Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22908 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/11/2011), n.22908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.A., in proprio e in rappresentanza della famiglia

diretta coltivatrice Elettivamente domiciliato in Roma, piazza del

Fante, n. 10, nello studio dell’avv. prof. de Jorio Filippo, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Lucio Filippo Longo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, Elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di

Giove, n. 21, presso l’Avvocatura comunale; rappresentato e difeso

dagli avv. Frigenti Guglielmo, Americo Ceccarelli e Domenico Rossi,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ EDILIZIA PINETO S.E.P. SPA Elettivamente domiciliata in

Roma, via Costarella, n. 23, nello studio dell’avv. Lavitola

Giuseppe, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Manzia

Claudio, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 95, depositata

in data 9 gennaio 2006; sentita la relazione alla pubblica udienza

del 13 luglio 2011 del cons. dott. Pietro Campanile;

udito l’avv. de Jorio, il quale ha insistito per l’accoglimento del

ricorso, depositando, altresì, osservazioni scritte ex art. 379

c.p.c., u.c.;

udito l’avv. Manzia, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. Ceccarelli, che ha chiesto l’inammissibilità del

ricorso;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

sostituto dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 1998 Q.A., in proprio e quale rappresentante della famiglia diretto-coltivatrice, adiva la Corte di appello di Roma, per ottenere nei confronti del Comune di Roma, la determinazione dell’indennità, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17 previa detrazione dell’acconto già ricevuto dal Comune di Roma.

A sostegno della domanda si deduceva che il Q., unitamente ai propri familiari, era stato conduttore di una vasta area di circa 45 ettari, di proprietà della S.p.a. S.E.P. dedicandosi alla coltivazione e all’allevamento del bestiame. Tale qualità era stata accertata anche in sede giudiziale, con sentenza della Sez. Sp. Agraria della Corte di appello di Roma n. 2079 del 1992, confermata dalla corte di cassazione con decisione n. 5363 del 1996.

Si aggiungeva che all’atto dell’occupazione d’urgenza dell’area suddetta, disposta con Delib. consiliare 27 ottobre 1982, la società S.E.P. aveva negato l’esistenza di validi contratti di affittanza agraria; ne erano scaturite varie controversie, nel cui ambito l’Assessore S. del Comune di Roma aveva disposto il versamento a titolo di acconto della somma di L. 80 milioni, comunicandolo con una missiva con la quale – si sosteneva – era stato riconosciuto il diritto dei Q. all’indennità.

1.1 – Costituitosi il Comune di Roma, che aveva contestato la fondatezza della domanda, disposta ed eseguita la chiamata in causa della S.E.P. Spa, la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in primo luogo dichiarava inammissibile la domanda proposta da Q.A. in nome di una famiglia la cui compagine non era neppure nota, ponendo in evidenza l’infondatezza della richiesta, soprattutto perchè l’indennità presuppone la sussistenza di una valida procedura espropriativa, nel caso da escludersi per aver lo stesso Q. promosso, con esito favorevole, giudizio amministrativo inteso ad ottenere l’annullamento di tutti gli atti della procedura ablatoria.

1.2 – Veniva altresì affermato che quanto disposto dall’Assessore S., con riferimento all’acconto versato e alla trattativa per transigere la vertenza, non poteva comportare riconoscimento da parte del Comune, in quanto l’iniziativa personale del predetto non poteva surrogare la specifica competenza della giunta comunale.

1.3 – Avverso tale decisione il Q. propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo, ed illustrato da memoria.

1.4 – Resistono con controricorso il Comune di Roma e la SEP spa, che produce memoria.

Dopo le conclusioni del pubblico ministero, il difensore del ricorrente, avv. De Jorio, ha depositato osservazioni scritte ai sensi dell’art. 379 c.p.p., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve constatarsi che l’istanza di riunione del presente procedimento a quello n. 14107/2006, chiamato a questa stessa udienza, non può essere accolta, stante l’evidente difformità dei rispettivi giudizi, attinenti, l’uno, a una impugnazione per revocazione di una decisione in materia risarcitoria, l’altro, a una domanda di indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2. L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass., 22 giugno 2007, n. 14607). Nei procedimenti in questione, tuttavia, al di là della dedotta identità della vicenda originaria, sono assolutamente distinte le domande e le ragioni giuridiche sulle quali esse si fondono, ragion per cui non è in alcun modo ipotizzabile quel contrasto di giudicati che la norma contenuta nell’art. 274 c.p.c. tende principalmente a scongiurare. 2.1 – Con unico e complesso motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 nonchè dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene, in particolare, che erroneamente sarebbe stata disconosciuta la valenza delle lettere con le quali, nell’ambito di una trattativa di natura transattiva, l’assessore S. e il Capo dell’Avvocatura comunale avevano espressamente riconosciuto la spettanza al Q. dell’indennità aggiuntiva prevista dalla L. n. 685 del 1971, art. 17 versando un primo acconto di L. ottanta milioni.

Si precisa che l’assessore, vertice amministrativo dell’assessorato alle politiche giuridiche del Comune di Roma, “godeva di autonomi poteri decisionali e di spesa che lo legittimavano – anche senza una procura ad hoc della Giunta comunale – a transigere le controversie in essere, impegnando n tal modo l’Amministrazione comunale a corrispondere agli odierni ricorrenti l’indennità aggiuntiva dovuta L. n. 865 del 1971, ex art. 11”.

3 – Il motivo è infondato.

Giova premettere che la censura in esame si inserisce in un contesto nel quale è stata esclusa la giuridica sussistenza della possibilità – ricorrendone eventualmente i presupposti – di corrispondere una indennità per l’occupazione dei terreni di proprietà della S.E.P. s.p.a., essendo intervenuta, proprio in seguito ad azione promossa dal Q., la decisione del TAR del Lazio n. 1860 del 27 dicembre 1993, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 336 del 7 aprile 1997, con la quale tutti gli atti della procedura ablatoria, compresi quelli relativi all’occupazione d’urgenza, venivano annullati. Viene quindi in considerazione non già la definizione di una situazione di fatto, bensì una valutazione di natura giuridica, che rimane circoscritta nell’ambito della trattativa per una eventuale transazione, dal momento che le proposte effettuate, come si sostiene nel caso in esame, a scopo transattivo, di regola non hanno una funzione meramente dichiarativa della situazione giuridica preesistente, nè come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria: esse non comportano neppure implicito riconoscimento della validità di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti, ma, al contrario sono rivolte a modificare la disciplina di un rapporto preesistente mediante reciproche concessioni tra di esse in modo che ciascuna subisca un sacrificio (Cass., n. 161 del 1983;

Cass. n. 599 de 11987). E’ stato in ogni caso precisato che nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e in tal caso le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, a condizione, tuttavia, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, “sub specie facti” (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa ecc.), e non già valutazioni giuridiche (Cass., 13 ottobre 2005, n. 19883). In tale quadro, una ricognizione di debito, ove eventualmente e validamente sussistente, ancorchè titolata, non assume natura con- fessoria: la stessa comporta, pertanto, la presunzione, fino a prova contraria del rapporto fondamentale, potendo il promittente dimostrare l’inesistenza della causa e, quindi, la nullità della promessa (Cass., 5 luglio 2004, n. 12285; v. anche Cass., 8 agosto 2007, n. 17423; Cass., 18 novembre 2008, n. 27406; Cass., 31 marzo 2010, n. 7787). Ove si ponga mente all’accertata e conclamata insussistenza di una valida procedura espropriativa, la carenza dei presupposti per l’attribuzione dell’indennità è del tutto palese.

3.1 – Rimanendo così assorbite le ulteriori doglianze, per completezza di esposizione va ricordato che il riconoscimento del debito fuori bilancio, anche in materia espropriativa, deve avvenire don delibera consiliare, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194. In proposito questa Corte ha affermato che, in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5 che ha sostituito la lett. e) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 37, comma 1 – disposizione poi trasfusa nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194, comma 1, lett. e), – ammette la possibilità di un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinandolo ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell’ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che (a norma del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione (Cass., 14 gennaio 2002, n. 355).

4 Il regolamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Q. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Roma e della S.E.P. SPA, liquidate in Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, per ciascuno di essi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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