Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2290 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30993-2018 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO

108, presso lo studio dell’avvocato SONIA ALLOCCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ALLOCCA;

– ricorrente –

contro

E.Z.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 648/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

E.Z. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Z.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di sinistro occorsogli in data 18-3-2008.

A sostegno della domanda espose che nella detta data, si trovava a bordo del suo motociclo Honda SH 300 in Firenze su (OMISSIS), allorchè si era scontrato con lo Z., che aveva attraversato il viale a piedi, al di fuori delle strisce pedonali ed in condizioni di scarsa illuminazione, sbucando all’improvviso da dietro un autobus in sosta; con conseguente caduta e lesioni varie.

Si costituì il convenuto, contestando nel merito la domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la SATA srl, sua datrice di lavoro (il fatto si era verificato nel mentre lo Z., autista del pullman turistico della SATA, era a Firenze per motivi di lavoro); il G.I. rigettò detta istanza.

L’adito Tribunale dichiarò lo Z. responsabile per l’80% del sinistro, e lo condannò, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 50.989,02; in particolare il Tribunale ribadì il rigetto dell’istanza di chiamata, evidenziando che, in base all’art. 2049 c.c., la responsabilità per fatto altrui del preponente si aggiungeva a quella del preposto, creando un vincolo di solidarietà passiva che rafforzava la posizione del danneggiato ma non teneva indenne il preposto convenuto.

Con sentenza 648/2018 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame dello Z.; in particolare, per quanto rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la chiamata in causa di terzo ad istanza di parte è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, e non può essere oggetto di censura in sede d’appello o di ricorso per cassazione.

Avverso detta sentenza Z.S. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

E.Z. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Il Collegio, ritenuto che il ricorso sollecita questa S.C. a riflettere ulteriormente sulla questione oggetto del giudizio, sulla quale Cass. S.U. 4309/2010 si è già pronunziata, e che appare opportuno che la stessa venga esaminata nel contraddittorio della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette alla pubblica udienza e rinvia il giudizio a nuovo ruolo, presso la Terza Sezione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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