Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22901 del 13/08/2021
Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 13/08/2021), n.22901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.A., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Luciano Natale Vinci in Roma, via Taranto 90;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno ((OMISSIS)) – Prefettura di Potenza – Questura
di Potenza, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale
dello Stato e domiciliati nei suoi uffici di Roma, via dei
Portoghesi 12;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi, depositato il
03/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Dott. Alessandro M.
Andronio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Melfi, vista la richiesta formulata dal Questore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, ha disposto la proroga per 10 giorni del trattenimento dell’interessato presso il centro di permanenza per i rimpatri.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del regolamento del Ministero dell’Interno sui centri di permanenza per i rimpatri, nonché 2, 3, 5 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sul duplice rilievo che la proroga è stata disposta nonostante che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 renda difficoltoso garantire la salute dei singoli nell’ambito dei centri di permanenza per li rimpatri e che il Regno del Marocco – verso il quale il rimpatrio dovrebbe essere eseguito – aveva sospeso i collegamenti con l’estero a partire dal 17 marzo, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe violato il principio per cui il trattenimento, essendo finalizzato alla esecuzione del rimpatrio, deve cessare allorché non sussistono ragionevoli prospettive di realizzarla.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, perché riferito a violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), pur basandosi, in sostanza, non sull’erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, ma su presupposti – quali l’incompatibilità della condizione di permanenza nei centri di permanenza per i rimpatri in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 e la chiusura dei collegamenti con l’estero del Regno del Marocco – dei quali non viene espressamente denunciato l’omesso esame quali fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, in mancanza di costituzione dell’amministrazione resistente.
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021