Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22903 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 04/11/2011), n.22903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MESSINA, Elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro

della Valle, n. 2, nel recapito professionale (studio Avv. Patrizia

Giuffrè) dell’Avv. SACCA’ Giancarlo, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. – G.M.R. – M.T. (fu

G.) – G.M.T. (fu A.) – G.

P. – GI.MA. – G.M.N.

Elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24,

nello studio dell’Avv. Prof. Giacobbe Giovanni, che li rappresenta e

difende, unitamente all’Avv. Carrozza Pietro, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI MESSINA Elettivamente domiciliato in

Roma, Via Crescenzio, n. 9, nello studio dell’Avv. Emiliano Amato;

rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Caldarera Mario, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.P.A. BENEDETTO VERSACI;

– intimata –

nonchè sul ricorso n. 29044 del 2005 proposto da:

G.G. – G.M.R. – M.T. (fu

G.) – G.M.T. (fu A.) – G.

P. – GI.MA. – G.M.N. Come sopra

rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

nei confronti di:

COMUNE DI MESSINA;

– intimato –

e contro

CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI MESSINA Come sopra rappresentato;

– controricorrente –

S.P.A. BENEDETTO VERSACI;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 914,

depositata in data 19 luglio 2004;

sentita la relazione all’udienza del 18 maggio 2011 del consigliere

Dott. Campanile Pietro;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’accoglimento p.q.r.

del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale;

Sentito l’Avv. Giacobbe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale e il rigetto del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza del 13 gennaio 1999, il Tribunale di Messina condannò in solido il Consorzio per l’area di sviluppo industriale, il Comune di Messina, nonchè la soc. Benedetto Versaci al risarcimento del danno nella misura di L. 3.621.175.000 in favore di C.C. per l’illegittima occupazione, onde destinarlo a zona industriale, di un terreno di proprietà della stessa, sito nella locale contrada (OMISSIS) e riportato in catasto al fg. 157, part. 390, 391, 392, 393, 394, 399, 400, 1022, 1066, 1067.

1.1 – Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Messina, che in data 3 marzo 2000 respingeva le impugnazioni del Consorzio, del comune di Messina, nonchè della società Benedetto Versaci, osservando che tutti e tre i convenuti dovevano ritenersi responsabili dell’illegittima acquisizione del terreno.

1.2 – Questa Suprema Corte di cassazione, rigettava il ricorso proposto dalla C., e, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale della s.p.a. Versaci, del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio ASI, nonchè del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Messina, cassava con rinvio la decisione impugnata, affermando il principio secondo cui, una volta avanzata la pretesa risarcitoria da parte del proprietario del terreno sulla base della c.d. occupazione acquisitiva, come era avvenuto nel caso in esame, non era possibile, senza operare una non consentita mutatio libelli, qualificare la fattispecie ricorrendo alla figura della occupazione usurpativa.

Venivano altresì delineati i requisiti per l’affermazione, nell’ipotesi considerata, della responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda.

1.3 – La Corte di appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, con la decisione indicata in epigrafe rilevava che, in una fattispecie caratterizzata dalla carenza di dichiarazione di pubblica utilità, la C. aveva fondato la propria domanda, che veniva quindi rigettata, sul presupposto che si fosse verificata l’occupazione acquisitiva del proprio fondo. Veniva quindi osservato che rimaneva assorbita la questione circa la titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, condannandosi gli eredi della predetta C., subentrati alla stessa nel rapporto processuale, al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Messina, lamentando, con unico e complesso motivo, l’omessa pronuncia circa la propria domanda tendente alla restituzione dell’ingente somma ottenuta dai proprietari in esecuzione della sentenza cassata.

