Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22905 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 04/11/2011), n.22905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), B.A.

(C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

amministratori della società CENTRO NAUTICO LAGO MAGGIORE di

Giuseppe e Alberto Botteselle & C. sas, elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTILLI GIORGIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.C., V.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 10, presso l’avvocato DANTE ENRICO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORRENTI GIANNI, ZUCCO

CARLA, giusta procura a margine del controricorso;

COMUNE DI DORMELLETTO, in persona del Vice Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso

l’avvocato ROMANO ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GALLO CARLO EMANUELE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 161/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STEFANIA SANTARELLI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente Comune, l’Avvocato ANNA ROMANO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti M. +1, l’Avvocato ERICA DUMONTEL,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verbania con sentenza del 18 aprile 2002 respingeva la domanda della s.a.s. Centro nautico lago Maggiore, di cui erano contitolari G. ed B.A. di risarcimento del danno nei confronti del comune di Dormelletto nonchè degli ex sindaci M.C. e V.L. per l’illegittima pronuncia di decadenza/revoca in data 27 novembre 1986 della concessione edilizia rilasciata per la modifica ed ampliamento di un fabbricato adibito a cantiere nautico sulla riva del (OMISSIS):

revoca poi annullata dal TAR Piemonte con sentenza 21 dicembre 1987,confermata dal Consiglio di Stato. Dichiarava inammissibile perchè tardiva la domanda avanzata in proprio dai B., quali terzi intervenuti.

In parziale accoglimento sia dell’appello principale dei B., anche n.q. che di quello incidentale del comune, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 febbraio 2005: a) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della s.a.s. Centro nautico estranea alla vicenda edilizia e neppure menzionata nella documentazione prodotta dai B.; b) ha riconosciuto la rilevanza di alcuni comportamenti illegittimi del comune oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione,in ordine alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori; ed ha ritenuto provata la sussistenza del danno disponendone la liquidazione nel prosieguo del giudizio; c) ha ritenuto ammissibile l’intervento dei B. e la loro richiesta risarcitoria in proprio,limitando tuttavia l’inattività del cantiere per i l’illegittimo impedimento frapposto dal comune ai soli periodi 28 novembre 1986-21 dicembre 1988; d) ha confermato la prescrizione del credito risarcitorio nei confronti dei M. – V. perchè a seguito della giurisprudenza innovativa iniziata da Sez. un. 500/1999, più non occorrendo l’impugnazione del provvedimento amministrativo, l’illegittimo provvedimento di revoca costituiva il termine iniziale per fare valere il danno sofferto:

perciò ampiamente spirato alla data della citazione introduttiva del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, i B., anche n.q. hanno proposto ricorso per 4 motivi; cui resistono con controricorso sia il comune di Dormelletto, che i due ex sindaci.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducendo violazione dei principi sulla c.d. legittimazione attiva e, soprattutto, difetto ed illogicità di motivazione, censurano la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione attiva della società perchè essi avevano sempre evidenziato la loro posizione personale spendendo sempre nel richiedere le concessioni ed ogni altro provvedimento la loro qualità di proprietari; laddove proprio dalla documentazione prodotta si ricavava la prova che si erano sempre qualificati come proprietari delle strutture industriali ed amministratori del Centro nautico; al quale peraltro più di una volta lo stesso comune aveva indirizzato i propri provvedimenti. La doglianza è infondata, pur se va corretta la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta risarcitoria della società.

La stessa sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto che i B. avevano proposto l’originaria citazione del 10 aprile 1996, come del resto ampiamente evidenziato dal Tribunale, non in proprio, ma “quali amministratori della s.a.s. Centro nautico lago maggiore”, in nome della quale del resto hanno precisato le conclusioni (pag. 25); tant’è che costoro hanno poi ritenuto di spiegare nel corso del giudizio intervento in proprio, dichiarato legittimo e tempestivo dalla Corte territoriale, onde aderire semplicemente alle richieste risarcitorie della società.

