Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22904 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29417-2015 proposto da:

N.M., (OMISSIS), G.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO ONGARO;

– ricorrenti –

contro

C.M.G.G., (OMISSIS),

C.A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO GIANNUBILO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GIANNUBILO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7063/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.M. e G.L. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro C.A.D. e M.G.G., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente accolto il loro appello con la riduzione di un terzo di spese e denunziano 1) il solo Gandoglia violazione degli artt. 91,97,112,113 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi in ordine soprattutto alla ctu ammessa ed espletata sull’errore catastale ed alla circostanza che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; 2) la sola N. le stesse doglianze in relazione alle difficoltà di accesso al box della N. ed alla testimonianza della Rampa nonchè all’erroneo regolamento delle spese.

La causa, incoata dalle odierne ricorrenti contro B.P. per la rettifica dei dati catastali e la riduzione dell’area destinata a parcheggio, era stata decisa dal Tribunale di Roma col rigetto di parte delle domande in quanto abbandonate, con l’inammissibilità di quelle avanzate in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna degli eredi della B. a concorrere alla rettifica degli atti di compravendita ed il rigetto di ogni altra domanda.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il ricorso difetta di autosufficienza nel riferire dei fatti di causa limitandosi in particolare, quanto al giudizio di secondo grado, a dedurre che la Corte di appello ha respinto le pretese della N. sul presupposto errato che la stessa mai ha allegato che l’area – in questione – fosse destinata anche a servizio del box di sua proprietà nè ha mai contestato che lo spazio fosse stato successivamente destinato ad altro uso, con la sola parziale riduzione di un terzo di spese lamentando anche la mancata diversificata posizione delle parti.

Come sopra riportato i ricorrenti denunziano 1) il solo G. violazione degli artt. 91,97,112,113 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi in ordine soprattutto alla ctu ammessa ed espletata sull’errore catastale ed alla circostanza che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; 2) la sola N. le stesse doglianze in relazione alle difficoltà di accesso al box della N. ed alla testimonianza della Rampa nonchè all’erroneo regolamento delle spese.

Le odierne censure, rispetto ad una sentenza del Tribunale di rigetto di parte delle domande in quanto abbandonate ed inammissibilità di quelle avanzate in sede di precisazione delle conclusioni con condanna degli eredi della B. a concorrere alla rettifica degli atti di compravendita ed il rigetto di ogni altra domanda e ad un appello parzialmente accolto con la riduzione di un terzo di spese, nel riferimento alla violazione di norme di diritto processuale ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla ctu ed alle spese, si sottraggono alla necessaria specificità dell’impugnazione e non considerano che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 esclude la impugnazione nei termini proposti.

Ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

In particolare col primo motivo non si dimostra la violazione dei principi in tema di regolamento delle spese riconoscendosi la sostanziale prevalente soccombenza riferibile ad entrambe le attrici per il principio di causalità.

In ordine al secondo motivo va osservato che la Corte di appello ha richiamato la decisione del Tribunale che aveva qualificato l’azione della N. di natura contrattuale, statuizione non censurata, essendosi l’appellante limitata a sostenere che non si applicasse la disciplina relativa ai vizi della cosa, il che aveva reso superfluo l’esame da parte del primo giudice della diversa questione dell’esistenza di un diritto di utilizzare l’area antistante il box.

La N. non aveva contestato che tale spazio, inizialmente area sterrata, fosse stato destinato solo successivamente ad altro uso per essere poi venduto a terzi e che tale comportamento costituisse un inadempimento della venditrice.

In definitiva, le odierne censure sono inidonee alla riforma della sentenza impugnata perchè non risolutive anche in ordine alla corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte sia in ordine alla valutazione delle prove sia in ordine al regolamento delle spese.

Consegue la condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1700 di cui 1500 per compensi, oltre accessori e spese generali forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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