Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22907 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27470/2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato Petretti Alessio,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Oslavia n. 28, presso lo studio dell’avvocato Porzio Antonio Hector,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paganoni Erica,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, quale successore dell’Agenzia del Territorio,

in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Fallimento G.F.P. e B. S.n.c., Fallimento

G.B., Fallimento G.F., Fallimento

G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 161/2014 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata

il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto la

rimessione della trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Sondrio ha respinto le domande proposte da G.P. nelle due cause riunite promosse, la prima, nei confronti del Fallimento G.F.P. e B. S.n.c., nonchè del Fallimento G.B., del Fallimento G.F. e del Fallimento G.P., ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (in opposizione al provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigetto del ricorso ex art. 591-ter c.p.c.), la seconda nei confronti di M.S.G., Agenzia del territorio e Fallimento G.F.P. e B. S.n.c. (giudizio di merito in opposizione al decreto di assegnazione con ordine di rilascio e al relativo atto di precetto);

– G.P. ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, cui solo l’Agenzia delle entrate (quale successore dell’Agenzia del territorio) e M.S.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nelle sue conclusioni scritte il P.M. invoca la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in ragione della prospettata rilevanza nomofilattica della questione di diritto sottesa all’undicesimo motivo di ricorso, nel quale si assume, tra l’altro, che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., non avrebbe dovuto essere trascritto senza la previa attestazione di inoppugnabilità;

– la Procura generale segnala altresì che è allo studio un ricorso nell’interesse generale della legge, ex art. 363 c.p.c., finalizzato a dirimere i contrasti interpretativi ingeneratisi nella prassi e nella giurisprudenza di merito circa i presupposti dell’ordine di cancellazione, a cura del Conservatore dei RR.II., delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, tenuto conto della potenziale proponibilità (specie ad opera di terzi) di opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento;

– la particolare rilevanza nomofilattica della questione, sulla quale non constano precedenti di questa Corte, rende sussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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