E d’altra parte, ai ricorrenti, come da costoro dedotto, non occorrevano formule sacramentali per agire in nome della società essendo sufficiente il riferimento a quest’ultima ed alla sua denominazione (s.a.s. Centro nautico lago maggiore) nonchè la spendita della qualità di amministratori, che il comune non ha peraltro mai contestato, unitamente al loro potere di rappresentanza della s.a.s. Centro nautico lago maggiore; per cui tanto bastava ad attribuire a quest’ultima la qualità di attrice.

Problema tutt’affatto diverso era quello di stabilire se detta attrice fosse anche titolare del rapporto obbligatorio derivante dalla concessione edilizia e quindi potesse assumere la qualifica di soggetto danneggiato dalla revoca poi rivelatasi illegittima, del provvedimento permissivo.

La risposta a tale questione discende necessariamente dalla L. 10 del 1977, art. 4 dal quale questa Corte ha tratto la regola che legittimato alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, è esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia;

e che in difetto del formale atto di volturazione del provvedimento detta legittimazione non possa trasmettersi ad alcun terzo, neppure se titolare del terreno o comunque avente causa dal concessionario, sicchè i rapporti tra questi ultimi restano confinati, rispetto a quello con la P.A. in un ambito privato (Cass. sez. un. 15812/2003;

Cons. St. 313/2001).

Pertanto, a nulla rilevava che nella fattispecie, la domanda di concessione 24 novembre 1982, riportata dai ricorrenti e non contestata dal comune sia stata avanzata dai B. spendendo nuovamente la qualità di amministratori della s.a.s. Centro nautico (pag. 16 ric.): essendo decisivo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello che il provvedimento autorizzativo fu intestato esclusivamente a questi ultimi in nome proprio. Senza considerare che anche le successive vicende del rapporto inerente alla concessione continuarono a svolgersi tra il comune ed ricorrenti nella qualità suddetta cui fu rivolta l’ordinanza di sospensione dei lavori nonchè le conseguenti ingiunzioni e la revoca del provvedimento; e che furono sempre i ricorrenti ad impugnarlo in proprio ottenendo in detta qualità la decisione di annullamento del giudice amministrativo; sicchè è stato proprio il diritto soggettivo all’edificazione loro spettante a seguito del rilascio della concessione edilizia, poi affievolito con il provvedimento di revoca emesso dalla P.A. a riacquistare “ex tunc” la sua originaria consistenza a seguito dell’annullamento di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo; e soltanto il diritto suddetto era tutelabile innanzi al giudice ordinario, con azione risarcitoria, per il danno subito in conseguenza dell’atto illegittimo. Mentre le pretese della società che non ha impugnato l’intestazione della concessione ai B. e non ne ha ottenuto la volturazione, si esauriscono nell’ambito dei rapporti intercorsi con i suoi amministratori.

Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 cod. civ. i B. censurano la decisione di appello per avere dichiarato prescritto il loro credito risarcitorio nei confronti dei convenuti M. e V. (che avevano sollevato la relativa eccezione), invocando la nota decisione 500/1999 delle Sezioni Unite, che invece aveva inteso ampliare la tutela risarcitoria a favore dei privati in caso di attività provvedi mentale illegittima della p.a.; ed aveva eliminato la necessità della pregiudiziale impugnativa degli atti amministrativi soltanto per il futuro. Senza considerare che il ricorso proposto davanti al TAR doveva intendersi secondo la giurisprudenza quale manifestazione dell’intendimento di conservare il diritto di credito. Questo motivo è fondato.

