Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22900 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 13/09/2019), n.22900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10319-2017 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE A.D.S.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il

16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 16 marzo 2017 il Tribunale di Agrigento ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Credifarma S.p.A. nei confronti del Fallimento A.D.S. avverso il provvedimento di esclusione di un proprio credito chirografario dell’importo di Euro 43.109,87.

Ha ritenuto il Tribunale che, in mancanza della produzione da parte della società opponente di copia del provvedimento del giudice delegato o quanto meno della comunicazione di cui all’art. 97 L. Fall. contenente l’avviso del deposito dello stato passivo esecutivo ed il provvedimento adottato dal giudice delegato in relazione alla specifica posizione del creditore, non fosse possibile esaminare la fondatezza delle censure prospettate dalla stessa opponente.

2. Per la cassazione del decreto Credifarma S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un mezzo illustrato da memoria.

Il Fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che nel citato art. 99 “in nessuna parte… viene richiesto, a pena di inammissibilità del decreto, che l’opponente alleghi copia del provvedimento del giudice delegato o copia della comunicazione ex art. 97”.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto la società ricorrente ha frainteso la motivazione posta dal giudice di merito a sostegno del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo, con conseguente inammissibilità per mancata identificazione della ratio decidendi: ed infatti il decreto impugnato non ha affermato che la produzione del provvedimento del giudice delegato ovvero della comunicazione del curatore fossero previste dall’art. 99 L. Fall. a pena di inammissibilità, ma al contrario che la loro mancata produzione comportasse il rigetto nel merito dell’opposizione, per l’impossibilità di vagliare la sua fondatezza.

Ed in effetti siffatta affermazione è perfettamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, il che comporta in ogni caso inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

E’ stato difatti affermato – in una pronuncia richiamata dalla stessa opponente, che, tuttavia, non ne ha inteso il significato – che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 e ss. c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;

inoltre, l’art. 99 L. Fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l’unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2677, che, nell’affermare il principio, ha ribadito che comunque, anche al caso deciso, risulterebbe applicabile il precetto enunciato nell’art. 347 c.p.c. che, ponendo l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell’esame di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello, esigenza nella fattispecie del tutto soddisfatta, avendo il ricorrente trascritto nel ricorso il contenuto del decreto del giudice delegato, come ripreso dalla comunicazione del curatore).

E cioè, come pure è stato ribadito, la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, sebbene non prevista a pena di inammissibilità della domanda dall’art. 99 L. Fall., cionondimeno può determinarne il rigetto, laddove il giudice, non potendo valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate dall’opponente, sia nell’impossibilità di accertarne la fondatezza (Cass. 5 ottobre 2015, n. 19802).

Il che è esattamente quanto è avvenuto nel caso di specie.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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