Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22907 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4090/2014 proposto da:

R.E., B.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

E. DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANTALANI, che le

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

RONZONI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato OLIVIA ANGELUCCI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbito il 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.M. ha convenuto B.M. ed R.E. dinanzi al Tribunale di Bergamo per sentir convalidare la licenza per finita locazione in relazione a un contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti.

Costituitesi, le convenute hanno dedotto l’insussistenza di alcun contratto di locazione concluso con l’attore (essendo le stesse peraltro comproprietarie pro-quota dell’immobile oggetto di lite), se non a far data dal (OMISSIS), epoca dell’avvenuta registrazione a fini fiscali dell’unico contratto di locazione concluso inter partes (peraltro in forma verbale), da ritenersi pertanto vigente alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, fino al 4/10/2015: accertamento, quest’ultimo, di cui le stesse convenute hanno invocato la formale attestazione in via riconvenzionale.

2. Il tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla B. e dalla R. e disattesa ogni contraria istanza, ha accertato la sussistenza tra le parti di un contratto di locazione della durata di quattro anni a partire dalla data della relativa registrazione alle condizioni di cui al cit. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3.

3. Sull’appello principale di R.M. e su quello incidentale di B.M. ed R.E. (quest’ultimo in ordine alla disposta compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado), la Corte d’appello di Brescia, rilevata la radicale nullità per difetto della forma scritta del contratto di locazione dedotto in giudizio (ritenuto dalla corte territoriale insuscettibile di registrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3), ed esclusa la configurabilità di alcuna occupazione sine titolo dell’immobile oggetto di lite, in ragione del titolo comproprietario vantato dalle originarie convenute, ha rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un contratto di locazione tra le parti avanzato da B.M. ed R.E., confermando nel resto la sentenza di primo grado e disponendo l’integrale compensazione tra le parti anche delle spese del giudizio d’appello.

4. Avverso la sentenza di secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione B.M. ed R.E. sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.

5. R.M. ha depositato controricorso, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8, anche in relazione ai commi 9 e 10 dello stesso articolo.

Osservano come la corte territoriale abbia erroneamente interpretato le disposizioni di legge richiamate, ritenendo non registrabile il contratto di locazione concluso in forma verbale, siccome radicalmente nullo per difetto di forma, là dove, al contrario – come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado -, tale registrazione risultava pacificamente consentita dall’espressa disposizione dello stesso art. 3, comma 8, D.Lgs. cit., nella parte in cui dispone la registrabilità dei contratti di locazione “comunque stipulati”.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, con sentenza n. 50/2014, la Corte costituzionale ha espressamente dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, evidenziando come la disciplina dettata dalle norme denunciate, in relazione alla registrazione dei contratti di locazione, non figurasse entro il perimetro delle materie destinate dal legislatore delegante alla competenza dispositiva del legislatore delegato, segnalandosi pertanto per il relativo contrasto con l’art. 76 Cost..

Ciò posto, avendo le ricorrenti denunciato, con il motivo in esame, l’asserita violazione, ad opera della corte territoriale, di tali norme legislative – da ritenersi ormai non più esistenti ex tunc -, l’odierna censura deve conseguentemente ritenersi priva di ammissibilità.

7. Con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 3 Cost., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti.

Al riguardo, evidenziano l’arbitrarietà della disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell’esito della lite anche in relazione al contenuto delle domande originariamente proposte dalla controparte.

7.1. La prima parte del motivo (violazione di legge) è inammissibile.

Con la doglianza in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam della censura sollevata dalle ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità della valutazione dei fatti di causa compiuta dalla corte territoriale in relazione alla regolazione delle spese di lite.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

7.2. La seconda parte del secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo controverso) è infondata.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella specie, la corte territoriale risulta aver affrontato il tema relativo alla regolazione delle spese del giudizio, sottolineando come la complessità e la novità delle questioni dedotte in giudizio imponessero la risoluzione di complessi problemi interpretativi, sì da giustificare, tanto la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, quanto quelle riferite al giudizio di appello, tenuto conto che l’intero giudizio (ivi compresa l’infondata originaria domanda di licenza per finita locazione) ha finito per “ruotare” attorno alla centrale e complessa problematica dell’applicabilità o meno, al caso di specie, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2014.

Si tratta di una motivazione corretta sul piano giuridico e del tutto coerente sul piano logico-formale, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure critiche sul punto sollevate dalle ricorrenti.

8. Le argomentazioni che precedono impongono la pronuncia del rigetto del ricorso, con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA