Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2290 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2290 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 03/02/2014

SENTENZA
sul ricorso 1110-2013 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI, in persona del
2013

Direttore

672

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

Generale

pro-tempore,

elettivamente

dell’avvocato ALgREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORRENTE GIOVANNA, per delega a margine
del ricorso;

- ricorrente contro

RINALDI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato X.
FELICE EUGENIO, che lo rappresenta e difende, per delega

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 2751/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
uditi gli avvocati Giovanna CORRENTE, Felice Eugenio
X.;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

a margine del controricorso;

R.G. 1110/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ou

Con avviso pubblico n. 775 del 2-4-2008 l’ASL di Bari indisse una
procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura

della procedura la Commissione esaminatrice individuò la tema di candidati
all’interno della quale vi era pure il dott. Stefano Rinaldi.
Con deliberazione n. 2 del 7-1-2010 il Direttore Generale della detta ASL
nominò il dott. Onofrio Caputi Jambrenghi sul posto di direttore della predetta
struttura complessa, il quale, però rinunciava, per cui il dott. Rinaldi chiedeva
all’ASL stessa di concludere il procedimento con l’individuazione del nuovo
preposto.
L’ASL, ritenuta conclusa la precedente procedura a seguito della rinuncia
del candidato prescelto, con avviso pubblico del 28 settembre 2011, ne indisse
una nuova per la copertura del posto stesso.
Avverso tale avviso pubblico il dott. Rinaldi adiva il TAR di Bari con
ricorso n. 1902/2011 RG, poi accolto con la sentenza semplificata n. 142 del 12
gennaio 2012, respingendo nel contempo l’eccezione di difetto di giurisdizione
sulla questione ed affermando l’obbligo dell’ASL di dare adeguata contezza
delle modalità prescelte per il reclutamento in oggetto.
L’ASL appellava, quindi, la sentenza n. 142/2012 deducendo in punto di
diritto in primis il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla controversia e,
nel merito, l’impossibilità dello scorrimento di una graduatoria in esito ad una
procedura non concorsuale, ma idoneativa, quale era quella in esame.

1

complessa di Chirurgia generale presso l’Ospedale S. Paolo di Bari. All’esito

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 14-5-2012, respingeva il
gravame, rilevando, in punto di giurisdizione, che, nella specie, come chiarito

pia

dal primo giudice, si controverte “non già direttamente sulla pretesa
dell’appellato ad essere preposto alla struttura complessa Chirurgia generale

presupposti in ordine all’inelluttabilità d’una nuova procedura idoneativa per la
copertura di tale posto”.
Avverso tale sentenza l’ASL di Bari ha proposto ricorso con un unico
motivo.
Il dott. Rinaldi ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per
l’udienza del 9-7-2013. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo e da
ultimo il Rinaldi ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, premesso che il procedimento per il
conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa in ambito sanitario
non ha natura concorsuale poiché si articola secondo uno schema che prevede
soltanto una rosa di idonei da sottoporre alla scelta di carattere fiduciario, ad
opera del Direttore Generale, con la conseguenza che gli atti della procedura
rivestono, pertanto, il carattere di determinazioni negoziali assunte
dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro,
l’azienda ricorrente rileva che anche la decisione di procedere ad un nuovo
avviso rientra tra tali determinazioni, rappresentando la specifica modalità
prescelta per il conferimento dello specifico incarico dirigenziale.

2

del nosocomio barese, bensì sull’evidente difetto di motivazione e di

In altre parole secondo la ricorrente si tratterebbe pur sempre di una
espressione dell’autonomia privata della pubblica amministrazione, devoluta
alla cognizione del giudice ordinario ex art. 63 d.lgs.n. 165/2001, nella quale la
tutela è pienamente assicurata dalla possibilità di disapplicazione dell’atto e

Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ indubbio che le controversie attinenti ad una procedura di selezione
“idoneativa” e “non concorsuale” avviata da una ASL per il conferimento di
un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi
ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di
lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario (v. fra le
altre Cass. 5-3-2008 n. 5920, Cass. 13-10-2011 n. 21060).
E’ altrettanto indubbio, però, che allorquando la controversia, esuli dalla
procedura avviata e dai relativi atti ed investa direttamente una scelta
discrezionale ulteriore, come quella della indizione di una nuova procedura
selettiva, la cognizione non può che appartenere al giudice amministrativo, in
ragione della situazione soggettiva vantata nei confronti di tale scelta
discrezionale della pubblica amministrazione.
Nella specie, infatti, come esattamente ha rilevato il Consiglio di Stato “si
controverte non già direttamente sulla pretesa del Rinaldi ad essere preposto
alla struttura complessa Chirurgia generale del nosocomio barese, bensì
sull’evidente difetto di motivazione e di presupposti in ordine all’ineluttabilità
d’una nuova procedura idoneativa per la copertura di tale posto”.
Tale essendo il

petitum

sostanziale, correttamente il giudice

amministrativo ha ritenuto la propria giurisdizione.
3

dagli ampi poteri riconosciuti dal comma 2 del citato art. 63.

Del resto, parallelamente, seppure in materia di procedure concorsuali e di
scorrimento della graduatoria, è stato più volte affermato che, nel caso di
indizione di un nuovo concorso, l’amministrazione esercita un potere
autoritativo, di fronte al quale il candidato idoneo vanta solo un interesse

d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. S.U.18-6-2008 n. 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n.
24185, Cass. S.U. 6-5-2013 n. 10404).
Lo stesso può affermarsi anche nel caso della indizione di una nuova
procedura idoneativa in luogo della utilizzazione dei risultati acquisiti di una
precedente procedura, trattandosi parimenti di una scelta discrezionale
possibile dell’amministrazione pubblica, nei cui confronti il soggetto vanta
soltanto un interesse legittimo.
Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice
amministrativo, e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al
pagamento delle spese in favore del Rinaldi.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo e condanna la ricorrente a pagare al Rinaldi le spese, liquidate
in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Roma 17 dicembre 2013

legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4,

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