Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 229 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 229 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piccola Cooperativa Sociale Iaboni a r.l. in
liquidazione, in persona del liquidatore p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 2,
presso lo studio dell’Avv.to Ezio Bonanni, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Fernando Picchi,
in forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata
in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avverso la sentenza n. 55/39/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di
Latina, depositata il 27/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito
l’Avv.to
Fernando
Picchi,
per
parte
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
1
Data pubblicazione: 09/01/2014
generale Dott.
Vincenzo Gambardella,
che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Piccola Cooperativa sociale Iaboni a r.l. in
liquidazione propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che non resiste con controricorso,
essendosi costituita ai soli fini della
discussione), avverso la sentenza n. 55/39/2008 del
16/01/2008, depositata in data 27/03/2008, della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez.
Staccata di Latina, con la quale – in una
controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di accertamento e recupero del credito
d’imposta da incremento occupazionale,
indebitamente utilizzato, per l’anno 2002, ai sensi
dell’art.7 1.388/2000, avendo l’impresa assunto,
quali dipendenti, i soci Iaboni Giovanni e Iacoucci
Manuela, che avevano rivestito, in diversi periodi,
la carica di legale rappresentante della società
cooperativa – stata confermata la decisione n.
91/08/2006 della Commissione Tributaria Provinciale
di Frosinone, che aveva respinto il ricorso della
contribuente.
I giudici d’appello hanno, in particolare, rilevato
che
“l’assunzione operata come lavoratori
dipendenti dei propri amministratori”,
della società, costituiva
da parte
“una irregolarità, non
ricorrendo le condizioni per la configurazione di
un rapporto di lavoro subordinato”.
Considerato in diritto
La società cooperativa deduce in ricorso due
motivi, l’omessa motivazione della sentenza, ai
sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., e la violazione e/o
2
partecipazione all’udienza pubblica di
ESENTE DA
ALL.
9;36
– N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art.360 nn. 4 (in relazione agli artt.36,
comma
10,
nn.
3
e
4,
c.p.c.,
2094
c.c.,
7
1.388/2000, 37 bis DPR 600/1973) e 3 c.p.c. (in
relazione agli artt.7 1.388/2000, 63 1. 289/2002 e
37 bis DPR 600/1973), non avendo i giudici motivato
in ordine alla sussistenza di ogni requisito per
accedere al credito d’imposta da incremento
occupazionale disciplinato dalla 1.388/2000.
La Corte rileva preliminarmente l’assoluto difetto,
quanto alla violazione di legge, del quesito di
diritto e, quanto al vizio motivazionale, di
un’illustrazione contenente “la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare
la
decisione”,
come
prescritto
dall’art.366 bis c.p.c.(disposizione questa
pienamente operante, essendo stata la sentenza
impugnata pubblicata nel marzo 2008).
La Corte rigetta i l ricorso. Nulla sulle spese, non
,
avendo l’Agenzia delle Entrate resistito con
controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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AI SENSI
N. 131