Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22905 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32777/2018 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Dario Maciariello

ed Elena Rossi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

P.E., PA.GI. e D.F.F.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

Velletri n. 2049/18, depositata il 28 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Umberto DE AUGUSTINIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. ha convenuto in giudizio il figlio P.E., il nipote P.G. e la moglie D.F.F., per sentir dichiarare la nullità e l’inefficacia o pronunciare l’annullamento o la rescissione della scrittura privata autenticata il 26 luglio 2016, con cui il figlio, in qualità di procuratore dei genitori, ha ceduto al nipote le intere quote di partecipazione degli stessi al capitale sociale della Mobilificio Tre Cancelli di G.P. & C. S.n.c., nonchè per sentir condannare il figlio ed il nipote al risarcimento dei danni o all’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.

A sostegno della domanda, l’attore ha affermato che la cessione ha avuto luogo per un prezzo non rappresentativo dell’effettivo valore economico delle quote, peraltro mai versato, in quanto la procura era stata estorta a lui ed alla moglie sotto la minaccia del figlio d’interrompere qualsiasi rapporto affettivo con loro ed ogni attività di assistenza in loro favore.

Si sono costituiti P.E. e Pa.Gi., ed hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza del Giudice adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 11 dell’atto costitutivo della società; nel merito, hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 28 settembre 2018, il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la domanda, in relazione alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 11 dell’atto costitutivo della società.

Premesso che la predetta disposizione prevede la devoluzione delle controversie eventualmente insorte tra i soci alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, investiti del potere di giudicare ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, il Tribunale ha affermato che la stessa dev’essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario ed aventi nello stesso la loro causa petendi. Ha precisato inoltre l’arbitrato previsto dalla clausola in questione ha carattere irrituale, essendosi le parti impegnate a considerare il lodo definitivo e vincolante, al pari del negozio concluso, e quindi come espressione della loro volontà.

2. Avverso la predetta sentenza l’attore ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’istanza, il ricorrente afferma innanzitutto l’inapplicabilità della clausola compromissoria, riguardante soltanto le controversie tra i soci, e quindi non riferibile a quella in esame, avente ad oggetto la compravendita di una quota sociale, e vertente tra due soggetti dei quali uno solo, all’esito, avrà diritto al riconoscimento della qualità di socio.

2. Rilevato inoltre che la clausola demanda la nomina degli arbitri alle parti, e solo in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale di Velletri, ne deduce la nullità per contrasto con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, applicabile anche ai contratti come quello in esame, stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore, ed anche nel caso in cui sia previsto un arbitrato irrituale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Premesso infatti che la sentenza impugnata è rimasta incensurata nella parte in cui, interpretando la clausola compromissoria, ha riconosciuto natura irrituale all’arbitrato dalla stessa previsto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove il giudice ordinario affermi o neghi l’esistenza o la validità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, astenendosi nel primo caso dal pronunciare sul merito della controversia per lasciare spazio al procedimento arbitrale, e rigettando nel secondo caso l’eccezione di compromesso, la decisione non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, dal momento che la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI, 10/09/2018, n. 21942; 31/07/2017, n. 19060; 13/05/ 2014, n. 10300). Tale orientamento trova giustificazione nella natura stessa dell’eccezione di arbitrato irrituale, la quale, a differenza di quella di arbitrato rituale, non pone una questione di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ma si traduce in una contestazione della proponibilità della domanda, per avere i contraenti optato per la risoluzione della controversia in via negoziale, con conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. II, 27/03/2007, n. 7525).

4. La mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA