Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22901 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5943-2018 proposto da:

R.M.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 924/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero dell’Interno e in reiezione dell’appello principale proposto dal signor R.M.J., ha riformato la decisione positiva adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva in parte accolto il ricorso proposto dal predetto richiedente asilo, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale, che non aveva accolto nè le richieste di protezione internazionale e nè quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, in forza della sua adesione ad un partito BNP, successivamente sconfitto, sarebbe stato minacciato ed aggredito assieme ai propri familiari con la necessità di abbandonare i luoghi di origine.

Il giudice del gravame, che preliminarmente dichiarava prevalente il dispositivo rispetto alle altre parti del provvedimento impugnato, in quanto in tale parte la decisione si mostrava chiara e comprensibile (con ciò respingendo le doglianze dell’appellante principale), in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero, perchè il resoconto era ampiamente lacunoso, contraddittorio e non credibile, sotto una pluralità di profili, respingeva tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che non solo non era credibile la ipotizzata persecuzione politica ma che la situazione del Paese, come risultava dai documenti specificamente enumerati nel corpo della motivazione, non era fonte di preoccupazioni particolari.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. A.A. con un unico mezzo, con il quale lamenta plurime violazioni di legge processuale (156, 161 e 354 c.p.c.) avendo la Corte territoriale respinto la sua censura alla decisione del Tribunale che non avrebbe riguardato la propria persona e il proprio caso.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le sue doglianze, infatti, costituite dall’avere la Corte territoriale ingiustamente rettificato il provvedimento errato, che si assume affetto da nullità radicale, non censurano in modo conducente la ratio decidendi della decisione, che è costituita dall’affermazione centrale, secondo cui la sentenza impugnata era riferibile al ricorrente non solo perchè conteneva l’indicazione esatta del numero di RG del procedimento a lui intestato ma anche perchè il dispositivo riconosceva (la protezione sussidiaria) o negava (la protezione internazionale) i beni della vita richiesti proprio da quel ricorrente, ed il provvedimento era correttamente inserito nel fascicolo processuale intestato a quella parte, assieme a tutti gli altri atti di causa (a cominciare dalle dichiarazioni da lui rese davanti alla Commissione territoriale).

Del resto, è insegnamento costante di questa Corte, quello secondo cui la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice di appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata e in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (per tutte: Cass. Sez. L, Sentenza n. 9661 del 1999; Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 2003; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 2017).

Ne consegue il difetto di interesse del ricorrente a dolersi di un errore corretto dal giudice di appello ove la doglianza sia fine a sè stessa e non involga il nuovo assetto decisorio e motivazionale posto a suo supporto.

Alla inammissibilità del segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, ma non anche il regolamento delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della PA intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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