Pietro giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 193/2018 del 9-1-2018 e, comunicato a mezzo pec il 10-1-2018 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di T.Y., cittadino del Gambia, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il richiedente, nel riferire la propria vicenda personale, dichiarava di aver vissuto con la nonna materna e lo zio L.S., colonnello dell’esercito di (OMISSIS). Nel 2013 lo zio fuggiva negli USA, ma di seguito organizzava, unitamente ad altre persone di origine gambiana, il colpo di stato del (OMISSIS), nel corso del quale perdeva la vita. Dopo il fallimento del tentativo di golpe, i soldati del Presidente Jammeh avevano arrestato la nonna del richiedente perchè sospettata di essere coinvolta nel suddetto attentato e pertanto il ricorrente, per timore di essere arrestato, fuggiva attraversando la frontiera senegalese, raggiungeva la Libia, dove restava per un anno e mezzo, ed infine l’Italia. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente non fossero credibili poichè non era stato documentato in alcun modo il rapporto parentale con la persona indicata come zio dal ricorrente, il quale neppure era stato in grado di riferire alla Commissione circostanze di dettaglio elementari e facilmente a conoscenza di chi avesse realmente vissuto la situazione descritta. Inoltre il richiedente non era in possesso di documenti e non aveva giustificato in alcun modo detta circostanza, nonostante che il suo allontanamento dal paese di origine fosse stato programmato e non frutto di fatti imprevedibili o improvvisi. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Gambia, descritta dettagliatamente nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza (rapporto Easo del febbraio e marzo 2017).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24,111,117 Cost., nonchè in relazione all’art. 46 par. 3 della direttiva 32/2013 ed agli artt. 6 e 13CEDU; 2) la previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost.; 3) la previsione relativa alle modalità di rilascio della procura alle liti in relazione al medesimo procedimento, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost..

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra 28-7-1951 (definizione del termine di rifugiato) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E)”. Lamenta che erroneamente il Tribunale, richiamando le valutazioni della Commissione Territoriale, abbia ritenuto non credibile la narrazione delle sue vicende personali, che invece era stata dettagliata e puntuale. Evidenzia che era giunto in Italia quando era minorenne e che i profili di contraddittorietà sottolineati dalla Commissione (descrizione della divisa dello zio, età del medesimo e luogo del suo rifugio negli Usa, modalità della fuga dal Gambia) erano insussistenti o comunque spiegabili, risultando anzi violato l’obbligo di cooperazione istruttoria, avendo il Tribunale omesso di chiedere chiarimenti al ricorrente e di verificare la veridicità dei fatti dallo stesso narrati.

3. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non si è attenuto ai criteri legali di valutazione di credibilità soggettiva delle dichiarazioni del richiedente. Ribadisce di essere fuggito dal Gambia in conseguenza degli eventi relativi al golpe del 2014, documentati nei report COI del 2017 prodotti in primo grado, in ragione della persecuzione subita ad opera del feroce dittatore Jammeh da tutto il suo nucleo familiare a causa della parentela con lo zio L.S..

4. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) e C), (protezione sussidiaria) anche in relazione all’art. 3 Cost.”. Lamenta la sottovalutazione della vicenda personale narrata ed anche della situazione sociopolitica del Gambia, di profonda fluidità, come risultante dal rapporto Amnesty International 2016-2017 e del Ministero dell’Interno, assumendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le circostanze riportate nei più recenti report nazionali ed internazionali. Richiama le statuizioni di alcune sentenze di merito, che allega al ricorso, relative a ricorsi di cittadini gambiani e lamenta violazione dell’art. 3 Cost..

5. Con il quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (criteri applicabili all’esame delle domande)”. Lamenta travisamento dei contenuti dei tre report citati nel decreto impugnato, avendo il Tribunale erroneamente esaminato la situazione oggettiva del Paese di origine (Gambia) e di quello di transito (Libia).

6. Con il quinto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria) – art. 10 Cost. (diritto di asilo) – art. 3 Cost. – nullità della sentenza”. Deduce il ricorrente di aver fatto ingresso nel territorio italiano quando era minorenne, avendo raggiunto la maggiore età solo sei giorni prima della sua audizione da parte della Commissione. Lamenta l’omessa considerazione di detta circostanza, precisa che proprio in considerazione della sua giovane età il percorso di integrazione era stato relativo alla formazione scolastica e non all’attività lavorativa, richiama le fonti costituzionali e internazionali sul diritto d’asilo, assumendo la sussistenza, nella specie, di una condizione di vulnerabilità tutelabile con la protezione umanitaria.

7. Con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019, la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:

a) se la disciplina contenuta nel D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui abolisce le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vecchio testo, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3) e le sostituisce con ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “casi speciali”, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L., relativi a fattispecie in cui, alla stessa data, la commissione territoriale non avesse ravvisato le ragioni umanitarie e avverso tale decisione fosse stata proposta azione davanti all’autorità giudiziaria;

b) se, risolta la prima questione nel senso di ritenere tuttora applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, i previgenti parametri normativi, debba essere confermato il principio affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, può essere riconosciuto anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Ne consegue che – in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente con il quinto motivo di ricorso in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria – si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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