Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22901 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 21/10/2020), n.22901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9749/2018 vertente tra:

Effemetal s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante

pro tempore, la rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Giugni e

Andrea Sarti, il quale indica il proprio indirizzo di posta

elettronica certificata (andrea.sarti.firenze.becavvocati.it) e il

numero di fax (0574 591225), come da procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e

A.E.R. Ambiente Energia e Risorse s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso

Vittorio Emanuele II 18, presso lo Studio Gian Marco Grez,

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreani e Francesco

D’Addario in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2128/2017 della CTR della Toscana, depositata

il 22/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 07/02/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE

GIOVANNI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. PIERA GIUGNI per parte ricorrente e l’avv. FRANCESCO

D’ADDARIO, per la controricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2128/2017 della CTR della Sicilia, depositata il 22/09/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva accolto solo in parte il ricorso originariamente proposto da Effemetal s.r.l. unipersonale contro l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) del 10/10/2013, emessa per il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (di seguito, TIA1).

In particolare, il giudice del gravame, esclusa l’assoggettabilità ad IVA, del tributo, ha ritenuto non dovuta la quota “variabile” del tributo, producendo la contribuente nell’area in questione rifiuti speciali, affermando la debenza della quota “fissa”.

Avverso tale sentenza la Effemetal s.r.l. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse s.p.a. si è difesa con controricorso ed ha anche depositato memoria illustrativa delle proprie difese, in applicazione dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 3), e artt. 4 e 61, nonchè dell’art. 132 c.p.c, n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per essere la motivazione della sentenza impugnata solo apparente o comunque contraddittoria e inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento. In particolare viene rilevato che la CTR, dopo aver evidenziato che la TIA1 attiene soltanto al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani e assimilati, aggiungendo che è erronea la pretesa di applicarla con riferimento ai locali e alle aree in cui si producono rifiuti speciali (smaltiti direttamente da chi li produce), ha affermato che non è dovuta la quota “variabile” di tale tributo, ma solo la quota “fissa” ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, senza ulteriori spiegazioni, non rinvenibili neppure nel successivo riferimento alla differenza di disciplina rispetto ai locali e alle aree adibite a magazzini o uffici, che introduce elementi aggiuntivi, e non esplicativi.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto dovuta la parte “fissa” della TIA1 in forza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, senza tenere conto di quanto dettato per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, nella parte in cui è stabilito che, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali o non si formano rifiuti.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere considerato la CTR la mancanza di prova in ordine all’applicabilità al caso di specie del regolamento del Comune di (OMISSIS), in relazione alle aree in questione, ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g).

Con il quarto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del principio “chi inquina paga”, di cui al Trattato CE, art. 175, dell’art. 117 Cost., e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR addossato i costi dello smaltimento dei rifiuti a chi non li produce o provvede a smaltirli in proprio.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l’atto di intimazione di pagamento, nella parte in cui, pur nella consapevolezza dell’attività svolta dalla contribuente, sia comunque stato richiesto il pagamento della tariffa.

2. Ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso, si deve considerare che, nella specie è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in forza della quale non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La modifica normativa appena richiamata ha l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge. La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In alcune pronunce, questa Corte ha perciò precisato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), che è da ritenersi violato, quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretandosi, in tal caso, una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 22598/2018 e Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).

3. Tenuto conto di quanto appena evidenziato, il primo motivo di ricorso risulta infondato.

La ricorrente ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata è apparente o comunque contraddittoria e inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, perchè la CTR, dopo avere affermato essere principio ormai consolidato che la TIA1 attenga soltanto al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani e assimilati, ritenendo conseguentemente errata la pretesa di applicarla ai soggetti che nel loro stabilimento industriale producono in quantità rifiuti speciali (da loro stessi smaltiti), ha concluso aggiungendo che “Pertanto il contribuente non può essere soggetto alla corresponsione del tributo per la parte variabile ma nel contempo deve essere assoggettato al pagamento della quota fissa della T.I.A. del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 49”, senza fornire ulteriori spiegazioni, non rinvenibili neppure nel successivo riferimento alla differente disciplina, applicabile ai locali e alle aree adibite a magazzini o uffici, ove non si svolgono le lavorazioni che producono rifiuti tossici o speciali.

Si deve però tenere presente che, com’è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4, la TIA1 è composta da una parte “fissa”, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte “variabile”, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione.

