Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22905 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21431/2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi

51 presso lo studio dell’avvocato Valerio Santagata che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Raffaele Miraglia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3320/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/05/2021 dal cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.E., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 25 Cost., comma 1, art. 102 Cost., commi 1 e 3, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, dell’art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 6CEDU e art. 174 c.p.c. e della L. 13 aprile 2017, n. 46, art. 2 essendo stata la decisione di primo grado pronunciata da un giudice onorario, cui possono essere affidate solo funzioni istruttorie; 2) della violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3, lett. b), artt. 4 e 5, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2, e art. 13 in relazione all’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost. avendo il decidente denegato il chiesto riconoscimento sul presupposto della ritenuta inattendibilità del richiedente, ravvisata peraltro senza promuovere il contraddittorio in ordine ai fatti narrati e senza, segnatamente, rinnovare l’audizione del richiedente che avrebbe potuto fornire i chiarimenti atti a modificare il predetto giudizio; 3) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria reclamato a mente della norma da ultimo richiamata senza esercitare i poteri officiosi di indagine attribuitigli dall’ordinamento in relazione alla situazione interna del paese di provenienza, non essendo stato esperito alcun vaglio al riguardo e mancando qualsiasi indicazione di fonti consultate; 4) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 11 e 32 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 14 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, al principio del contraddittorio e al principio della parità delle armi avendo il decidente denegato il chiesto riconoscimento sul presupposto della ritenuta inattendibilità del richiedente, ravvisata peraltro sull’errata convinzione che la genericità delle dichiarazioni rese dal richiedente e l’apparente contraddizione su talune circostanze dal medesimo riferite rendano la domanda di per sé infondata.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso, lamentando un error in procedendo imputabile alla sentenza di primo grado, è inammissibile posto che “con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado” (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733).

3. Il secondo motivo di ricorso – laddove riveste un contenuto scrutinabile, vale a dire con riferimento alla mancata audizione del richiedente, risultando per il resto generico – è infondato, dovendo riaffermarsi, segnatamente alla luce delle motivazioni a tal riguardo rese dal giudicante, il principio che “nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza” (Cass., Sez. VI-I, 29/05/2019, n. 14600).

4. Esaminanosi per ragioni di assorbenza logica il quarto motivo di ricorso, ne va dichiarata l’inammissibilità, essendo stabile affermazione di questa Corte – a cui va data qui continuità – che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, sebbene in linea di diritto la Corte d’Appello erri nel ritenere che “la credibilità sia presupposto comune alle tre forme di protezione”, astenendosi in ragione della ritenuta inattendibilità del richiedente dal condurre il vaglio della situazione interna del paese di provenienza, nondimeno è principio invalso nella giurisprudenza di questa Corte che il dovere di investigazione ufficiosa in capo al giudice, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, sussista sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, a condizione che egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10286) e di ciò, assolvendo l’onere di autosufficienza del ricorso, dia compiuta rappresentazione riproducendo nell’illustrazione del motivo il contenuto della relativa deduzione ed indicando il luogo processuale in cui ciò è avvenuto.

Poiché nell’illustrazione del motivo nessuna delle predette circostanze risulta riconoscibile la censura non soddisfa l’onere di autosufficienza e va per questo ritenuta inammissibile.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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