Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22902 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ GENERALI APPALTI in a.S. di PERACCHIA MARGHERITA & C

S.A.S.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, P.

M. nella qualità ed anche in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il signor GARDIN

LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato LOPARDI STEFANO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/02/2007 R.G.N. 541/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato LOPARDI STEFANO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’8 febbraio 2007, la Corte d’Appello de L’Aquila respingeva il gravame svolto dalla s.a.s. Generali Appalto di Peracchia Margherita & C. contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo intimato dall’INPS per contributi omessi e somme aggiuntive.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– a seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato, alla s.a.s. Generali Appalto di Peracchia Margherita & C, 1) il mancato aggiornamento del libro paga; 2) la mancata corresponsione ai dipendenti dell’indennità di trasporto conformemente al CCNL di categoria; 3) l’indebito conguaglio operato relativamente allo sgravio totale previsto dalla L. n. 1089 del 1968 senza tener conto della forza occupata dalla cessata ditta individuale; 4) il mancato invio all’Inps delle denunce mensili (DM 10/M) per diversi mesi nell’arco del periodo agosto 1988-gennaio 1992; 5) l’indebito conguaglio operato, in assenza di idonea e completa documentazione, sugli assegni familiari ed indennità di malattia nonchè, relativamente alla dipendente D.F.A.M., sull’indennità di maternità per il periodo dovuto e per l’ulteriore periodo da marzo ad agosto 1990; 6) la mancata esibizione delle denunce individuali relative a tutti i dipendenti occupati dall’inizio dell’attività; 7) l’effettuazione delle ritenute contributive su importi salariali inferiori rispetto a quelli risultanti dalle buste paga;

– con l’atto di opposizione la società aveva precipuamente contestato la pretesa di pagamento delle somme conguagliate a titolo di sgravi, basata sull’erronea premessa della continuità tra la ditta individuale T.E. e la società stessa, da ritenersi invece entità completamente autonoma per una serie di elementi (autonomia dei mezzi, composizione della compagine sociale, distinta da quella della ditta individuale, la cui attività era proseguita nel settore edile), sicchè non poteva negarsi il diritto della società di fruire degli sgravi nella misura del 30 per cento in relazione al numero delle entità occupate;

– il primo giudice accoglieva l’opposizione limitatamente al versamento effettuato dalla società in corso di causa.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– non poteva tenersi conto della produzione documentale effettuata dalla ricorrente per la prima volta in sede di gravame (fatture emesse dalle due aziende, registro dei beni ammortizzabili, contratti di appalto della ditta individuale ed altro);

– le doglianze della società si riducevano alla ritenuta continuità tra la ditta individuale e la società e all’applicazione del condono;

– la censura relativa alla nullità del verbale di accertamento era stata proposta, per la prima volta, in sede di gravame ed era comunque infondata per essersi l’accertamento svolto nel rispetto della procedura, alla presenza del T., socio della s.a.s. e presso i luoghi in cui si trovavano i documenti;

– infondata era la generica doglianza circa la non debenza delle somme indebitamente conguagliate dalla società per malattia, maternità e/o assegni familiari, e in ordine agli altri rilievi di cui al verbale di accertamento, stante l’assenza di qualsivoglia documentazione a supporto della censura, cui non poteva sopperirsi con l’esame peritale richiesto;

– la continuità tra le due imprese, che aveva comportato la contestazione relativa agli sgravi indebitamente applicati (con applicazione dello sgravio limitatamente alla differenza con riferimento alla forza occupazionale spiegata dalla ditta T.), derivava dall’essere il T. il socio di assoluta maggioranza con una quota di Euro 19.000.000, a fronte di quella di euro 1.000.000 della socia accomandataria, P.M.; dalla gestione della società da parte del T. al quale i dipendenti si rivolgevano; dall’ulteriore circostanza che i dipendenti, nella notevole misura di 15 su 17, provenivano proprio dalla ditta individuale T. e senza considerare, infine, l’operatività delle due aziende nel settore dell’edilizia;

