Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22904 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 30709/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Novara con ordinanza in data 12

ottobre 2018 nel procedimento promosso nei confronti di:

M.D., ed iscritto al n. 1504/2018 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale di Palmi.

Fatto

RITENUTO

che con decreto del 22 agosto 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Palmi ha disposto il trasferimento presso il Tribunale di Novara della tutela di M.D., rilevando che quest’ultimo, in stato d’interdizione legale, è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Novara;

che con ordinanza del 12 ottobre 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Novara ha sollevato conflitto negativo di competenza, affermando che in tema d’interdizione legale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 343 c.c., la competenza si radica in capo al tribunale del luogo di ultima dimora abituale del beneficiario anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, e rilevando che nella specie l’ultima dimora abituale dell’interdetto si trova in (OMISSIS), ovverosia nel circondario del Tribunale di Palmi;

che il Giudice tutelare ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 343 c.c., comma 2, non risultando che il tutore dell’interdetto abbia trasferito il proprio domicilio nel circondario del Tribunale di Novara;

che le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, in tema d’interdizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice competente per l’apertura della tutela va individuato, ai sensi degli artt. 343 e 424 c.c., nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto, da presumersi, ai sensi dell’art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica;

che tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, risultando in tal caso inapplicabile il criterio del domicilio, che presuppone il concorso dell’elemento soggettivo del volontario stabilimento (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12453; 28/01/2016, n. 1631; 12/10/2015, n. 20471);

che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’ufficio competente in ordine alla tutela dell’interdetto dev’essere individuato, nella specie, nel Giudice tutelare presso il Tribunale di Palmi, essendo stato accertato che all’epoca in cui ebbe inizio lo stato di detenzione il M. aveva la propria residenza anagrafica in (OMISSIS), e non risultando acquisito agli atti alcun elemento dal quale possa desumersi che, a seguito del trasferimento presso la Casa circondariale di Novara, il centro dei suoi affari e dei suoi interessi si sia spostato in quest’ultima località;

che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Palmi, al quale vanno rimessi gli atti, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Palmi, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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