Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22908 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24164/2020 proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli del

foro di Padova, elett.te dom.to presso lo studio del difensore in

Padova, via Trieste 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Padova, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5467/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 2/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 1/07/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino senegalese K.K., il quale aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere fuggito dal suo Paese, ove viveva nella regione del Casamance, per aver subito minacce da “ribelli”. Al riguardo aveva riferito di aver subito un attentato mentre trasportava viaggiatori come autista e che, soccorso da militari, ne era nato uno scontro con morti; fuggito e denunciati i ribelli alla polizia, aveva per tale ragione subito minacce e l’uccisione del padre.

Il Tribunale aveva escluso la credibilità del richiedente, la sussistenza di un grave rischio per l’incolumità e la situazione di conflitto armato in Senegal.

2. La Corte d’Appello, premesso che l’appello non superava le specifiche osservazioni del Tribunale, ha ritenuto il racconto generico e poco credibile per la mancanza di dettagli ed ha menzionato le contraddizioni del narrato, rilevando in ogni caso la provenienza delle minacce di morte da soggetti non statuali e la possibilità di ottenere protezione dalle autorità locali, considerata la situazione generale del Paese di provenienza.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 2/12/2019 e il ricorso notificato telematicamente in data 7/09/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020).

3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

4. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, per avere la Corte di Appello disatteso l’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sul giudice di merito. La Corte ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Casamance nonostante molte decisioni di merito abbiano registrato come l’instabilità della Regione sia tornata alta (c.d. conflitto a bassa intensità).

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono. Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la violazione dei parametri di cui all’art. 3 citato, senza fornire elementi in grado di superare le conclusioni del giudice del merito, il quale ha esaminato analiticamente la vicenda narrata, rilevando in essa numerose lacune e contraddizioni, alla luce delle quali ha adeguatamente motivato il giudizio negativo di credibilità, rendendolo dunque insindacabile in tal sede. Con particolare riguardo alla censura per cui sarebbe mancato ii dovere di cooperazione istruttoria officiosa in relazione all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, essa è inammissibile per difetto di specificità posto che il Tribunale ha ottemperato al proprio dovere di cooperazione istruttoria, esaminando la domanda alla luce di fonti aggiornate e precise relative al Paese di origine del ricorrente (tra le altre, C.O.I. ottobre 2017 e sito Viaggiarenelmondo 2019), alla luce delle quali ha escluso che ivi sia presente una situazione di violenza generalizzata e diffusa avente i caratteri di un conflitto armato interno. Contrariamente, il ricorrente è venuto meno all’onere di indicare le C.O.I. che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, limitandosi ad affermare che le fonti indicate nel ricorso introduttivo avrebbero dovuto condurre il giudice del merito a ritenere sussistente, nel Casamance, una situazione di conflitto a bassa intensità. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora le fonti informative poste a base della decisione siano verificabili, come nel caso di specie, in quanto ne sia stato riportato il contenuto, la data di pubblicazione e l’ente o l’autorità promanante, il ricorrente che voglia censurare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha l’onere di allegare che esistono C.O.I. aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto (Cass., Sez. 1, n. 21932/2020; Cass., Sez. 1, n. 22769/2020).

5. Con un secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” rappresentando che la Corte ha negato la protezione umanitaria in ragione del fatto che la vicenda personale del richiedente non fosse stata considerata credibile sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto necessario operare la valutazione comparativa effettiva del grado d’integrazione sociale raggiunto in Italia con la sua situazione soggettiva ed oggettiva nel Paese di origine; deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le evidenti condizioni di povertà nel Paese di origine comparandole con il percorso di integrazione intrapreso in Italia.

Il motivo è inammissibile, considerato che il giudice del merito ha evidenziato che il ricorrente neppure aveva allegato genericamente di avere acquisito un certo grado d’integrazione sociale in Italia ed ha coerentemente escluso l’esistenza di una effettiva integrazione nel contesto nazionale, nonché di una qualsivoglia condizione di vulnerabilità da comparare alla situazione di privazione dei diritti umani (Cass., Sez. 1, n. 13573/2020), richiamando circa la situazione del Paese di origine le fonti già citate. Va aggiunto che il ricorrente chiede che la Corte cassi e rinvii per effettuare il giudizio di comparazione senza, tuttavia, indicare alcun documento che dimostri l’avvenuta integrazione in Italia (Cass. SU n. 4455/2018; Cass. SU n. 29459/2019).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA