Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22905 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22905

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23108-2013 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA MANZI,

DANIELE LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

L.R., (OMISSIS), A.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/G, presso lo studio

dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 860/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che i coniugi L.R. e A.D. citarono in giudizio M.R. chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di una unità immobiliare, stipulato il 6/3/2006, avendo scoperto nel luglio di quell’anno che la stessa era inabitabile a cagione della umidità grave e diffusa che la affiggeva, ricorrendo l’ipotesi della consegna di aliud pro aliud e, comunque, tenuto conto della severità dei vizi, con condanna del chiamato in giudizio, oltre al rimborso di quanto corrisposto, alla restituzione delle spese effettuate ed al risarcimento del danno;

che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11985/2008, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della A., avendo proceduto alla stipula negoziale il solo L., rigettò la domanda, evidenziando che quest’ultimo, con l’uso della normale diligenza avrebbe dovuto rendersi conto dell’umidità che affiggeva il vano posto a piano terra al momento della conclusione del contratto (nel corso del sopralluogo aveva avuto modo di vedere la presenza di un deumidificatore, inoltre l’autorizzazione di abitabilità, allegata all’atto, escludeva espressamente che il predetto vano potesse destinarsi a stanza da letto);

che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21/2/2013, in accoglimento parziale dell’impugnazione avanzata dai primigenei attori, confermato il difetto di legittimazione della A., accoglieva la domanda del L. e, pertanto, risolveva il contratto, condannando il M. a restituire la somma di Euro 60.000,00 e a corrispondere, a titolo di risarcimento, quella di Euro 13.222,59, oltre accessori;

che la Corte locale aveva maturato il proprio convincimento sulla base delle seguenti considerazioni: la circostanza che il vano posto al piano terra non aveva formato oggetto della compravendita escludeva che si potesse rimproverare all’acquirente di non aver diligentemente verificato l’assenza di abitabilità e la condizione d’insalubrità dello stesso; il vizio, di cui era affetto l’alloggio, era provato dalle prodotte fotografie e dall’ordinanza sindacale del 15/12/2006, con la quale il predetto era stato dichiarato antigienico; la vastità e rapidità di formazione delle muffe faceva escludere che causa delle stesse fosse da addebitare a condotta dell’acquirente, per non avere aerato a sufficienza i locali; l’accertata situazione rendeva l’unità incompatibile con l’uso residenziale e doveva considerarsi di non agevole eliminazione, così dovendosi configurare la consegna di aliud pro alio;

che avverso quest’ultima statuizione propone ricorso il M., prospettando tre motivi di censura, ulteriormente illustrate da successiva memoria;

che il L. resiste con rituale controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, nel mentre la A. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che con i tre esposti motivi, fra loro osmotici, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1490,1493,1494,1453,1495,1362 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè “mancato e insufficiente esame di punti decisivi della controversia, erroneo inquadramento della fattispecie”, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (oltre, infine, ad un incongruo riferimento agli artt. 161 e 132 c.p.), assumendo che: la Corte locale non aveva ben ponderato la rilevanza dei mezzi di prova proposti e, per contro, aveva erroneamente valorizzato gli inadeguati apporti probatori della controparte, con la conclusione che sarebbe pervenuta a diversa soluzione ove avesse ammesso gli strumenti di prova richiesti dal M. (CTU e la prova per testi i cui capitoli assume di riportare testualmente in ricorso) e tenuto conto che l’ordinanza di temporanea inagibilità era stata causata dalla irregolare manutenzione della caldaia, che la presenza del deumidificatore costituiva sicuro indice del fatto che il compratore conosceva, al momento dell’acquisto, le condizioni del bene; che la circostanza che il vano posto a piano terra non facesse parte della vendita era stata irragionevolmente valutata; che, in definitiva, la motivazione della sentenza era da ritenere illogica ed incongrua, oltre a non aver fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova; irragionevolmente apodittico, pertanto, doveva considerarsi il richiamo alla disciplina della consegna dell’aliud pro alio, stante che avrebbe dovuto tenersi conto che l’appartamento era destinato ad uso di villeggiatura e che lo stesso si trovava in montagna ed in zona scarsamente soleggiata e che era assente l’approfondita indagine istruttoria propedeutica ad una tale affermazione, nè chiariva la vicenda il richiamo alle fotografie, le quali si spiegavano con la scarsa aerazione dei locali;

le prospettate violazione di legge sono del tutto insussistenti (non risulta disatteso l’art. 2697 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha operato alcuna alterazione dell’onere probatorio, riducendosi il contrasto a una pura questione di merito riguardante il vaglio probatorio, estraneo al giudizio di legittimità; del pari insussistente risulta la prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., non vertendosi in presenza di prova illegale o di introduzione di irrituale conoscenza da parte del giudice;

che, pertanto, è agevole affermare che il ricorso, sotto l’usbergo delle prospettate violazioni di legge, intende ottenere in sede di legittimità riesame di merito della vicenda;

che neppure il sollevato vizio motivazionale consente il richiesto vaglio, dovendosi rilevare che la doglianza disciplinata dal vigente art. 360 c.p.c., ed in particolare, sub n. 5), nella configurazione imposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; che siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914); situazione che qui non ricorre;

che deve escludersi, dalla lettura della sentenza impugnata, il concretizzarsi di taluna delle predette ipotesi, configuranti la palese apparenza motivazionale, dimostrandosi, per contro, mere inverificabili congetture gli asserti fattuali valorizzati dal ricorrente (che lo stato di degrado fosse dipeso dalla mancanza di aerazione), oltre che intrinsecamente contraddittorie (se per un verso si afferma la salubrità dell’immobile, per altro non fa mistero del prezzo modesto di vendita, della presenza sintomatica del deumidificatore, della destinazione a permanenze brevi, della sua collocazione in zona umida e di montagna), nel mentre le affermazioni circa le ragioni della certificata inabitabilità trovano puntuale smentita nel documento in oggetto, integralmente richiamato nel controricorso, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo di parte);

considerato che in virtù del principio di soccombenza la ricorrente dovrà rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo;

considerato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA