Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 229 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/01/2020), n.229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8028/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Turella Svetlana, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale Protezione

Internazionale di Verona;

– ricorrente –

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO depositato il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) A.M. avverso il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte della Commissione Territoriale di Verona, in quanto la relativa domanda era stata già presentata in Grecia nel 2006 e l’art. 3 Reg. UE 604/2013 (“regolamento Dublino III”) prevede che essa debba essere esaminata da un solo Stato membro.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poichè spetta all’Unità di Dublino incardinata presso il Ministero dell’interno, e non al tribunale, il compito di valutare la competenza dello Stato italiano sulla domanda di protezione internazionale avanzata da un cittadino straniero. Inoltre il ricorrente, dopo aver presentato domanda di protezione internazionale in Grecia nel 2006, era rientrato in Pakistan nel 2011 e vi era rimasto sino al 2015.

4. Con il secondo mezzo si denunzia in via subordinata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 17, 20 e 21 del medesimo regolamento Dublino III, per mancato rispetto dei criteri e della procedura da seguire per l’individuazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, intendendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte per cui “l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio Europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia)” (Cass. 31675/2018).

6. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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