Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 229 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 05/01/2011), n.229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.H. (OMISSIS), O.J.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI

86, presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI GIAN LUCA, rappresentati

e difesi dall’avvocato PICHLER RUDOLF;

– ricorrenti –

contro

OB.JO. (OMISSIS), S.M.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BAUR CHRISTOPH, PLATTER PETER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 236/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

Udito l’Avvocato Marucchi Gian Luca con depositata in udienza

dell’Avv. Pichler Rudolf difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udito L’Avv. Albini Carlo con delega depositata in udienza dell’Avv.

Manzi Luigi difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.J. e O.H. presentavano ricorso possessorio del 16.7.1999 innanzi al tribunale di Bolzano sezione distaccata di Brunico contro Ob.Jo. e S.M..

Nel detto ricorso sostanzialmente lamentavano che in seguito al comportamento arbitrario del fratello Ob.Jo. e di S.M. avevano perso il possesso esercitato per decenni sulle rispettive stanze e sulle stanze comuni nella casa di abitazione del maso “(OMISSIS)”, ceduto allo Jo. dalla madre, con atto di vendita del (OMISSIS). Contestavano pure di aver perso i posti macchina in seguito al trasferimento forzato, che erano stati a loro disposizione per molto tempo su un’area appartenente alla proprieta’ vicino alla casa d’abitazione.

O.H. contestava inoltre di aver perso l’uso di un orto confinante alla casa di abitazione che gli era stato ceduto anni prima da Ob.Jo. per essere coltivato. Entrambi i ricorrenti chiedevano quindi la ricostituzione del possesso da loro goduto precedentemente.

Dopo la fissazione dell’udienza da parte del giudice incaricato e dopo la notifica del ricorso e del decreto del giudice a Ob.Jo. e a S.M., entrambi gli intimati, con memoria del 3.8.1999 si costituivano in giudizio, contestavano diverse deduzioni di controparte e chiedevano il rigetto delle pretese sollevate da O.J. e O. H.. Ob.Jo. contestava in particolare che i suoi fratelli potessero aver mai esercitato un possesso su stanze poste nella casa di abitazione del maso “(OMISSIS)” e ammetteva per il resto di aver effettivamente sostituito la serratura del portone posteriore senza essersi preliminarmente accordato con i suoi fratelli e di aver quindi reso impossibile l’accesso alla casa ai fratelli. Spiegava di essersi deciso a intraprendere tale passo dopo che O.H. in occasione di una visita occasionale al maso aveva inaspettatamente incontrato S.M. con i bambini e scagliandosi con rabbia contro di lei l’aveva pesantemente minacciata.

Dopo l’assunzione delle prove offerte dalle parti il Tribunale di Bolzano sezione distaccata di Brunico pronunciava la sentenza n. 77/03 del 30.9.2003 e condannava i convenuti Ob.Jo.

e S.M. a rimettere nel possesso precedentemente esercitato sugli immobili oggetto di causa i ricorrenti O.J. e O.H. e a consegnare loro le chiavi della nuova serratura; inoltre il Tribunale di Bolzano condannava Ob.Jo. a rifondere le spese processuali di controparte che venivano liquidate nell’ammontare e disponeva la compensazione di tutte le spese processuali sorte tra i ricorrenti e S.M..

Il primo giudice nella motivazione della sentenza riconosceva che O.J. e O.H. fino al 1998 e per decenni avevano realmente esercitato il possesso sui locali nella casa di abitazione del maso “(OMISSIS)” da loro occupati o usati in comune, sui posti macchina davanti alla casa, nonche’ (limitatamente a O.H.) sull’orto, che cio’ era stato affatto possibile solo perche’ tollerato da Ob.Jo. e che entrambi gli attori avevano perso il possesso in seguito al comportamento arbitrario del fratello e di S.M..

Avverso tale sentenza ricorrevano in appello Ob.Jo.

e S.M. che citavano O.J. e O.H. inanzi alla sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento con atto di citazione del 27.2.2004 che veniva notificata regolarmente ai due appellati il 4.3.2004. Con tale atto gli appellanti contestavano in sostanza la valutazione erronea e troppo superficiale dei fatti da parte del primo Giudice e facevano in particolar modo presente che dalle dichiarazioni degli interessati e dei testi sentiti era emerso che l’uso di tutti i locali e degli impianti del maso “(OMISSIS)” da parte di O.J. e O.H. nei diversi anni era stato concesso per particolare riguardo nei confronti di familiari e quindi non era stato possibile solo perche’ tollerato dall’odierno appellante Ob.Jo.; chiedevano quindi il rigetto di tutte le pretese sollevate da O.J. e O.H.. Gli appellanti chiedevano inoltre la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza di primo grado.

O.J. e O.H. si costituivano nuovamente in giudizio con memoria del 20.4.2004, contestavano tutte le deduzioni di controparte e chiedevano il rigetto delle impugnazioni. Inoltre in via di appello incidentale chiedevano l’estensione della disposizione di reintegrazione, nel precedente possesso anche su locali che nella sentenza di primo grado non erano stati considerati.

La Corte territoriale, con sentenza depositata il 15/12/04, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di reintegrazione possessoria, respingendo altresi’ l’appello incidentale. Avverso detta sentenza le parti rimaste soccombenti proponevano ricorso affidato a quattro motivi. Resistevano le parti intimate con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 1140, 1141, 1151 e 1158 cod. civ. , lamentano l’erroneita’ della decisione in ragione della incontestata lunga durata della presenza dei due fratelli sul maso “materno”, senza tener conto del godimento autonomo ed esclusivo sui vani da loro utilizzati, sulla permanenza nonostante gli annosi contrasti; ne’ di deposizioni contrarie alla tesi della tolleranza. Con il secondo motivo, lamentandosi violazione dell’art. 115 c.p.c. si assume che non solo da testimonianze dell’interrogatorio del fratello A. non anche dall’interrogatorio di uno degli odierni ricorrenti risulta l’esistenza di lite fra i fratelli composta con verbale di conciliazione presso la locale Sede di Conciliatura del (OMISSIS).

Con il terzo motivo si deduce “erroneita’ e nullita’” delle sentenze di 1^ e di 2^ grado in ordine alla legittimazione passiva dello S., erroneamente esclusa nonostante la sua partecipazione attiva allo spoglio.

Tali motivi che per la loro connessione possono essere unitariamente trattati, non appaiono fondati e devono essere respinti.

Sotto il profilo della dedotta violazione di legge, devesi premettere che correttamente la sentenza impugnata ha affrontato, come decisiva al fine di valutare la sussistenza, in capo ai fratelli J. e H., della legittimazione all’esercizio dell’azione di spoglio, la questione relativa all’accertamento del fatto se la relazione possessoria fosse o meno consentita da tolleranza dell’avente diritto, in qualita’ di proprietario ponendosi cosi’ in conformita’ all’orientamento di questa Corte (V. Cass. 11/1/1989 n. 81; 21/5/1987 n. 4625) secondo cui non gode di tutela possessoria l’attivita’ consentita dalla tolleranza dell’avente diritto in quanto l’esistenza della tolleranza non da’ all’utente neanche la qualita’ di detentore.

In presenza di “tolleranza” il rapporto dell’utente sulla cosa si presenta non come potere di fatto, ma come semplice esercizio di una facolta’ sempre revocabile dal concedente. La decisione impugnata, dopo un’accurata disamina della storia della famiglia (e della “tragedia umana” che l’avrebbe caratterizzata) perviene ad accertare che la “permissio” (o cioe’ la permanenza, in varie forme, dei fratelli non proprietari nelle case del maso chiuso “(OMISSIS)”, accordato prima dalla madre poi dal fratello proprietario, per un lungo arco temporale) si basava esclusivamente sulla “solidarieta’ familiare che, come usuale dalle nostre parti, e in particolare modo negli ambienti paesani e rurali, viene particolarmente coltivata e sentita come ovvia e naturale”; e, in particolare, sul vincolo di solidarieta’ fraterna. La motivazione del giudice di merito non ha ignorato che tale situazione e’ durata per un periodo di tempo lunghissimo, ma ha tuttavia ritenuto provato il permanere della permissio in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte che, pur considerando che normalmente gli atti di tolleranza sono connessi ai caratteri della temporaneita’ e solidarieta’, ha tuttavia riconosciuto che tali caratteri possono mancare quando la permissio derivi da relazioni di familiarita’; tanto piu’ quando essi sono rafforzati dalla consuetudine ancestrale (V. Cass. n. 8194/01; n. 12133/97). L’accertamento di tale situazione di fatto e’ stato raggiunto, dalla Corte del merito, in base ad una valutazione degli elementi di causa immune da vizi logici e giuridici, con precisa ed argomentata indicazione delle fonti del proprio convincimento.

La scelta sulla rilevanza da attribuire alle varie risultanze probatorie, involge apprezzamenti di fatto interamente riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione alcune fonti di prova, con esclusione di altre, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11933/2003; n. 523/01). Dovendosi comunque rilevare che la Corte territoriale ha dato atto di dichiarazioni (almeno parzialmente) contrastanti delle parti processuali o dei testi, rendendo ragione dell’apprezzamento di fatto prescelto (la non rilevanza dell’espressa qualificazione, fra le parti, della situazione in atto come di tolleranza; la compatibilita’ di questa anche con gravi dissensi emersi fra i fratelli, mai tali, peraltro, da costituire rivendicazione di un titolo autonomo di detenzione).

Il terzo motivo, con cui viene dedotta la legittimazione passiva della S. per la sua pretesa partecipazione alla sostituzione della serratura, resta assorbito, per difetto di interesse, alla luce della decisione sui primi due motivi di ricorso.

Ricorrono giusti motivi, data la natura della controversia per compensare, fra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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