Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22899 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19413-2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEFILIPPI & ASSOCIATI, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato D.C.;

– ricorrente –

contro

SPEZIA RISORSE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICIOCCHI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DELLA SPEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’avv. D.C. proponeva impugnazione avverso una ingiunzione di pagamento emessa da Spezia Risorse S.p.A., per il mancato pagamento delle somme portate in fatture, relative all’anno di imposta 2006 per TIA. La CTP della Spezia rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR della Liguria. L’avv. D.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, affidandolo a due motivi. La società Spezia Risorse S.p.A. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nonchè all’art. 149 cod. proc. civ., al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ed alla L. n. 890 del 1992, artt. 1, 3, 4, 5 e 7 in quanto l’autorità giudiziaria adita non ha riconosciuto l’inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell’avviso per omessa compilazione della relata di notifica”. Parte ricorrente si duole del fatto che nel ricorso introduttivo aveva eccepito la giuridica inesistenza della notifica dell’ingiunzione di pagamento inviatagli, rilevando l’omessa compilazione della relata di notifica ad opera dell’Agente della riscossione. La CTR ha ritenuto erroneamente che la sentenza emessa in primo grado contenesse esplicitamente una statuizione in merito al vizio di notifica, mentre il giudice di primo grado aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto, limitandosi a sottolineare la presunta correttezza della pretesa, in ragione dell’invio di due solleciti di pagamento a mezzo di raccomandata A/R. Si argomenta che anche nel caso in cui non ci fosse una espressa statuizione del giudice di primo grado, nella specie andrebbe riconosciuta l’inesistenza della notifica dell’ingiunzione di pagamento, per radicale assenza di relata di notifica, che non può essere sanata per raggiungimento dello scopo, come erroneamente affermato dalla decisione della CTR.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6” atteso che, come dedotto nei precedenti gradi di merito, l’ingiunzione di pagamento non reca indicazione della data di notifica delle fatture non pagate, limitandosi a riportare solo la data di emissione. Ne consegue, pertanto, per il contribuente l’impossibilità di conoscere il contenuto delle fatture inviate, con lesione del diritto di difesa, in ragione del difetto di motivazione dell’atto.

3. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha precisato che in tema di notificazione di atti tributari, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia dell’atto notificato con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 16949 del 2014). Nella specie, è l’Ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso di ricevimento, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395 del 2014, Conf. Cass. n. 11708 del 2011).

Ciò premesso, considerato che gli atti tributari debbono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1): ne segue che alla notifica degli atti tributari si applica alla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, secondo cui “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione”. Va, altresì, precisato che la disciplina delle notifiche a mezzo posta è dettata in funzione del perseguimento del risultato utile di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento notificatorio rimangono sanati, in virtù del principio generale di conservazione, laddove la notifica, se pure viziata, abbia comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ex art. 156 cod. proc. civ.).

4. Il secondo motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

In disparte l’inammissibilità della censura per totale carenza di autosufficienza, va rilevato anche che si prospetta, come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, una errata ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, atteso che in ricorso si allega un vizio di motivazione dell’atto impugnato per omessa indicazione della data di notifica delle fatture non pagate dal ricorrente (essendo solo riportata nell’ingiunzione di pagamento la data di emissione), con la conseguenza che tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge, e riguarda la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

5. Per il rilievi espressi, il ricorso va rigettato e la parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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