Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22902 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6055-2018 proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1060/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1060 del 2017 (pubblicata il 10 luglio 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. B.J., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 12 febbraio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e comunicata il 31 marzo 2016, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge (ossia il 2 maggio 2016), tardivamente depositato.

Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c. in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente, sia pure per ragioni diverse da quelle svolte nella proposta.

Il ricorso è infatti manifestamente fondato, ma non già secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.), come ipotizzato nella proposta di definizione della controversia, bensì alla luce del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, il cui esame è stato sollecitato dalla Prima sezione civile.

Con tale arresto, infatti, le SU hanno statuito che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 19.

In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva sì essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con rinvio della causa – anche per le spese di questo giudizio – alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, nuovamente esaminerà l’intera vertenza, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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