Resistono con controricorso il Consorzio per l’Area di sviluppo della Provincia di Messina e gli eredi della C., i quali propongono ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

All’esito della discussione della causa, la difesa degli eredi della C. ha presentato osservazioni scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti nei confronti della medesima decisione. Assume priorità sul piano logico-giuridico l’esame del ricorso proposto in via incidentale, con il quale si deduce, in primo luogo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e n. 5. Si sostiene che, avendo i Sigg. G., eredi della C., dedotto di aver separatamente proposto, prima della riassunzione della presente causa in sede di rinvio, domanda di natura risarcitoria fondata sulla natura illecita dell’occupazione, nella specie usurpativa, del terreno della loro dante causa nei confronti dei medesimi soggetti già convenuti, ed avendo conseguentemente chiesto che il presente giudizio venisse sospeso, la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi su tale richiesta, e, comunque, non aveva considerato, in violazione dell’art. 295 c.p.c., omettendo altresì di motivare al riguardo, il rapporto di pregiudizialità esistente fra i due giudizi.

2.1 – Le censure sono infondate.

Non può, invero, ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia in relazione a un provvedimento di carattere ordinatorio quale l’istanza di sospensione del processo il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., va riferito esclusivamente all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., 10 marzo 2006, n. 5246) . Non è del pari configurabile un vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., costituendo ius receptum (Cass., 25 giugno 2010, n. 15353; Cass., 12 gennaio 2006, n. 399) il principio secondo cui il vizio di motivazione è rilevabile solo in relazione ai punti (ora, nella nuova formulazione della norma, “fatti”) decisivi della controversia, e non già con riferimento alle ragioni poste alla base di una statuizione di natura processuale, nel caso di specie, per altro, non omessa, ma desumibile implicitamente dalla prosecuzione del giudizio (cfr. proprio in tema di sospensione del processo, Cass., 22 dicembre 2005, n. 28493).

Codesta implicita pronuncia, per altro, non viola i principi affermati da questa Corte in materia di sospensione del giudizio, in quanto, se la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che esso abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (Cass., 28 dicembre 2009, n. 27426), non può ravvisarsi alcun rapporto di pregiudizialità logico-giuridica fra i giudizi in esame, in quanto essi attengono a pretese giuridiche ontologicamente diverse, collocandosi, per altro, su piani cronologicamente non coincidenti.

Deve invero rimarcarsi che il giudizio ritenuto vincolante dai ricorrenti in via incidentale, fondato, come sopra evidenziato, sulla natura usurpativa dell’occupazione, risulta intrapreso in seguito (e verosimilmente) in conseguenza della decisione n. 15687 del 2001 di questa Suprema Corte, nella quale, anche all’esito dell’esame diretto degli atti processuali, si afferma che inequivocabilmente la C. aveva originariamente avanzato la propria pretesa sulla base dell’intervenuta – per essersi verificata la irreversibile trasformazione del bene – occupazione espropriativa. Appare allora evidente che, essendo ciascuna domanda fondata su una diversa causa petendi, non esiste quel vincolo di dipendenza, non solo logica, ma anche giuridica, richiesto, secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini della sospensione necessaria del giudizio, intesa quale strumento finalizzato a prevenire eventuali conflitti fra giudicati (Cass., 18 aprile 2000, n. 5026). La tesi dei ricorrenti G., secondo cui il rapporto di pregiudizialità fra le due cause dovrebbe individuarsi nella circostanza che il giudizio in esame rappresenterebbe “un minus rispetto a quello più ampio avente ad oggetto l’occupazione usurpativa, pendente davanti al Tribunale civile di Messina”, non appare condivisibile, nella misura in cui sembra alludere a un rapporto di continenza, in realtà insussistente, fra due pretese di contenuto diverso, essendo l’una riconducibile nel fenomeno espropriativo, l’altra nell’alveo della responsabilità aquiliana.

2.2 – Del pari infondate si rilevano le ulteriori prospettazioni dei Sigg. G. formulate nel successivo motivo, asseritamente condizionato, nel quale, da un lato, si ripropone la questione della violazione dell’art. 112 c.p.c., per la quale valgano le superiori considerazioni, dall’altro si sostiene che il giudice del rinvio non avrebbe ottemperato ai principi affermati da questa Corte con la più volte richiamata decisione n. 15687 del 2001.

Quanto a quest’ultimo profilo, il rigetto dell’originaria domanda, fondata sull’asserita perdita del terreno a seguito di occupazione espropriativa, è stato correttamente pronunciato – così ovviando al precedente vizio di extra – petizione – per essersi correttamente ravvisata, proprio in virtù dei criteri ribaditi nella sentenza che aveva disposto il rinvio, la ricorrenza della ed. usucapione usurpativa, che gli stessi G., per altro, non contestano, e che, anzi, hanno posto a fondamento della loro successiva azione giudiziaria. Deve infine rilevarsi come il rigetto della pretesa abbia comportato l’assorbimento di ogni questione inerente ai limiti soggettivi della responsabilità, ragion per cui la questione di legittimità costituzionale prospettata al riguardo ai ricorrenti in via incidentale risulta del tutto irrilevante nel presente giudizio.

3 – Con l’unico motivo del ricorso principale il Comune di Messina deduce violazione degli artt. 112, 389 c.p.c., nullità della sentenza nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, dolendosi dell’omessa pronuncia in relazione alla domanda, ritualmente proposta nel giudizio di rinvio, di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione cassata.

Il ricorso, a prescindere dall’assenza di argomentazioni a sostegno della deduzione di nullità della decisione, per tale ragione inammissibile, è fondato e deve essere accolto.

Benvero il Comune di Messina, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha dimostrato di aver ritualmente avanzato, con comparsa di risposta (Cass 1779/2007) ai sensi dell’art. 389 c.p.c., domanda di restituzione della somma versata in esecuzione della decisione cassata: in merito a tale richiesta nessuna statuizione risulta adottata nella decisione impugnata, che anche nella parte motiva alla stessa non dedica alcun cenno.

Risulta così violato il principio contenuto nell’art. 112 c.p.c., dovendosi per altro rilevare come la competenza del giudice del rinvio in merito alle restituzioni e ad ogni altra statuizione conseguente alla cassazione della decisione impugnata, ancorchè non esclusiva (contra, ma nettamente minoritarie, Cass., 29 agosto 2008, n. 21901, Cass., 4 marzo 1999, n. 1819), è finalizzata all’esigenza di restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata.

La possibilità di chiedere le restituzioni anche mediante la proposizione di un autonomo giudizio, nella specie realizzatasi con la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Messina nel giudizio intrapreso dagli eredi della C. ai sensi dell’art. 2043 c.c., può effettivamente dar luogo a una situazione di litispendenza, come sostenuto dai controricorrenti.

Tuttavia, dovendosi applicare il principio della prevenzione, e dovendosi ritenere che quando la domanda di restituzione conseguente alla cassazione della decisione impugnata sia contenuta non nell’atto di citazione, ma nella comparsa di risposta, ai fini della prevenzione debba farsi riferimento alla data di deposito di quest’ultima (Cass., 2 giugno 2000, n. 7360; Cass., 4 aprile 1997, n. 2922), è agevole constatare l’infondatezza dell’eccezione dei G. fondata sull’art. 39 c.p.c., in quanto la costituzione del Comune di Messina, e quindi la proposizione della domanda di restituzione nel giudizio di rinvio in esame risulta avvenuta in data 31 gennaio 2003, ovvero in un momento anteriore alla costituzione nel procedimento instaurato davanti al Tribunale di Messina, verificatasi in data 27 febbraio 2003.

4 – Cassata, pertanto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Palermo, che in diversa composizione provvederà in merito alla domanda del Comune di Messina, nonchè al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, ad esclusione di quelle concernenti il Consorzio per l’Area di Sviluppo della Provincia di Messina, che vengono compensate nei rapporti, con le rimanenti parti, attesa la sostanziale estraneità del Consorzio medesimo alle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello proposto in via incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – compensate le spese nei confronti del Consorzio ASI di Messina – anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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