Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2290 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2290 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 93-2013 proposto da:
BRIZZI LEONARDO C.F. BRZLRD42T14E135N, elettivamente
v iA (5-. 13.v 1 (.a4
domiciliato in ROMA CVIA DEL BABUINO 515 presso lo
studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA
PAGLIETTI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
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FARID INDUSTRIE S.P.A. C.F. 06500530016, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO VALENTINI,

Data pubblicazione: 30/01/2018

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 638/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 822/2011.

RG. 93/2013

RILEVATO

che il Tribunale di Saluzzo, in parziale accoglimento del ricorso
proposto da Leonardo Brizzi nei confronti della Farid Industrie spa -con
cui, sulla premessa di avere ceduto nel 2005, unitamente alla consorte
Cima Liliana, tutte le quote della BRAMAC srl e di avere svolto attività
lavorativa dal 2.2.2005 al 31.12.2008 di vendita dei prodotti Farid in
formale regime di collaborazione a progetto ma nella sostanza con le

illegittimo licenziamento la comunicazione del 10.12.2008 di
cessazione del rapporto stesso, aveva chiesto il pagamento di varie
somme per i titoli ivi indicati- riteneva la società non validamente
costituita per difetto di procura e condannava quest’ultima al
pagamento dell’importo di euro 44.855,53 oltre accessori,
compensando per metà le spese di lite e condannando l’originario
ricorrente al pagamento della restante metà;

che con la sentenza n. 638/2012 la Corte di appello di Torino ha
accolto parzialmente l’appello principale del Brizzi, relativamente alle
determinazioni sulle spese di lite, condannando la società a rimborsare
un quinto delle spese di primo grado, come liquidate nella gravata
pronuncia, mentre ha respinto l’appello incidentale spiegato dalla Farid
Industrie spa;

che

avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione

Leonardo Brizzi affidato a due motivi;

che la Farid Industrie spa ha resistito con controricorso;
che il PG non ha formulato richieste scritte;
che sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che,

con il ricorso per cassazione, si censura:

1)

l’omessa,

contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc nonché la violazione
dell’art. 69 D.Igs n. 276/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per
avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale legittimo il contratto
di collaborazione a progetto, intercorso tra le parti, quando, invece,

i

caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato e qualificato come

dalle prove acquisite e da una serie di elementi in atti era emerso che
chiaramente il rapporto aveva la forma della subordinazione;

2) la

violazione dell’art. 1362 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per
essere stata erroneamente rigettata la domanda di corresponsione del
premio sul maggior fatturato, oltre gli euro 4.800.000,00, perché la
Corte territoriale si era limitata all’interpretazione del dato letterale
della clausola senza indagare l’effettiva intenzione delle parti;
che il primo motivo è inammissibile in quanto, ancorché svolto sotto il

ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando,
come tale, una censura riconducibile al paradigma del vizio di
motivazione che non conferisce, però, al giudice di legittimità il potere
di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì solo la facoltàiri controllo,’ sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, essendo del tutto estranea nell’ambito del vizio
in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una
nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle
emergenze probatorie;
che, pertanto, il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione,
insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente
solo qualora nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili
tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero
qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; per
conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono
indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che
rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e
non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze
processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr.
tra le altre Cass. n. 824/2011; Cass. n. 13783/2006);
che, al contempo, va considerato che affinché la motivazione adottata
dal giudice del merito possa essere considerata adeguata e sufficiente,

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profilo della violazione di legge, si sostanzia nella critica della

non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente
il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in
questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. 12121/2004; Cass. n.
24542/2009);
che, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esaminato le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter

acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, giungendo alla
conclusione di escludere la sussistenza dei requisiti per ravvisare un
rapporto di natura subordinata; le valutazioni svolte e le conclusioni
coerenti che ne sono state tratte configurano, quindi, un’opzione
interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole,
espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può
essere sindacata nel suo esercizio (cfr. Cass. n. 142/2010;
14911/2010);
che il secondo motivo presenta, da un lato, profili di inammissibilità,
sotto l’aspetto del requisito della specificità, perché non è stata
riportata nel ricorso la clausola contrattuale nella sua interezza e non è
stata fornita, riguardo ad essa, una interpretazione alternativa a quella
adottata dalla Corte di merito con la prospettazione di una differente
regola esegetica da cui desumere un significato diverso da quello
letterale delle parole utilizzate dai contraenti;
che, dall’altro, la censura si rivela anche infondata perché, come da
consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del
contratto è attività riservata al giudice del merito, censurabile in sede
di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di
motivazione: i giudici di secondo grado, nel caso de quo, non
limitandosi ad una interpretazione letterale del documento, che non
riconosceva alcun premio per un fatturato superiore ad euro
4.800.000,00, hanno anche sottolineato, con argomentazione logica e
congrua, che l’entità del premio, prevista per importi minori di
fatturato e pattuita in cifra fissa e non a percentuale, non consentisse
in sostanza un diverso accertamento della volontà delle parti,

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argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie

differente da quello risultante dal dato letterale (finalizzato cioè ad un
riconoscimento progressivo del premio stesso);

che alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
che, al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate
come da dispositivo;

che, in considerazione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del
ricorso per cassazione (anteriore al 31.1.2013), non si applica il

risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2017.
Il Presidente
Dr. Antonio Manna

11Funzionario
Dott.ssaella

disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo

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