Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22899 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 21/10/2020), n.22899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21350/2017 vertente tra:

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento,

elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 11, presso lo studio

dell’avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in

sostituzione del precedente difensore, datata 26/02/2019;

– ricorrente principale –

e

La Ferro Cemento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno 38, presso lo

studio dell’avv. Gianluca Moncada, rappresentata e difesa dall’avv.

Salvatore Lo Giudice, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso contenente ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

Comune di Canicattì, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 494/12/2017 della CTR della Sicilia,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giacalone

Giovanni, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale;

udito per parte ricorrente l’avv. Simone Becchetti, in sostituzione

dell’avv. Antonio Maiorana;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 494/12/2017 della CTR della Sicilia, depositata il 14/02/2017, in riforma della sentenza di primo grado, veniva accolto il ricorso originariamente proposto da La Ferro Cemento s.r.l. contro la cartella di pagamento ad essa notificata per TARSU relativa agli anni 2005 e 2006.

Il giudice del gravame ha dichiarato la nullità della notificazione della cartella, in ragione della difformità esistente tra la relazione di notificazione consegnata alla società debitrice e quella in possesso dell’agente di riscossione, ritenendo che, in caso di contrasto tra i due documenti, si debba tenere conto di quello consegnato alla contribuente, senza la possibilità di modificare, integrare o completare l’atto in un momento successivo a quello della notificazione. Lo stesso ha anche ravvisato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, rilevando che l’agente di riscossione non aveva offerto documentazione idonea a dimostrare l’invio, e la ricezione, della raccomandata informativa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, considerata necessaria per completare la regolare procedura di notificazione.

Avverso tale sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Il Comune di Canicattì, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non ha svolto alcuna attività difensiva.

La Ferro Cemento s.r.l. si è difesa con controricorso, sollevando anche eccezioni pregiudiziali, ed ha formulato sei motivi di ricorso incidentale condizionato, depositando memoria illustrativa delle proprie difese ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 145 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria la prova dell’invio della raccomandata informativa, mentre invece, nella specie, la notificazione era stata effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., presso la sede legale della società destinataria della cartella, mediante consegna a persona legittimata alla ricezione, che, anzi, dagli atti risultava essere proprio la legale rappresentante della società.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la CTR considerato, con riferimento al medesimo capo della sentenza censurato nel primo motivo di ricorso, l’intervenuta sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c., norma applicabile anche alla cartella di pagamento, per effetto della tempestiva impugnazione proposta dalla contribuente.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la CTR ritenuto fondato il motivo di gravame relativo “alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, ed all’inidoneità della sua produzione documentale”, senza considerare che, in questi casi, la notifica della cartella di pagamento viene effettuata in un unico esemplare, consegnato al debitore, restando al notificatore la sola matrice della relazione di notificazione posta all’esterno della busta contenente la cartella, compilata a ricalco sull’originale di questa, in tutto idonea a provare il compimento dell’atto con attestazioni aventi fede privilegiata, senza che abbia alcun rilievo l’illeggibilità della firma del soggetto qualificatosi notificatore nella relata rimasta in possesso del contribuente, il quale, ove affermi la non autenticità o l’insussistenza della qualità rivestita dal notificatore, è onerato di fornire la prova di quanto allegato, mediante la proposizione della querela di falso.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 148 c.p.c., e degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), in base a due distinti argomenti.

Da una parte, si censura la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto “la nullità del procedimento notificatorio, avuto riguardo alla accertata difformità della relata di notifica tra copia consegnata e originale restituito”, aggiungendo che, “come più volte sancito dalla S.C., nel contrasto tra i due documenti, aventi la stessa fede privilegiata, deve ritenersi prioritario il vaglio sulla regolarità della notifica dell’atto consegnato al contribuente, non essendo ammissibile, peraltro, nè di modificare, integrare o completare detta relata in un momento successivo alla consegna dell’atto nelle mani del contribuente”. Si ritiene, in particolare, che il giudice del gravame abbia affermato in modo generico l’esistenza di una difformità tra i due atti, senza chiarire in quale punto o tra quali dati contenuti nelle due relate, operando una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie con una forzatura del ragionamento.

Da un’altra parte, si censura la mancata attribuzione del corretto valore probatorio alla documentazione offerta, con particolare riferimento all’atto denominato “informazioni carico iscritto a ruolo”, che non reca alcuna attestazione di conformità, e alla matrice della relata di notifica in possesso dell’agente di riscossione, prodotta in copia certificata conforme dallo stesso agente di riscossione.

2. Nel controricorso, La Ferro Cemento s.r.l. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso avversario, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo inoltre le censure prive del requisito della decisorietà. Dopo aver contestato gli specifici motivi di impugnazione avversari, ha poi formulato sei motivi di ricorso incidentale.