Nella sia pur sintetica motivazione della sentenza, si invece con chiarezza il ragionamento che ha condotto alla decisione impugnata, ove è stata esclusa la debenza della sola quota “variabile” dalla TIA1 per i locali o alle aree in cui si svolgono attività che producono rifiuti speciali, smaltiti direttamente da chi li produce, ferma restando la necessità di corrispondere la quota “fissa” prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.

L’impiego, in sentenza, della espressione quota “fissa”, come quota dovuta del tributo, unita al richiamo alla norma che la prevede (“La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio…”), evidenzia che si tratta di una parte necessaria e non eliminabile, che prescinde dalla tipologia dei rifiuti prodotti ed è dovuta in forza della disposizione richiamata.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’affermazione si coordina con quanto viene poi, sempre in sentenza, precisato, ove è chiarito che, per quanto riguarda i locali o le aree scoperte ad uso privato (come le aree adibite a magazzini e uffici), che costituiscono pertinenze e accessori dei locali e delle aree che in cui si producono rifiuti speciali, ove però non si producono tali tipologie di rifiuti, è (ovviamente) dovuta, oltre alla quota “fissa” anche la quota “variabile”.

L’appello è dunque stato correttamente accolto “nei limiti di cui in motivazione” e, cioè, rigettato il motivo di impugnazione riguardante l’assoggettabilità ad IVA del prelievo, è stato accolto quello relativo alla debenza della TIA1, sia pure nella sola parte corrispondente alla quota “fissa”.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come sopra evidenziato, con tale censura parte ricorrente ha dedotto che la CTR ha errato nel ritenere dovuta la parte “fissa” della TIA1, in forza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, senza tenere conto di quanto dettato per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, concordemente ritenuto applicabile anche alla TIA1, ove è stabilito che, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali o non si formano rifiuti.

La decisione impugnata risulta tuttavia conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte, la quale – tenuto conto che, come sopra evidenziato, la TIA1 è composta di una quota “fissa” e di una “variabile” e considerato che la quota “fissa” è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività – ha affermato che la parte “fissa” della tariffa è sempre dovuta per intero, sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, lasciando che ogni valutazione in ordine alla qualità e alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore possa incidere sulla parte “variabile” della stessa (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 33757/2019; Cass., Sez. 5, n. 14038/2019).

La quota “variabile” della TIA1 può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente.

Il riferimento al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, è dunque corretto, ma sempre e solo con riferimento alla sola quota “variabile” della tariffa.

In tema di TARSU, con riguardo all’articolo appena richiamato, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, incombendo comunque sul contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, producendo di regola rifiuti speciali, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (così da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 10634/2019; Cass., Sez. 5, n. 21250/2017; Cass., Sez. 5, n. 17293).

Tale regola deve ritenersi applicabile anche alla TIA1, cui è stata riconosciuta natura di mera variante della TARSU, di cui mantiene identica natura tributaria (Corte Cost. n. 64/2010; Corte Cost. n. 300/2009; Corte Cost. n. 238/2009; Cass., Sez. U, n. 5078/2016; Cass., Sez. U, n. 23114/2015), in quanto il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14, nella parte in cui fa salva l’applicazione di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” chiaramente attiene ad una situazione diversa, in cui opera l’assoggettamento alla tariffa, salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”.

Il presupposto impositivo della quota “variabile” della TIA1 deve, dunque, essere individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati. Per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte “variabile” della tariffa, ai sensi del citato D.Lgs., art. 49, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti. Nella diversa ipotesi in cui il contribuente provi di non produrre in determinate aree rifiuti suscettibili di smaltimento (in quanto, ad esempio, interamente riciclati nello stesso impianto e venduti a terzi) o di produrre esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili o comunque non assimilati (smaltiti autonomamente, sopportando il costo del servizio di smaltimento a mezzo ditte esterne), deve essere escluso che per le relative superfici, già soggette alla quota “fissa”, sia tenuto anche al versamento della quota “variabile” della TIA1 (così Cass., Sez. 5, n. 14038/2019).

Nel caso di specie, l’impugnata sentenza, una volta rilevato che nelle aree in questione si producevano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, ha escluso che la contribuente, in relazione a tali aree, fosse tenuta al pagamento della quota “variabile” della TIA1, ferma la debenza di quella “fissa”, dando corretta applicazione ai principi enunciati.

5. Il terzo motivo ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Secondo parte ricorrente, la CTR ha errato nel non considerare la mancanza di prova in ordine all’applicabilità al caso di specie del regolamento del Comune di Figline Valdarno, ove sono site le aree in cui la ricorrente l’attività di gestore ambientale, ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g).

E’ tuttavia evidente che la menzionata verifica non avrebbe inciso sull’esito del giudizio, provocando una decisione più favorevole alla ricorrente, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la CTR, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso l’applicabilità della quota “variabile” della tariffa, l’unica che può essere esclusa, proprio sul presupposto che l’oggetto del contendere attenga ad aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

6. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente ha dedotto che la violazione e la falsa applicazione del principio “chi inquina paga”, di cui al Trattato CE, art. 175, dell’art. 117 Cost., e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, per avere la CTR addossato i costi dello smaltimento dei rifiuti a chi non li produce o provvede a smaltirli in proprio.

Si deve tuttavia tenere presente che l’orientamento degli organi sovranazionali è univoco nell’affermare che il principio “chi inquina paga” pone un obbligo di risultato agli Stati membri, senza dettare prescrizioni imperative in ordine alle modalità con le quali perseguire finalità ambientali così tutelate.

In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia UE, che, nella decisione del 16 luglio 2009 (procedimento C-254/08, Futura Immobiliare s.r.l.), ha ritenuto la TARSU compatibile con la normativa comunitaria, e successivamente, nella sentenza 30 marzo 2017 (causa C-335/16, VG Cistoca) ha ribadito le medesime argomentazioni in ambito di legislazione croata.

Come spiegato nella sentenza per prima menzionata, il principio “chi inquina paga” – di cui la Dir. 2006/12/CE, art. 15, lett. a), è espressione – non osta a che gli Stati membri adattino, in relazione a categorie di utenti determinati e secondo la loro rispettiva capacità di produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani. La questione correlata al finanziamento dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è infatti ritenuta affidata alla competenza dei singoli Stati, i quali sono tenuti, ai sensi della Dir. 2008/98/CE, art. 5 (cd. Dir. quadro sui rifiuti), a creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento.

La Corte costituzionale (Cost. n. 238 del 2009) ha poi espressamente affermato la compatibilità della TIA1 con il principio comunitario “chi inquina paga”, ribadendo che l’ordinamento sovranazionale si è limitato a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti.

Deve pertanto essere rigettato il motivo di impugnazione, tenuto conto che, come già osservato, la quota “fissa” della TIA1 è dovuta sempre per intero, sul presupposto del possesso (o detenzione) di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione sulla qualità e quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo e sul servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere sulla parte “variabile” della tariffa.

7. E’ infine infondato anche il quinto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto che la CTR ha errato nel ritenere adeguatamente motivato l’atto di intimazione di pagamento, nella parte in cui, pur nella consapevolezza dell’attività svolta dalla contribuente, è stato comunque richiesto il pagamento della tariffa. Parte ricorrente ha allegato di avere rilevato, già nel ricorso introduttivo, che dall’esame dell’intimazione di pagamento e dell’allegata fattura non risultava spiegata la ragione per cui, nella consapevolezza dell’attività svolta dalla contribuente e del tipo di rifiuti trattati, la controricorrente avesse comunque applicato la tariffa, sia pure limitatamente alla parte “fissa”, ed assoggettato la stessa all’IVA (p. 25 e 26 del ricorso per cassazione).

La stessa parte ha precisato che, con l’intimazione, le era stato richiesto il pagamento della fattura, con la sola precisazione che la tariffa era stata applicata ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, del D.Lgs. n. 152 del 2006, del D.P.R. n. 158 del 1999, e del regolamento del Comune di (OMISSIS) e che la medesima tariffa era stata determinata anno per anno dallo stesso Comune.

La censura relativa alla dedotta mancanza di motivazione in ordine all’applicazione dell’IVA deve ritenersi ormai superata, tenuto conto del tenore della sentenza di primo grado (che ha escluso l’assoggettamento ad IVA), confermata in appello e, in questa sede, non impugnata.

Per il resto, in via generale, si deve tenere presente che gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di TIA1, anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e devono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti (così Cass., Sez. 5, n. 11157/2013).

Tuttavia, nel caso di specie, dalle stesse allegazione della ricorrente si evince che quest’ultima ha ricevuto l’intimazione di pagamento della TIA1 per la sola parte “fissa” del prelievo, che, come sopra spiegato, è ex lege dovuta sempre da coloro che detengono locali o aree ad uso privato, sicchè nessuna particolare motivazione doveva essere adottata. La ragione di tale applicazione è, in sintesi, rinvenibile nella stessa disposizione normativa che ha istituito il tributo e, com’è noto, l’obbligo di motivazione non attiene agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 22197/2004).

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

9. Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, e art. 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 5.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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