Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 229 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. II, 11/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 11/01/2010), n.229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E. (OMISSIS), D.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN, rappresentati e

difesi dall’avvocato COLARUSSO ROMANO;

– ricorrenti –

contro

D.V.G. (OMISSIS), D.V.R.

(OMISSIS), D.V.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato BUCCICO ANGELA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBANESE EGIDIO;

– controricorrenti –

e contro

DO.VI.GE., M.E., G.M.E.;

– intimati –

e sul ricorso n. 2053/2005 proposto da:

M.E., G.M.E. vedova M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO SERENI 15, presso lo

studio dell’avvocato CHIARELLI PIETRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato STRADA RAFFAELE;

– ricorrenti –

e contro

D.G., D.R., S.E., D.

P., DO.GE., D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2004 della SEZ. DIST. di TARANTO,

depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 26.4.96 S.E. e D.P., deducendo di avere acquistato da Do.Vi.Ge., G., R. e D., con atto per notaio M. del 31.5.90, un immobile in (OMISSIS), accollandosi il mutuo residuo gravante sull’immobile, pari a L. 25.257.764, e di avere provveduto al relativo pagamento delle singole rate sino al gennaio 1992, allorchè avevano appreso che il medesimo era più gravoso di quanto dichiarato dai venditori ed accertato dal notaio, ciò deducendo e dedotto, convenivano in giudizio i predetti D.V. e il notaio Marciano, davanti al Tribunale di Taranto, perchè “corrispondessero loro le somme necessarie ad estinguere il mutuo ed il notaio per i danni da responsabilità professionale”. Instauratosi il contraddittorio, i D.V. eccepivano che il mutuo era stato acceso dalla loro genitrice P.A., deceduta, alla cui eredità essi avevano rinunciato, così da determinare l’accrescimento delle quote in capo a Ge., unico non rimandante; in subordine, spiegavano domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti degli attori, cui addebitavano la decadenza dei benefici del mutuo; il notaio M. eccepiva la prescrizione della relativa pretesa e chiamava in causa, previa autorizzazione, le società di assicurazione Seri e Zurigo per essere mallevato.

L’adito Tribunale con sentenza n. 805/2001 rigettava le domande, compensando le spese nei confronti dei D.V. e applicando la soccombenza nei confronti del M. e delle Assicurazioni, La Corte di Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, con sentenza n. 306/04, depositata il 20.9.04, dichiarava la contumacia di Do.

V.G.; rigettava il gravame proposto da S. e D. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai D.V., condannava gli appellanti principali alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado; condannava gli stessi appellanti principali alle spese del giudizio di secondo grado nei confronti degli eredi di M.. Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente ( S. e D.) esponendo due motivi, cui resistono con separati controricorsi i D.V. e gli eredi M., proponendo entrambi ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e consequenziale violazione dell’art. 1273 c.c., comma 4, in relazione agli artt. 1362 e 1364 c.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si sostiene che l’accollo da parte dei ricorrenti del mutuo contratto dall’originaria proprietaria dell’immobile, Sig.ra P.A., artigiana, era limitato alle somme esborsabili a tale titolo dalla mutuante e non poteva estendersi ai maggiori oneri derivanti dalla cessazione della qualità di artigiana di costei, stante la particolare condizione soggettiva della mutuante.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2230 e 2336 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nel punto in cui ha esonerato il notaio dall’obbligo dell’informazione, ritenendo che gli acquirenti sarebbero stati a perfetta conoscenza dell’accollo e delle sue conseguenze del tutto particolari.

Si sostiene che il notaio aveva l’obbligo di verificare non solo l’effettiva conoscenza del contenuto del contratto di mutuo da parte degli acquirenti, a anche di chiarire alle parti l’oggetto delle relativa clausola contrattuale.

I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perchè sono infondati.

Vale, infatti, osservare che la Corte di merito ha fornito ampia e dettagliata risposta su entrambi i punti in discussione, significando, come fatto ineludibile e, per ciò stesso, esaustivo di ogni altra difesa, che costoro dichiararono in rogito “di ben conoscere e di accettare in ogni sua clausola, patto e condizione, il mutuo gravante sull’immobile, dimostrando, per ciò, di avere assoluta conoscenza delle singole clausole del mutuo gravante sull’immobile e, quindi, di avere effettiva conoscenza sia dell’obbligo di mantenere la stessa destinazione del medesimo sia delle conseguenze derivanti dalla sua violazione, quali la possibilità di risoluzione del contratto di mutuo ovvero il mantenimento in vita del finanziamento al tasso del 17,505 in ragione di anno.

Bene a ragione, quindi, la Corte di merito ha rigettato perchè infondate la domanda di pagamento somma proposta nei confronti dei venditori D.V. e quella risarcitoria nei confronti del notaio, specialmente ove si osservi in ordine a questa seconda domanda che è mancata la prova contraria che il notaio non abbia soddisfatto eventuali richieste chiarificatrici della relativa clausola avanzata dalla parte che subentrava nella posizione dell’originaria mutuataria. Consegue al rigetto del ricorso principale l’assorbimento del ricorsi incidentali condizionati. Le spese del presente giudizio stanno a carico della parte soccombente.

PQM

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; assorbiti gli incidentali, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed oneri accessori, per ciascuna delle due parti intimate.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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