Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22903 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22903

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8202-2013 proposto da:

B.B., (OMISSIS), B.S. (OMISSIS),

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato SERAPIO DEROMA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

LPG IMMOBILIARE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4553/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

Fatto

B., S. ed B.A. ricorrono, con tre motivi, nei confronti della LPG IMMOBILIARE S.r.l., che non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4553/2012, depositata il 24/09/2012, con la quale, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, veniva respinta la domanda di querela di falso proposta da B., S. ed B.A. in relazione all’atto pubblico di compravendita di sei porzioni immobiliari di un edificio sito in (OMISSIS), stipulato il 5 febbraio 1992 dai sigg. B., quali venditori, e dalla L., quale acquirente.

La Corte d’Appello di Roma, espletato l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellata, concludeva per il mancato raggiungimento della prova della falsità dell’atto pubblico, in assenza di confessione, e affermava che, nonostante le modalità del pagamento costituissero circostanze indiziarie a favore alla falsità dell’atto, tuttavia queste dovevano considerarsi circostanze prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

L’intimata non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2730 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendo che la Corte ha errato nel ritenere non raggiunta la prova legale della falsità dell’atto pubblico atteso che le circostanze riferite dal legale rappresentante della L. in sede di interrogatorio formale portano a ritenere che sia intervenuta piena confessione della falsità dell’atto pubblico.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che la Corte è incorsa nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè ha effettuato considerazioni che esulano dalla proposta querela e ha fondato il proprio convincimento su tali considerazioni piuttosto che sulle risultanze dell’interrogatorio formale.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la Corte, nonostante avesse affermato che le modalità di pagamento costituissero circostanze indiziarie a favore della falsità dell’atto pubblico, ha poi erroneamente escluso che si trattasse di circostanze prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Occorre anzitutto esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice di appello – in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. – abbia esteso il suo esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall’appellante (Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 01/03/2001 n. 3002) in relazioni alle quali le parti non abbiano potuto svolgere alcuna attività difensiva.

Nel caso di specie detto vizio non sussiste.

La Corte territoriale ha infatti specificamente esaminato i motivi di gravame in relazione ai capi della sentenza di primo grado impugnati e compiuto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie all’esito della quale ha fondato il proprio convincimento.

La considerazione in base alla quale era verosimile che l’amministratore, facente pane del circuito criminale, potesse disporre di ingenti quantità di denaro, costituisce invero una valutazione compiuta dalla Corte al fine di verificare l’attendibilità e dunque l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal soggetto esaminato e non integra dunque la dedotta violazione.

Anche gli altri motivi non hanno pregio, seppure occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è peraltro conforme a diritto.

Al fine di inquadrare gli esatti termini della controversia appare opportuno premettere che gli odierni ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corte d’Appello ritenuto che fosse stata provata la falsità della circostanza, risultante dal rogito di vendita per notar F. di (OMISSIS), del versamento del prezzo di Lire 250.000.000 da pane di L. Immobiliare srl contestualmente alla stipula del rogito.

Si osserva al riguardo che, a norma dell’art. 2700 c.c. l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle pani o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle pani, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

Orbene nel caso in esame l’espressione utilizzata dal notaio rogante l’atto di compravendita “Quanto a Lire 250.000.000 la pane venditrice dichiara di riceverli ora dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza”, non esprime con assoluta certezza l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che il pagamento sia stato effettuato in sua presenza.

Nel rogito inoltre non vengono indicate le modalità del pagamento stesso, vale a dire se effettuato in contanti oppure con assegni circolari o di conto corrente, come invece nei rogiti notariali quando il pagamento avviene innanzi al notaio.

Pertanto il notaio rogante, pur dando atto che il pagamento era avvenuto contestualmente alla firma del contratto e che la parte venditrice ne rilasciava ampia e finale quietanza, avendo adottato nella stesura del rogito un’espressione oggettivamente ambigua, non ha affatto attestato che il pagamento era avvenuto in sua presenza, nè fornito elementi di riscontro sicuri in ordine all’effettivo pagamento, in quanto effettuato in sua presenza.

La mancata attestazione da parte del notaio dell’avvenuto pagamento in sua presenza non consente dunque il ricorso alla querela di falso in ordine all’effettiva corresponsione del prezzo (Cass. 25213/2014), laddove la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti non è evidentemente “coperta” dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., mentre non risultano impugnati gli altri fatti che il notaio ha attestato essere avvenuti in sua presenza.

Il ricorso va dunque respinto e poichè la controparte non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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