E’ vero, infatti che la citazione introduttiva del giudizio è stata a costoro notificata il 10 aprile 1996, mentre il provvedimento di revoca era stato adottato nel 1983, e che comunque entrambi i giudici di merito hanno accertato che il danno per i B. doveva farsi risalire al più tardi all’anno 1987, di presentazione della loro perizia di parte. Ma la stessa decisione impugnata ha dato atto che proprio in quell’anno essi hanno presentato il ricorso al TAR che ha provocato la caducazione dell’illegittima revoca; e che detto procedimento si è concluso con la sentenza 12 settembre 1992 del Consiglio di Stato, divenuta definitiva.

Per cui, doveva nel caso trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite ed ormai pacifica, secondo la quale: 1) La possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, sussistente già prima che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l’esistenza dell’atto amministrativo un impedimento all’esercizio dell’azione; 2) tuttavia la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima; ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte cost. n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.

Pertanto il ricorso dei B. al giudice amministrativo, pur non costituendo (oggi) il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo affievolimento dello jus aedificandi, dimostra la volontà (di allora) della parte, di reagire all’azione amministrativa, reputata illegittima e di non rimanere indifferente al consolidarsi della situazione sostanziale dalla stessa determinata; sicchè la loro pretesa risarcitoria è da ritenere azionata fin dal momento in cui egli ritenne di adire il TAR per la rimozione della revoca, del quale l’annullamento, in definitiva, si rivela oggi rimedio superfluo sotto il profilo sostanziale, ma (all’epoca) necessario sotto il profilo processuale.

Con il terzo motivo, i ricorrenti, deducendo violazione degli art. 2043 cod. civ. artt. 112, 116, 342 e 345 cod. proc. civ. si dolgono che la Corte di appello, pur riconoscendo gli effetti dannosi dei provvedimenti del comune, li abbia limitati ad un arco di tempo sostanzialmente compreso tra il 28 novembre 1986 ed il 2 dicembre 1988, senza considerare tutti quelli da essi prospettati in aggiunta alla revoca della concessione ed al diniego di proroga che avevano impedito l’ampliamento dello stabilimento; che a nulla rilevava che i loro effetti pregiudizievoli erano stati illustrati in particolar modo nella comparsa conclusionale in appello, essendo stati i relativi documenti già prodotti nel giudizio di primo grado; e che d’altre, parte lo stesso comune si era difeso nel merito cercando di sminuirne le conseguenze pregiudizievoli. Lamentano ancora che sia stata considerata nuova anche la richiesta di rivalutazione del danno dimenticando che il tema era già stato prospettato nell’atto di appello e che comunque trattavasi di un credito di valore che la Corte territoriale era tenuta a rivalutare d’ufficio.

Con il quarto, deducendo violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonchè difetto ed illogicità di motivazione, censura la sentenza di appello per avere da un lato ritenuto incontroversi i provvedimenti del comune impeditivi della costruzione; e dall’altro ritenuto che la proroga concessa da detta amministrazione in data 2 dicembre 1988 avesse rimosso ogni effetto lesivo malgrado il provvedimento richiamasse tutti i quelli precedenti che avevano sospeso ed impedito i lavori ed avvertito che la proroga decorreva soltanto dalla data in cui i lavori siano resi conformi a quelli indicati nella concessione edilizia.

Queste doglianze sono infondate.

La sentenza impugnata ha ripercorso minuziosamente e dettagliatamente, anche avvalendosi della decisione del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato tutti i comportamenti omissivi ed ostativi del comune, da epoca antecedente al provvedimento di decadenza della concessione, che hanno impedito ai proprietari la costruzione richiesta ed assentita dal provvedimento autorizzativo;

ha esattamente individuato il nesso causale tra detti comportamenti ed il notevole ritardo con cui è stato possibile condurre a compimento i lavori di ampliamento dello stabilimento industriale, nonchè la colpa dell’amministrazione per il loro blocco protrattosi sostanzialmente dal provvedimento di decadenza a quello con cui era stata finalmente accordata la proroga della concessione; ed ha concluso l’indagine accertando che in tale periodo a causa dei provvedimenti (e comportamenti) ostruzionistici del comune i B. non avevano potuto eseguire ed ultimare la programmata ristrutturazione dello stabile e la sua destinazione a luogo di rimessaggio di motoscafi a pagamento: che senza di essi sarebbe stata invece portata tempestivamente a compimento (per tale ragione è stata disposta consulenza tecnica onde determinare l’entità dei danni sofferti dai ricorrenti).