– la dedotta autonomia dei mezzi e di settore operativo non era stata provata dalla ricorrente, non potendosi all’uopo tener conto della documentazione tardivamente depositata, non apparendo significativa la circostanza che l’impresa individuale avesse formalmente proseguito la sua attività anche dopo la costituzione della società avvenuta il 1 agosto 1988;

– correttamente, pertanto, gli Ispettori avevano operato la differenza tra lo sgravio totale operato dalla società e quelli aggiuntivi riconosciuti in favore della ditta facendo riferimento agli incrementi occupazionali verificati sin dalla costituzione della ditta T.E.;

– quanto al condono, la domanda presentata in data 2.8.1994 non era stata seguita da versamenti, mentre ad altra domanda, presentata in data 2.6.1997, avevano fatto seguito solo tre versamenti rateali, peraltro imputati dall’Inps a debiti contributivi più remoti, con conseguente decadenza dal condono;

– il richiamo alla L. n. 178 del 2002, che consente la rateizzazione, a domanda, dei debiti contributivi relativi all’intera esposizione debitoria dell’interessato, rateizzazione estesa dalla L. n. 178 cit.

anche ai crediti iscritti a ruolo, era erroneo posto che il richiamo alle domande in corso di definizione si riferiva solo alle istanze di regolarizzazione presentate secondo la precedente normativa, domanda che la società non aveva affatto presentato e che nulla aveva a che vedere con le domande di condono, dalle quali la società era decaduta.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Generali Appalto s.a.s. di Peracchia Margherita & C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e del diritto alla difesa, nonchè falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; difetto assoluto, carenza di motivazione e contraddittorietà in ordine ad elementi probatori controversi, nonchè omessa valutazione di documenti decisivi ai fini del decidere, concretantesi in violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

6. Si duole la ricorrente che la corte di merito abbia fondato la decisione di rigetto basandosi su un’unica prova testimoniale e sugli accertamenti ispettivi, non consentendo di dare ingresso nel giudizio alla documentazione precostituita, acquisibile d’ufficio, comprovante la differenza tra le due aziende, l’impresa p individuale e la s.a.s., in relazione al personale operante e ai settori di intervento; per aver ritenuto elementi decisivi per la dimostrazione della continuità fra le due distinte aziende la circostanza che il T., socio di maggioranza della s.a.s., fosse l’effettivo gerente della stessa, che quindici dei diciassette dipendenti provenissero dalla ditta individuale e l’identico settore operativo nel ramo edile. A Nè il giudice, ad avviso della ricorrente, ritenendo tardiva la produzione documentale dimostrativa dell’autonomia dei mezzi e di settore operativo e della non continuità tra le due aziende, avrebbe dato coerente motivazione, contraddicendosi nel ritenere non significativa la circostanza che l’impresa individuale avesse formalmente proseguito la sua attività anche dopo la costituzione della società, avvenuta il 1 agosto 1988, posto che la contemporanea operatività delle due aziende ne escludeva la continuità.

7. La ricorrente censura, inoltre, la motivazione, per aver trascurato le risultanze testimoniali con riferimento alle attività svolte dalle due imprese e con riferimento alla corrispondenza delle somme percepite dagli operai con le somme indicate in busta paga. Si duole, inoltre, che le contestazioni, in sede di accertamento ispettivo, siano state rivolte al T. e non alla titolare dell’azienda, e che la corte abbia ritenuto la relativa eccezione tardiva benchè attinente all’inesistenza dei verbali ispettivi e non alla loro nullità. Si duole inoltre, della carenza di motivazione in ordine alla circostanza del riferimento dei verbali ispettivi al solo T. e non nei confronti della titolare della società nei cui confronti il decreto ingiuntivo è stato emesso. Infine, contesta che la continuità tra l’impresa individuale e la società andava valutata in senso oggettivo mentre è stata ritenuta tale sulla base di una sola deposizione testimoniale.

8. I motivi, esaminati congiuntamente per la connessione logica e la comunanza delle censure, sono infondati.

9. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, riguardo alla disciplina degli sgravi contributivi previsti dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, comma 4, (nel testo sostituito dalla Legge di Conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 1), che per stabilire se sussista il relativo diritto – del cui presupposto (novità dell’azienda) spetta all’azienda interessata fornire la prova – occorre far riferimento all’azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell’impresa, con la conseguenza che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un’impresa effettivamente nuova o piuttosto di un’impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un’impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tal fine, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di / parte di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa, nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità, ove esente da vizi logici o giuridici (v. ex multis, Cass. 14200/2010 e i precedenti ivi richiamati).

10. Più in particolare, e con specifico riferimento al rilievo che assume l’incremento occupazionale, si è precisato che il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato (Cass. n. 3548/1994); che, malgrado l’assunzione ex novo di personale da parte dell’imprenditore acquirente, l’incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove permanga stabile, o addirittura diminuisca, il numero globale degli occupati nell’azienda (Cass. n. 1180/1998); che, in presenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa, nemmeno l’assunzione di altri lavoratori può costituire di per sè elemento sufficiente a riconoscere la novità dell’azienda e il relativo diritto agli sgravi (Cass. n. 6807/2003).

11. Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, negando il beneficio avendo accertato, in sostanza, sulla base degli elementi di cui si è riferito in narrativa, che tra l’impresa individuale e la società vi era un rapporto di derivazione e che non vi era stato alcun incremento occupazionale a seguito della nascita di una nuova azienda ma solo un passaggio di lavoratori dall’imprenditore individuale T.E. alla Generali Appalto s.a.s. di Peracchia Margherita & C. 12. Per la Corte di merito, i significativi elementi di continuità della preesistente attività imprenditoriale e, soprattutto, la mancanza di alcun incremento occupazionale escludevano il diritto allo sgravio con argomentazione esente da contraddizioni nel ragionamento giustificativo della decisione.

13. La corte territoriale, in tal contesto, non ha dato ingresso nel giudizio e non ha, pertanto, sottoposto espressamente a valutazione gli elementi indicati dalle società ricorrente quali indici della novità della compagine imprenditoriale societaria (fatture emesse dalle due aziende; registro dei beni ammortizzabili; contrati di appalto della ditta individuale e altro) sul presupposto della novità della produzione documentale in sede di gravame.

14. Il ricorrente si duole, pertanto, che il giudice di merito non abbia dato ingresso nel giudizio alla documentazione precostituita, acquisibile d’ufficio, comprovante la differenza tra le due aziende, l’impresa individuale e la società in accomandita, in relazione al personale operante e ai settori di intervento, ma la censura non è stata formulata nel rispetto dell’onere di indicare specificamente il contenuto del documento, recte della documentazione non introdotta in giudizio, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

15. Il motivo di ricorso prospetta solo genericamente la mancata ammissione della documentazione processuale senza trascriverne il contenuto e descrivere i documenti ritenuti decisivi per corroborare le censure.

16. La genericità ed indeterminatezza preclude, pertanto, qualsivoglia disamina in ordine alla speciale efficacia dimostrativa e indispensabilità ai fini della decisione della causa, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa (ex multis, Cass. 6498/2011).

17. Anche le censure di difetto di motivazione sulle risultanze testimoniali non sono formulate in consonanza con i principi già affermati dal Collegio, per non essere stato assolto dal ricorrente l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova testimoniale ed erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse.

18. In ultimo, va rammentato, comunque, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, un vizio logico della motivazione, sotto l’aspetto della sua contraddittorietà, è ravvisabile solo in termini di rapporto di contrasto assoluto, e, quindi, solo in presenza della mancanza di un nesso di coerenza fra le varie parti della motivazione, ovvero in presenza di un insanabile contrasto fra le argomentazioni addotte, o ancora a fronte dell’attribuzione a taluno degli elementi di causa di un significato incompatibile col senso comune o del tutto inconciliabile col loro effettivo contenuto, sì da rendere impossibile l’identificazione della decisione, nei suoi presupposti giustificativi. Condizioni, nel caso, certamente insussistenti.

19. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA