Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22903 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17720/2020 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’Avv.to Luigi Migliaccio del foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 16/6/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha convalidato il trattenimento di M.N. in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione M.N. con due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 13, comma 5 bis TUI, art. 12 par.1 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad apporre una crocetta per affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5 bis TUI, perché il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento alle ore 17 del 18/12/20189 quindi oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore presentata in data 16/12/2019 alle ore 16.

Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto, assorbito il secondo.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 18/12/2020 con il quale il Giudice di Pace di Napoli ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.

La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Napc5 essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta, con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato. Condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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