Ha tuttavia escluso la responsabilità del comune per il periodo successivo al 2 dicembre 1988 per una duplice ragioneria prima di carattere sostanziale, derivante dal fatto che i proprietari già in precedenza avevano presentato una istanza di variante in corso d’opera respinta dall’amministrazione con provvedimento 19 novembre 1986, e che anche le loro impugnazioni contro detto diniego erano state rigettate dal giudice amministrativo; che i lavori egualmente eseguiti dai B. erano stati sospesi con ordinanza 1 giugno 1990 del Sindaco, cui erano seguiti altri provvedimenti sanzionatori del comune; e che infine il relativo procedimento si era definito con richiesta di sanatoria presentata dal B.G. nel 1995 ed applicazione del condono edilizio intorno all’anno 2002; sicchè l’ulteriore ritardo dei lavori di ampliamento dello stabilimento non era più imputabile all’illegittimità del provvedimento di decadenza del comune nonchè a quelli successivi di esso attuativi, bensì alla non assentita variante introdotta dai titolari della concessione, ed alle conseguenze che la stessa aveva comportato sia con riguardo alla reazione del comune questa volta giustificata e non sanzionata dal giudice amministrativo ripetutamente adito dai proprietari, sia con riguardo al complesso procedimento amministrativo che gli stessi avevano dovuto portare a compimento onde regolarizzare l’abuso edilizio commesso (p. 38 segg.). Ma la Corte di appello ha rilevato altresì (p. 40-41) che alla chiesta estensione della responsabilità dell’ente pubblico ostava anche una ragione processuale, costituita dal fatto che soltanto nella comparsa conclusionale in grado di appello i ricorrenti, in violazione degli artt. 190 e 345 cod. proc. civ., avevano per la prima volta cercato di collegare quest’ultima vicenda a quella dell’illegittima pronuncia di decadenza ai fini del nesso di causalità, dell’elemento soggettivo e del quantum del danno: malgrado di essa non vi fosse cenno nè nell’originaria citazione, nè tanto meno nel loro atto di appello. Per cui, onde contestare tale ratio decidendi non bastava rilevare che i relativi documenti erano stati prodotti già nel procedimento di primo grado, occorrendo invece dimostrare, da un lato, che detta vicenda della variante era stata già prospettata nell’atto di citazione e riproposta in quello di appello; e dall’altro trascrivere nel ricorso quella parte dei documenti già prodotti al Tribunale onde attestare la illogicità della decisione di appello che ne aveva escluso l’illegittimità in relazione ai comportamenti omissivi ed impeditivi del comune e soprattutto il nesso di causalità con la pregressa vicenda della decadenza, di cui invece era stata accertata giudizialmente il comportamento colposo dell’ente pubblico. Laddove le censure così come prospettate si concretano in un tentativo di ricostruzione della questione della variante e dei procedimenti successivi in modo difforme da quella operata dal giudice di merito, peraltro con motivazione congrua ed esaustiva; nel cui ambito i ricorrenti hanno mostrato di non comprendere neppure il provvedimento di rigetto della domanda di rivalutazione monetaria, riferito dal giudice di appello non già ai danni ancora da accertare per i quali è stata disposta c.t.u., bensì esclusivamente ai costi sostenuti per ottenere il condono edilizio, esclusi perchè relativi all’abuso edilizio commesso dagli stessi B..

Conclusivamente, il ricorso va respinto nei confronti del comune di Dormelletto, mentre la decisione impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto nei confronti del M. e del V., con rinvio alla Corte di appello di Torino che si atterrà ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti suddette ed i B..

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese processuali alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA