Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22900 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4350-2015 proposto da:

TUO SPA in persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante in

carica F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TUO SPA in persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante in

carica F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE AUSONIA SRL;

– intimati –

Nonchè da:

IMMOBILIARE AUSONIA SRL in persona dell’amministratore Unico pro

tempore Dott. R.O., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO SENSI

GINNASI POGGIOLINI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

TUO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3650/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI per delega;

udito l’Avvocato FLAMINIO SENSI GINNASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3.6.2014 n. 3650, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto inefficace – in quanto non giustificato da gravi motivi ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 – il recesso dal contratto di locazione dell’immobile ad uso diverso da quello abitativo sito in (OMISSIS), esercitato da ASWA s.r.l. (successivamente incorporata in TUO s.p.a.) e comunicato in data 27.6.2008 alla locatrice Immobiliare AUSONIA s.r.l., ed ha confermato la statuizione di prime cure che aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione, riducendo tuttavia – in complessivi Euro 274.000,00 oltre interessi – l’importo dovuto dalla società conduttrice a titolo di risarcimento danni, liquidati in misura pari ai canoni dovuti per il periodo da gennaio fino al 16 luglio 2009, atteso che locatrice, in tale data, aveva immesso nel possesso dell’immobile “I Sacchi” s.r.l. con la quale aveva stipulato un nuovo contratto di locazione.

La Corte territoriale ha inoltre dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla locatrice, in quanto mai notificato, ai sensi dell’art. 436 c.p.c..

La sentenza di appello, notificata in forma telematica in data 3.12.2014, è stata impugnata per cassazione da TUO s.p.a. con unico mezzo per violazione degli artt. 1175 e 1571 c.c..

Ha resistito Immobiliare Aurora s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A- Ricorso principale proposto da TUO s.p.a..

Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 1175 e 1571 c.c., sostenendo che Immobiliare Aurora s.r.l. aveva stipulato il nuovo contratto di locazione con “I Sacchi s.r.l.” in data 7.5.2009, sicchè a tale data avrebbe dovuto essere stabilito il termine “ad quem” (incontestato il termine “a quo”, decorrente da gennaio 2009, essendo stati versati fini a quella data i canoni scaduti in seguito all’illegittimo esercizio del recesso comunicato in data 27.6.2008) relativo all’ammontare dei canoni di locazione dovuti dalla società inadempiente, tenuta al risarcimento del danno, e non invece, come stabilito in sentenza, fino al 16 luglio 2009 (scadenza della rata trimestrale), non assumendo rilevanza così sembra doversi intendere la critica svolta – la circostanza che soltanto a decorre dal mese di luglio 2009 il nuovo conduttore fosse stato immesso nel possesso dell’immobile, atteso che la società locatrice era rientrata nella disponibilità materiale del bene in data anteriore e comunque alla data 7.5.2009 di stipula del nuovo contratto locativo (cfr. ricorso pag. 21), dovendo pertanto farsi riferimento come termine ultimo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, al momento della stipula del nuovo contratto che rendeva incompatibile l’esercizio da parte di ASWA s.r.l. del godimento del bene concesso a terzi.

La tesi difensiva esposta dalla ricorrente è errata in diritto.

L’affermazione del Giudice di appello secondo cui la responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dall’inadempimento andava limitata “all’epoca in cui l’immobile era stato nuovamente locato”, concerne la applicazione del criterio di regolarità causale giuridica ex artt. 1223 e 1591 c.c. in funzione dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli subite dal locatore in termini di danno emergente e lucro cessante: il “danno emergente” è correlato alla perdita economica dovuta alla perdurante indisponibilità del bene da parte del locatore, poichè lo stesso continua ad essere occupato ed a rimanere nella materiale disponibilità del conduttore – sebbene il rapporto sia definitivamente cessato – ed è commisurato, con presunzione legale, ad un valore pari all’importo dei canoni pattuito nel contratto cessato. Restituito il bene al locatore che ne rientra nel pieno possesso, il predetto danno viene a cessare, potendo invece insorgere o permanere – se già insorto – un “danno da lucro cessante” (corrispondente all’utile economico che il locatore avrebbe ritratto dalla naturale durata contratto se questo non fosse rimasto inadempiuto, nonchè alla eventuale perdita di ulteriori occasioni di guadagno, dovute a situazioni – non imputabili a fatto del locatore – ostative ad una rapida ricollocazione del bene sul mercato o comunque ad un suo impiego produttivo).

Tanto premesso la critica mossa dalla ricorrente alla quantificazione del danno fa perno sulla anticipata restituzione del possesso del bene alla locatrice, ma la tesi è sviluppata in via meramente teorica, argomentando la incompatibilità della coesistenza di più contratti di locazione aventi ad oggetto il medesimo immobile: il recesso unilaterale illegittimo avrebbe comportato la prosecuzione dell’originario rapporto locativo; concedendo in locazione il medesimo immobile al terzo, l’originario conduttore avrebbe perduto la “possibilità di godimento” dell’immobile e quindi non potrebbe essere chiamato a rispondere per l’adempimento di una prestazione – pagamento del canone – che non potrebbe più ritenersi corrispettiva.

Ma sul punto è agevole ribattere che, in relazione alla situazione di incompatibilità che si determina tra diversi acquirenti a titolo derivativo del diritto personale di godimento sullo stesso bene, trova applicazione il criterio di risoluzione del conflitto stabilito dall’art. 1380 c.c. (“prior in tempore potior in iure”), e non è contestato che alla data del 7.5.2009 il terzo non fosse stato ancora immesso nel possesso del bene; mentre al fine che interessa – la relazione causale che si instaura tra illegittima protrazione del godimento del bene, da parte del conduttore, e danno patrimoniale – commisurato ai canoni – subito dal locatore per la indisponibilità del bene, si risolve nel caso di specie interamente sul piano fattuale della prova della effettiva restituzione dell’immobile, e del ripristino della pienezza delle facoltà inerenti al diritto di proprietà della locatrice (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17833 del 22/08/2007), non venendo peraltro in questione nella fattispecie decisa dalla Corte territoriale – diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente – l’accertamento della sussistenza del vincolo di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, ma l’accertamento del danno risarcibile in conseguenza del venir meno “ex tunc” del titolo contrattuale (sia pure nei limiti imposti per i contratti di durata dalle prestazioni già eseguite: art. 1458 c.c.), avendo la locatrice inteso avvalersi nel corso del giudizio del “jus variandi” accordatole dall’art. 1453 c.c., comma 3 in deroga al divieto di “mutatio libelli”, consentendo la norma di modificare in ogni tempo (fermi i fatti costitutivi della pretesa come allegati negli atti introduttivi o modificati nei limiti consentiti dagli artt. 180 e 183 c.p.c.) la domanda di condanna all’adempimento (nella specie: condanna al pagamento dei canoni insoluti, dovuti in conseguenza della perdurante vigenza del rapporto locativo, non cessato a seguito di esercizio illegittimo del diritto di recesso L. n. 392 del 1978, ex art. 27, comma 8) nella domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni del contratto locativo (per illegittimo esercizio del recesso anticipato) e della conseguente condanna al risarcimento del danno.

Ne segue la infondatezza della critica mossa alla sentenza di appello dalla ricorrente, per violazione del principio di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, atteso che l’elemento determinante ai fini della individuazione del limite della responsabilità risarcitoria dell’inadempiente, non va ricercato nell’esercizio del concreto godimento dell’immobile da parte del conduttore – e nel verificare la corrispondenza tra la predetta facoltà ed il pagamento dei cannoni -, quanto piuttosto nell’effettivo ripristino della disponibilità del bene in capo al locatore e nell’utilizzo che dell’immobile restituito è stato da questi fatto, in quanto condotta rilevante ai fini della esatta commisurazione del danno risarcibile ex art. 1227 c.c., comma 2: e la Corte territoriale, con accertamento in fatto, ha determinato tale discrimine con riferimento al momento della immissione del terzo nel materiale possesso dell’immobile, escludendo implicitamente che le conseguenze dannose derivanti dall’inadempimento della società conduttrice, fino a quella data (luglio 2009), potessero essere – in tutto od in parte – efficacemente elise attraverso la condotta diligente o comunque improntata a buona fede della società locatrice.

