Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22907 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 04/11/2011), n.22907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TARANTO (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato ADEO OSTILLIO GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS),

SIRCIE S.R.L., O.M., CURATELA DI VI.GA S.P.A., IMPRESA

ING. P.N. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO,

D.G., B.V., BR.VI., F.

G., C.M., M.D.;

– intimati –

sul ricorso 29847-2005 proposto da:

SIRCIE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LABATTAGLIA ANTONIO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI TARANTO, F.G., V.

G., B.V., CONDOMINIO DI VIA

(OMISSIS), BR.VI., M.D., O.M.,

S.C., COMMISSARIO GIUDIZIALE DELL’IMPRESA P.

N., C.M., D.G., DITTA ING. P.

N., VI.GA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 279/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 18/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di via (OMISSIS) ed i condomini Br.Vi., C.M., V.G., F.G., D.G., M.D., M. O. e B.V. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il locale Istituto Autonomo per le Case Popolari (in seguito IACP o Istituto), la SIRCIE s.r.l. e l’ing. N. P., titolare dell’omonima impresa individuale, posta in concordato preventivo, per sentirli condannare, in via fra loro solidale, all’eliminazione dei difetti riscontrati a carico delle strutture portanti dello stabile – realizzato dalle imprese convenute su incarico dello IACP, a sua volta delegato dall’Italsider – od, in subordine, al risarcimento dei danni. Tutti i convenuti si costituirono in giudizio. Lo IACP eccepì in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva alla domanda, adducendo di aver svolto la mera funzione di stazione appaltante per conto dell’Italsider; nel merito eccepì la decadenza degli attori dalla garanzia di cui all’art. 1669 c.c. e la prescrizione della relativa azione. Chiese, in subordine, di essere garantito dalle imprese appaltatrici. La SIRCIE affermò la propria estraneità alla lite, in quanto i lavori erano stati eseguiti dall’impresa P. ed eccepì anch’essa la prescrizione dell’azione e la decadenza degli attori dalla domanda.

Identiche eccezioni, di decadenza e di prescrizione, vennero svolte dal liquidatore dell’impresa in concordato preventivo.

Il Tribunale adito, con sentenza del 21.5.01, rigettate le predette eccezioni, affermò la responsabilità ex art. 1669 c.c. di tutti i convenuti e li condannò ad eseguire gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi strutturali dell’edificio riscontrati dal ctu nominato in corso di causa o, in difetto, a pagare agli attori la somma occorrente per l’esecuzione dei lavori; rigettò, infine, la domanda di manleva svolta dallo IACP nei confronti della SIRCIE e dell’impresa P.. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18.8.04, respinse gli appelli proposti contro la decisione, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, dallo IACP e dalla SIRCIE, mentre accolse l’appello incidentale del liquidatore del concordato preventivo di P.N..

La Corte territoriale, rilevato che la sentenza di condanna non poteva essere eseguita nei confronti della procedura concorsuale, affermò, per ciò che nella presente sede interessa: che gli interventi compiuti dallo IACP, consistiti nell’individuazione dei luoghi dove costruire gli edifici, nella predisposizione dei relativi elaborati tecnici, nella redazione e presentazione del progetto esecutivo, del capitolato e dei grafici, non potevano essere intesi come espressione di un’attività delegata, ma sottintendevano autonomia decisionale; che lo stesso contratto d’appalto stipulato con l’ing. P. precisava in premessa che “Italsider ha commesso allo IACP l’incarico di realizzare gli alloggi secondo progetti elaborati d’accordo con Italsider ed approvati dalla Cassa…” e che tale frase, implicando il diretto coinvolgimento dell’Istituto nella costruzione delle case, escludeva che lo stesso fosse carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea e, nel contempo, rendeva inaccoglibile la sua domanda di garanzia;

che ugualmente infondata era l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla SIRCIE, avendo il P. stipulato il contratto d’appalto sia in proprio che in nome e per conto della società, di cui era all’epoca amministratore; che pertanto i condomini non avevano l’onere di provare quali lavori, in concreto, avesse eseguito la SIRCIE, ma che spettava, se mai, alla società di dimostrare che, ad onta della sottoscrizione del contratto, essa non aveva partecipato alla costruzione degli alloggi; che, quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, andavano ribadite le argomentazioni con le quali il giudice di primo grado le aveva respinte, tenuto altresì conto che, secondo quanto accertato dal ctu, i vizi di costruzione dell’edificio non potevano essere scoperti se non attraverso indagini di esperti e non potevano essere conosciuti dagli attori prima del deposito della relazione del consulente.

Lo IACP di Taranto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

La SIRCIE s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale.

L’impresa dell’ing. P.N. in concordato preventivo, il Condominio di via (OMISSIS) ed i condomini Br.Vi., C.M., V.G., F.G., D.G., M.D., M. O. e B.V. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2) Con il primo motivo di ricorso, lo IACP di Taranto, denunciando violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., art. 1669 c.c. e D.P.R. n. 1471 del 1963, art. 43 lamenta che la Corte di merito lo abbia ritenuto passivamente legittimato alla domanda. Deduce di aver operato nella specie quale mera stazione appaltante, in forza di convenzione stipulata con Italsider, per il programma costruttivo di edilizia popolare finanziato in favore di detta società dalla Cassa per il Mezzogiorno e di non potere essere qualificato nè proprietario del suolo sul quale è stata realizzata l’opera nè proprietario degli appartamenti edificati; rileva ancora che è stata l’Italsider ad individuare le imprese appaltatrici e che la sua estraneità alle pretese azionate era ben nota agli attori.

2) Col secondo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1669 e 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione. Rileva che la domanda azionata nei suoi confronti, inequivocamente svolta ai sensi dell’art. 1669 c.c., impone al committente ed agli acquirenti dell’immobile di denunciare all’appaltatore i difetti che lasciano presagire la rovina dell’edificio entro un anno dalla scoperta.

Osserva che nel caso di specie, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata, gli attori non l’avevano fornito prova della tempestività della denuncia e sostiene che la Corte di merito ha erroneamente escluso che i vizi denunciati in citazione non lasciassero presagire la rovina dell’edificio.

3) Con il terzo motivo, lamentando violazione degli artt. 1669, 1670, 2043 e 2049 c.c. nonchè vizio di motivazione, l’Istituto si duole del rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti della SIRCIE e dell’impresa P.. Osserva che, secondo la ricostruzione della Corte di merito, la sua posizione andrebbe identificata in quella del committente od in quella dell’appaltatore, rispettivamente attributive della tutela di cui agli artt. 1669 e 1670 c.c. verso l’appaltatore e verso i subappaltatori.

4) Con il primo motivo del ricorso incidentale, la SIRCIE lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione. Deduce che l’avvenuta sottoscrizione del contratto d’appalto da parte dell’ing. P. anche nell'(allora) rivestita qualità di suo legale rappresentante non bastava ad individuarla quale contraente, nè costituiva prova che essa avesse materialmente eseguito i lavori di costruzione; da tale premessa, fa conseguire il rilievo dell’erroneità dell’assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe stato suo onere fornire la prova contraria, negativa ed “evidentemente diabolica”.

5) Col secondo motivo, la ricorrente incidentale, lamentando il mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate, rivolge alla sentenza impugnata le medesime censure illustrate nel secondo motivo di ricorso dello IACP. 6) Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, che, essendo fra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Lo IACP si è limitato a dedurre, a sostegno della sua asserita estraneità alle pretese del condominio e dei singoli condomini, di aver agito su delega dell’Italsider, originaria proprietaria sia del suolo sul quale l’opera è stata realizzata sia dei singoli appartamenti costruiti dalle imprese appaltatrici e trasferiti agli acquirenti, e di non aver pertanto assunto, nei confronti degli aventi diritto, nè la veste di venditore nè quella di appaltatore.

L’Istituto, tuttavia, non solo non ha richiamato nel motivo il contenuto della convenzione stipulata con Italsider o, quantomeno, le singole clausole di tale convenzione dalle quali avrebbe dovuto ricavarsi la sua qualità di mera “stazione appaltante” della committente, ma ha omesso di considerare che, nelle fattispecie disciplinate dal D.P.R. n. 1471 del 1963 (cui, a suo dire, quella in esame sarebbe equiparabile), la legittimazione passiva dell’ente delegante, anzichè del delegato, è stata affermata in giurisprudenza unicamente in relazione ai rapporti obbligatori nascenti dal contratto d’appalto, e non già con riguardo alle pretese di natura extracontrattuale vantate dai terzi proprietari in dipendenza dell’esecuzione dell’opera.

La responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. ha invece, per l’appunto, natura extracontrattuale e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’azione diretta a farla valere contempla fra i suoi destinatari, oltre che l’appaltatore, tutti i soggetti che hanno collaborato alla costruzione dell’edificio, sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora la rovina o i gravi vizi emersi siano ricollegabili alla loro condotta (Cass. nn. 16202/07, 3406/06, 567/05, 2415/84). L’affermazione di tale responsabilità consegue, dunque, ad una tipica indagine in fatto, demandata al giudice del merito, che, se immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, come già si è accennato nella parte espositiva, la Corte di merito ha ritenuto che l’odierno ricorrente, sebbene delegato dall’Italsider alla realizzazione del programma di costruzione degli alloggi, avesse svolto un ruolo attivo in detto programma, consistito nella localizzazione degli interventi, nella predisposizione degli elaborati tecnici, nella redazione e presentazione del progetto esecutivo, del capitolato e dei grafici, ovvero in compiti che sottintendevano autonomia decisionale. Ha inoltre rilevato che il coinvolgimento diretto dello IACP nella costruzione si ricavava con certezza dalla frase, contenuta nelle premesse del contratto d’appalto stipulato con il geom. P., “Italsider ha commesso ad IACP l’incarico di realizzare gli alloggi…”, avente l’unico significato letterale e logico che Italsider aveva demandato la progettazione degli edifici proprio all’Istituto, il quale, pertanto, oltre ad aver assunto l’obbligo di sovrintendere all’esecuzione dell’opera sino all’effettiva consegna, aveva partecipato alla sua realizzazione.

Lo IACP, che non ha contestato l’erroneità degli accertamenti concernenti le attività da esso svolte, nè ha contrastato sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 l’interpretazione data dal giudice d’appello alla premessa contrattuale appena richiamata, non può pertanto invocare il proprio esonero da responsabilità per il solo fatto di aver stipulato il contratto d’appalto per conto dell’Italsider. Una volta affermata la responsabilità concorrente dello IACP, della SIRCIE e dell’impresa P. verso i proprietari degli alloggi, per aver partecipato, l’uno in veste di progettista e direttore dei lavori e le altre quali costruttrici, alla realizzazione dell’edificio rivelatosi affetto da vizi strutturali, la Corte di merito ha poi correttamente escluso che all’Istituto competesse l’azione di garanzia nei confronti delle appaltatrici: il debitore in solido può infatti agire contro gli altri coobbligati solo in via di regresso, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c..

7) Parimenti infondati sono i pressochè coincidenti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, con i quali sia il ricorrente principale sia la ricorrente incidentale si dolgono del mancato accoglimento delle sollevate eccezioni di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell’azione.

Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perchè possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma – il primo di decadenza per effettuare la denuncia e il secondo, che dalla denuncia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l’azione – deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata e che la conoscenza completa, idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali. Deriva, da quanto precede, che la denuncia di gravi vizi da parte del proprietario può implicare idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data della denuncia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. fra molte, Cass. nn. 2169/011, 2460/08, 1463/08). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale che, aderendo alle conclusioni in tal senso raggiunte dal ctu (peraltro contestate solo genericamente dai ricorrenti), e con motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, ha accertato che i condomini, che nell’atto di citazione si erano limitati a denunciare i difetti visibili riscontrati (crepe nei pavimenti attorno ai pilastri, cedimento del massetto), avevano raggiunto piena consapevolezza dell’esistenza di vizi strutturali dell’edificio e, soprattutto, della loro riconducibilità a difetti costruttivi imputabili tanto allo IACP quanto alle imprese appaltatrici, solo a seguito dell’approfondita indagine svolta in corso di causa dal tecnico incaricato.

8) Va, infine, respinto il primo motivo del ricorso incidentale, che si fonda sull’assunto, dedotto assiomaticamente (ovvero senza contestare le contrarie argomentazioni svolte in diritto dalla Corte territoriale) e comunque palesemente errato, che l’avvenuta sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del P. anche nella sua dichiarata qualità di legale rappresentante (id est “in nome e per conto”) della SIRCIE, non sia valsa a far assumere alla società la veste di appaltatrice dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’edificio.

Poichè le altre parti in causa non hanno svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA