Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22906 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26752-2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTAIONE, 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RIVELLINI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CENTRO TENDE S.r.l., p.iva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, V.M. (OMISSIS), domiciliati

ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITO VENEZIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1260/2013 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 18/8/2010, rigettò l’opposizione avanzata da B.G. avverso il decreto ingiuntivo dal predetto giudice emesso in favore della s.r.l. Centro Tende;

che il Tribunale di Bari, con sentenza del 18/4/2013, rigetto l’appello proposto dal B.;

che avverso quest’ultima statuizione propone ricorso il B., prospettando quattro motivi di censura;

che il Centro Tende resiste con rituale controricorso, nel mentre V.M. (altro chiamato a resitere) non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che con i quattro esposti motivi, fra loro osmotici, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., art. 24 Cost., artt. 1453,1455,1460,1497,1362 e 2697 c.c., nonchè artt. 115,183 e 61 c.p.c., assumendo che: la sentenza impugnata aveva erroneamente basato il proprio convincimento circa la legittimazione attiva della controparte valorizzando il secondo foglio del contratto, nel mentre unico strumento validamente apprezzabile e recante la firma del ricorrente era solo la copia commissione e il primo foglio del predetto contratto, dovendosi, quindi, ritenere che l’impresa venditrice era da individuarsi nel Centro confezionamento Tende vanamente evidenziate al Giudice d’appello; si sarebbe dovuto riconoscere il vizio delle due tende, le quali, al contrario di quanto frettolosamente affermato dalla sentenza censurata, non costituivano un prodotto standard, avendo il compratore reiteratamente chiesto che fossero in grado di schermare il proprio appartamento dai raggi solari, per proteggerne il parquet ed un pianoforte, trattavasi, in definitiva, d’una obbligazione di risultato, rimasta inadempiuta; ingiustamente non era stata ammessa d’ufficio la CTU, o, per lo meno, disposta una ispezione;

le prospettate violazione di legge sono del tutto insussistenti (non risulta disatteso l’art. 2697 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha operato alcuna alterazione dell’onere probatorio, riducendosi il contrasto a una pura questione di merito riguardante il vaglio probatorio, estraneo al giudizio di legittimità; del pari insussistente risulta la prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., non vertendosi in presenza di prova illegale o di introduzione di irrituale conoscenza da parte del giudice, nè la parte può dolersi del mancato ricorso alla CTU, neppure espressamente richiesto o del governo di strumenti di accertamento rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, come l’ispezione; tantomeno fondate appaiono le numerose trasgressioni normative ulteriormente evidenziate, in quanto la vicenda risulta definita sul piano della ricostruzione fattuale, in questa sede incensurabile);

che, pertanto, è agevole affermare che il ricorso, sotto l’usbergo delle prospettate violazioni di legge, intende ottenere in sede di legittimità inammissibile riesame di merito della vicenda;

considerato che in virtù del principio di soccombenza la ricorrente dovrà rimborsare alla controparte costituita le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo;

considerato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Centro Tende s.r.l., che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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