Tale accertamento in fatto non risulta contrastato dalla ricorrente con il motivo in esame, atteso che la circostanza secondo cui la restituzione del bene sarebbe provata presuntivamente da alcune clausole del nuovo contratto di locazione stipulato il 7.5.2009 dalle quali si evinceva che il terzo aveva preso visione dell’immobile ritenendolo idoneo all’uso e che la locatrice si impegnava ad eseguire determinate opere di ripristino entro il mese di luglio 2009 fissato come termine per la immissione in possesso del nuovo conduttore, è funzionale esclusivamente a supportare l’argomento in diritto, destituito di fondamento, della violazione dell’art. 1571 c.c., fondato sul mancato accertamento da parte del Giudice di appello della assenza di corrispettività tra le prestazione del contratto locativo. Potendo soltanto aggiungersi che qualora, per ipotesi, dovesse diversamente qualificarsi la censura dedotta dalla ricorrente come vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne seguirebbe inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità, in quanto attraverso la censura di “errore di diritto” (violazione dell’art. 1571 c.c.) si è inteso far valere quello che doveva essere dedotto come vizio motivazionale per “errore di fatto” (per omessa o inesatta valutazione del materiale probatorio inerente alla materiale disponibilità dell’immobile), che peraltro sarebbe diretto, nel caso di specie, a far valere una mera insufficienza logica del discorso motivazionale, ipotesi che rimane estranea dal nuovo paradigma normativo – applicabile ratione temporis – dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, che restringe il sindacato di legittimità alla sola verifica della esistenza del requisito minimo costituzionale della motivazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

B- Ricorso incidentale proposto da Immobiliare AUSONIA s.r.l..

Preliminarmente va dichiarata la manifesta infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale (tardivo: in quanto notificato in data 25.2.2015, oltre il termine di impugnazione breve, decorrente dalla notifica in data 3.12.2014 della sentenza di appello) proposta dalla parte ricorrente.

Questa Corte ha affermato che, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte, nei confronti della quale è stata proposta la impugnazione principale, aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007: in tema di impugnazione incidentale tardiva proposta dal coobbligato solidale, a sostegno dei motivi del ricorso principale proposto da altro coobbligato solidale contro il creditore risultato vittorioso nella sentenza impugnata; id. Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 30/04/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 18049 del 04/08/2010).

Il principio di diritto ha dato luogo, successivamente, ad una ulteriore specificazione volta a distinguere la posizione dell’impugnante incidentale “in senso stretto” (ossia la parte che aveva fatto acquiescenza alle statuizione sfavorevoli della sentenza e che vede investiti i capi di sentenza, invece ad essa favorevoli, dalla impugnazione principale) rispetto alla posizione dell’impugnante incidentale cui la impugnazione principale era stata notificata solo in funzione notiziale (ossia la parte che aveva fatto acquiescenza alle statuizioni sfavorevoli della sentenza e che è stata resa edotta, con la notifica, della impugnazione principale proposta contro un’altra parte). In relazione a quest’ultima posizione, che viene in rilevo nelle ipotesi di litisconsorzio cd. facoltativo, e con riferimento tanto alla impugnazione incidentale “adesiva” quanto alla impugnazione incidentale “autonoma” proposta dalla parte (che ha inteso: a) sostenere le ragioni della impugnazione principale, limitandosi ad aderire agli stessi motivi dedotti nei confronti della parte destinataria della impugnazione principale; o invece b) introdurre ulteriori e distinti motivi di impugnazione, investendo un capo di sentenza non impugnato con la impugnazione principale ovvero facendo valere un motivo diverso in ordine al capo di sentenza investito dalla impugnazione principale), si è affermato che la disciplina della impugnazione tardiva si applica soltanto alle impugnazioni incidentali in senso stretto (art. 334 c.p.c., comma 1 e art. 370 c.p.c. e art. 371 c.p.c., comma 1) cioè alle impugnazioni delle parti “contro cui” è stata proposta la impugnazione principale (ed alle impugnazioni incidentali delle parti necessarie pretermesse: art. 331 c.p.c.), mentre per tutte le altre impugnazioni incidentali (tali qualificate perchè proposte cronologicamente successivamente alla impugnazione principale: art. 333 c.p.c.) non vi è ragione di derogare alla disciplina ordinaria delle impugnazioni autonome, da proporsi nel termine di decadenza breve o lungo, atteso che nei confronti di queste parti la impugnazione principale non rimette in discussione l’assetto di interessi regolato dalla sentenza (vale a dire che la impugnazione incidentale non trova “causa” nella impugnazione principale), e dunque non si pone la esigenza di riequilibrare la posizione di colui che aveva fatto premio alla stabilità della decisione rinunciando ad impugnare la sentenza (cfr., con riferimento alla impugnazione incidentale adesiva: Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1610 del 25/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 21990 del 28/10/2015).

Tanto premesso la eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, come proposta dalla parte ricorrente, risulta in conferente alla fattispecie in esame, laddove il ricorso principale è stato proposto “contro” la Immobiliare AUSONIA s.r.l., per conseguire la cassazione delle statuizioni della sentenza di appello favorevoli alla attuale resistente, legittimata pertanto ad esperire anche tardivamente, ed anche se acquiescente, impugnazione incidentale avverso anche capi di sentenza diversi da quelli investiti dalla impugnazione della ricorrente principale.

Tanto premesso e venendo all’esame dei motivi del ricorso incidentale il Collegio rileva che con i primi tre motivi – che attesa la stretta connessione logica possono essere scrutinati congiuntamente – la ricorrente incidentale impugna il medesimo capo di sentenza concernente la dimensione cronologica del danno derivante dalla condotta inadempiente della società conduttrice.

Primo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione artt. 1453 e 1458 c.c..

Sostiene la ricorrente che, vertendosi in tema risoluzione del contratto e retroagendo l’effetto risolutorio del vincolo al momento dell’inadempimento (e quindi al tempo dell’esercizio illegittimo del recesso: 27 giugno 2008), il danno subito dalla locatrice andava liquidato con riferimento a tale data e non a quella del 1.1.2009, sebbene ciò non abbia determinato anche una erronea liquidazione del “quantum”, atteso che i canoni relativi al periodo 27.6.2008-1.1.2009 erano stati già riscossi dalla locatrice.

Secondo motivo: violazione degli artt. 1223 e 1458 c.c..

La ricorrente incidentale svolge i medesimi argomenti esposti nel precedente motivo assumendo che il Giudice di appello avrebbe dovuto liquidare il risarcimento del danno dal momento dell’inadempimento del conduttore fino a quando il locatore non avesse percepito i nuovi canoni.

Terzo motivo: violazione art. 112 c.p.c.; violazione artt. 1223 e 1453; vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente critica la statuizione della Corte d’appello che ha escluso la riconducibilità causale all’inadempimento di ASWA s.r.l. del danno da mancata percezione di canoni successivamente alla data del luglio 2009 (immissione in possesso di “I Sacchi” s.r.l.).

I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Premesso che il “quantum” liquidato dalla Corte d’appello deve qualificarsi come risarcimento del danno (commisurato all’importo dei canoni) da inadempimento dell’obbligazione “ex contractu”, e tale qualificazione peraltro riconosciuta nella decisione di primo grado, non è stata modificata dalla Corte di appello, la stessa ricorrente incidentale ha ammesso la propria carenza di interesse ad impugnare la sentenza in relazione alla corretta individuazione del termine “a quo” di produzione delle conseguenze dannose, laddove riferisce (primo motivo) che la liquidazione operata dalla Corte territoriale è corretta quanto alla indicazione del “dies a quo” (1.1.2009) da cui calcolare la perdita dei canoni, dovendo pertanto il motivo, sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile, in quanto rivolto esclusivamente ad affermare con diversa argomentazione giuridica il riconoscimento del medesimo diritto.

Infondata è inoltre la censura ex art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), mossa con i tre motivi, per non avere il Giudice di appello pronunciato sulla domanda dell’appellante volta ad ottenere un ristoro del danno fino alla data 1.11.2009, atteso che solo dalla data indicata il nuovo contratto di locazione prevedeva la decorrenza dell’obbligo del pagamento dei canoni da parte della società conduttrice.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il Giudice di merito si è pronunciato espressamente sulla questione del “dies ad quem” di produzione del danno, rimanendo, pertanto, esclusa la contestata omissione processuale: la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il differimento del termine di decorrenza del pagamento dei canoni rispetto alla data 7.5.2009 di stipula del contratto di locazione, fosse oggetto di libera determinazione delle parti contraenti, ed in quanto riconducibile alle scelte discrezionali della locatrice in ordine all’effettivo utilizzo del bene di cui era rientrata nella piena disponibilità (con certezza a decorrere dal mese di luglio 2009 in cui il nuovo conduttore era stato immesso nel possesso del bene), la mancata percezione di canoni dal luglio al novembre 2009 non poteva essere considerata alla stregua di un pregiudizio patrimoniale causalmente derivante dall’inadempimento del precedente conduttore, ma come risultato dell’esercizio della autonomia negoziale della locatrice.

La critica mossa dalla ricorrente con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle “norme di diritto” in tema di effetti prodotti dalla pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di locazione e di causalità giuridica, non è pertinente in quanto va ad investire una “ratio decidendi” interamente fondata su di un accertamento in fatto, e gli eventuali errori commessi dal Giudice di merito in ordine alla rilevazione ed all’apprezzamento delle risultanze istruttorie (e cioè dei fatti storici principali o secondari, che sono stati sottoposti a verifica probatoria nel giudizio, e risultino decisivi ai fini dell’accertamento dei fatti costitutivi del rapporto controverso), debbono essere fatti valere avanti il Giudice di legittimità esclusivamente in relazione al parametro normativo appropriato, alla stregua del quale soltanto è consentito condurre il sindacato sull’ “errore di fatto” e che risponde al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che costituisce limite alla obbligazione risarcitoria del conduttore inadempiente il rientro dell’immobile nella piena disponibilità del locatore – sul quale, in conseguenza, viene a gravare la prova di aver subito un maggior danno per la impossibilità (anche se temporanea) di un utile reimpiego produttivo dell’immobile dovuta a fatti e circostanze non imputabili a condotta negligente, disinteresse, od incuria, ovvero a scelte di convenienza rimesse all’autonomia negoziale dello stesso locatore -, osserva il Collegio che la Corte d’appello è pervenuta ad escludere il nesso di derivazione causale ex art. 1223 c.c. tra inadempimento e danno, sostenendo che le condizioni contrattuali pattuite tra Immobiliare AUSONIA s.r.l. e “I Sacchi” s.r.l. erano irrilevanti ai fini dell’accertamento della esatta quantificazione del danno cagionato dall’inadempimento di ASWA s.r.l., atteso che la stipula del contratto costitutiva un “posterius” rispetto al rilascio del bene immobile, ed era imputabile esclusivamente alle scelte dettate dalla autonomia negoziale della locatrice, con la conseguenza che la clausola di differimento dell’inizio del pagamento dei canoni a decorrere dal mese di novembre 2009, rispondeva ad un interesse contrattuale – anche – della società locatrice, che si era in tal senso liberamente determinata, non potendo dunque ricondursi causalmente all’inadempimento di ASWA s.r.l. la mancata percezione di canoni nel periodo luglio (immissione in possesso del terzo) novembre (termine iniziale di pagamento canoni) 2009.

Tale accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, non è investito idoneamente dalle censure mossa con i motivi in esame, con i quali si impugna la sentenza di appello per asserito “errore di diritto”.

Ma anche la censura prospettata – coerentemente – sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (terzo motivo) non può trovare accoglimento.

La ricorrente incidentale, a supporto della censura, sostiene che alcuna negligenza od incuria era attribuibile alla locatrice che si era attivata subito per la ricerca di un nuovo locatario reperito a maggio 2009, ed afferma di aver dedotto nelle difese che il differimento della efficacia della locazione al luglio 2009 era stato imposto dalla necessità di provvedere a riparare i danni all’immobile locato che aveva cagionato il precedente conduttore inadempiente, nonchè ad eseguire delle opere di adattamento dei locali richieste dal nuovo conduttore.

Tuttavia gli argomenti addotti, che investono la sentenza impugnata sotto il profilo della carenza motivazionale in punto di rilevazione e valutazione di fatti decisivi dimostrati in giudizio, da un lato, non appaiono supportati dall’onere del requisito di autosufficienza del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo indicato in quali atti del giudizio di merito tali circostanze in fatto fossero state allegate, e non essendo individuata la prova, acquisita ritualmente al giudizio, di tali fatti (la ricorrente fa riferimento ad una non meglio precisata c.t.u. relativa all’accertamento dei danni all’immobile, ma non indica se e quando sia stata espletata, e se e quando sia stata acquisita al presente giudizio):

mentre il mero riferimento al contratto stipulato il 7 maggio 2009 con “I Sacchi s.r.l.”, da cui emergerebbe la diversa natura delle attività esercitate dal precedente e dal nuovo conduttore (individuata nell’art. 2.2 del contratto, trascritto alle pag. 24-25 del ricorso incidentale) non costituisce ex se un “fatto decisivo” per giustificare -in assenza di una puntuale previsione negoziale in tal senso- la necessità di un differimento del pagamento dei canoni, riconducibile causalmente all’inadempimento, in quanto attività indispensabile ad emendare i danni asseritamente cagionati all’immobile da ASWA s.r.l..

Quarto motivo: violazione artt. 115 e 436 c.p.c..

La ricorrente incidentale impugna la statuizione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Immobiliare AUSONIA s.r.l. per mancanza di notifica dell’atto alla controparte. La società allega in particolare che: La locatrice si era costituita in giudizio con memoria – ed atto di appello incidentale – depositata in Cancelleria in data 30.11.2012 con largo anticipo rispetto alla data 12.3.2013 di fissazione dell’udienza di discussione, essendo stata fissata al 4.12.2012 la discussione della inibitoria che nell’indice del fascicolo di parte risultava l’elenco degli atti depositati, con timbro di certificazione della Cancelleria datata 9.1.2013, tra cui “atto notificato”, corrispondente all’atto di appello incidentale notificato che l’atto di appello incidentale risultava notificato in data 30.11.2012 come da relata apposta in calce, come emerge dalla “fotocopia che si produce” (in elenco documenti ex art. 369 c.p.c., n. 4) che lo smarrimento di tale atto da parte della Cancelleria imponeva al Giudice di appello di non applicare la sanzione della inammissibilità per decadenza, tanto più che la controparte – appellante principale aveva svolto difese anche in ordine all’appello incidentale.

Irrilevanti i precedenti di legittimità indicati dalla ricorrente n. 11888/2007 e 6129/2006 che si riferiscono alla ipotesi di notifica eseguita in violazione del termine di dieci giorni ex art. 435 c.p.c., mentre nella specie la inammissibilità è stata pronunciata per mancanza (idest inesistenza) della notifica dell’atto di appello incidentale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016), la censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, nella esposizione del motivo non vengono neppure indicati per riassunto i motivi del gravame incidentale proposti, e dunque rimane impedito alla Corte di verificare la corrispondenza tra la – dedotta – violazione processuale ed l’effettivo pregiudizio arrecato agli interessi sostanziali fatti valere dall’appellante incidentale, non essendo dato comprendere se e quali ulteriori profili di errore o di illegittimità della decisione di prime cure erano stati dedotti dall’appellante incidentale, sui quali la Corte d’appello non ha pronunciato, e se le questioni così prospettate dovevano o meno ritenersi decisive, così da rendere necessario, in caso di accertato errore processuale della statuizione di inammissibilità impugnata, il rinvio della causa al Giudice del merito affinchè si pronunci sui motivi del gravame incidentale.

Non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come “error in judicando de jure procedendi” – in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito -, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella – cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “errores in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio” – che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Quinto motivo: violazione art. 92 c.p.c., comma 2.

La ricorrente incidentale ha impugnato la statuizione della sentenza di appello con la quale viene disposta la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Occorre premettere che non risulta che fosse stata investito con i motivi di gravame anche il capo di sentenza di primo grado concernente le spese, con la conseguenza che la pronuncia sulle spese di lite della Corte d’appello non può che intendersi riferita esclusivamente alle spese del secondo grado.

Tanto premesso il motivo non appare fondato in quanto, la statuizione con la quale il Giudice di appello ha dichiarato la inammissibilità dell’appello incidentale di Immobiliare AUSONIA s.r.l., consente, unitamente alla statuizione che ha accolto solo parzialmente l’appello principale di TUO s.p.a., di ravvisare il presupposto della reciproca soccombenza che legittima ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese del grado.

Le altre considerazioni svolte dalla ricorrente incidentale attengono a valutazioni di merito riservate al Giudice di appello, ed insindacabili in sede di legittimità ove non impugnate per errori di fatto o vizi logici.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono, nei confronti del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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