Nel primo motivo di ricorso incidentale (contraddistinto dalla parte con il n. 6) si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1, 3 e 5, e dell’art. 2967 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione delle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la CTR ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio del Comune, chiamato in causa, senza alcuna notifica del suo atto di costituzione.

Nel secondo motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 7) si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione delle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), perchè, a fronte delle contestazioni della contribuente in ordine alla conformità agli originali dei documenti prodotti dall’agente di riscossione (ovvero del documento denominato “informazioni carico iscritto a ruolo” e della relata di notifica in possesso dell’agente di riscossione), la CTR avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali e, in loro mancanza, avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza probatoria alle copie, ritenendo conseguentemente non provata la notifica.

Nel terzo motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 8) si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 241 del 1990, art. 3, della L. 212 del 2000, art. 7, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso qualsiasi statuizione sulla dedotta mancanza di motivazione necessaria a comprendere la correttezza degli importi richiesti a titolo di interessi.

Nel quarto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 9) si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art.60, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso qualsiasi statuizione sulla dedotta inesistenza della notificazione, conseguente alle difformità riscontrate tra la relazione di notificazione in possesso dell’agente di riscossione e quella consegnata alla contribuente, ove vi era solo una firma illeggibile, senza l’apposizione del timbro, nè l’indicazione dell’identità e della qualifica del notificatore, invece presenti nella relazione detenuta dalla Riscossione Sicilia s.p.a..

Nel quinto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 10) si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di statuire sulla richiesta di ordinare all’agente di riscossione di esibire la documentazione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, nonostante la richiesta della contribuente, e, in assenza di tale produzione, ritenere non provata la contestata notificazione.

Nel sesto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 11) si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di statuire sulla dedotta assenza dei requisiti della certificazione di conformità di alcuni dei documenti prodotti dall’agente di riscossione, in particolare delle “informazioni carico iscritto a ruolo” e della copia della relata di notifica.

3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 360 bis c.p.c..

Com’è noto, in tema di ricorso ex art. 360 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. E’ pertanto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte di cassazione e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (così Cass., Sez. 6-2, n. 5001/2018).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei singoli motivi di ricorso si evince chiaramente che la ricorrente ha prospettato l’adozione, nella sentenza impugnata, di soluzioni interpretative contrastanti con quelle assunte dalla giurisprudenza di legittimità, che pure ha richiamato, sussistendo dunque elementi sufficienti per ritenere ammissibile l’impugnazione.

4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Nella specie è incontestato che la notificazione sia stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, mediante messo notificatore.

Per la parte che qui interessa, l’articolo appena richiamato, al comma 3, precisa che, quando la notificazione della cartella avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Al comma 5, lo stesso articolo stabilisce che il consegnatario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con al relazione dell’avvenuta notificazione ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Infine, nel comma 6 del medesimo articolo si legge che, per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, tra l’altro, stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 e ss. c.p.c., con le modifiche di seguito indicate nello stesso articolo, tra cui assume rilievo, in questa sede, perchè è stata oggetto di discussione, quella prevista alla lett. b bis), secondo cui “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

Si deve tuttavia rilevare che nella specie non è contestato che la notificazione sia stata effettuata mediante consegna della cartella presso la sede legale della società destinataria e dunque ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in virtù del rinvio operato dall’articolo appena richiamato.

Tale forma di notificazione non richiede l’invio della raccomandata informativa, nè ai sensi dell’art. 145 c.p.c., nè in applicazione delle disposizioni speciali di cui al menzionato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

La spedizione di tale raccomandata è infatti da ritenersi necessaria solo nei casi in cui il destinatario dell’atto sia una persona fisica e la notifica non sia effettuata a mani proprie (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 33769/2019, riferita alla particolare disciplina prevista dall’art. 660 c.p.c.).

Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica ex art. 145 c.p.c., ciò che conta è, invece, che dalla relazione del soggetto notificatore risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali. Ciò fa presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, spettando comunque all’ente, per vincere la presunzione in parola, l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. 6-5, n. 13954/2017).

Tale principio si applica anche alla notificazione della cartella di pagamento, in virtù del menzionato richiamo operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dovendo pertanto ritenersi validamente effettuata la notifica di tale cartella a mezzo messo notificatore presso la sede della società mediante consegna a persona ivi rinvenuta, da intendersi, in assenza di diversa allegazione e prova, addetta alla ricezione degli atti, senza che sia necessaria la dimostrazione dell’invio, e della ricezione, della raccomandata informativa.

5. Il secondo motivo di ricorso principale è da ritenersi assorbito, essendo il relativo esame divenuto superfluo all’esito dell’accoglimento del primo motivo.

6. Passando ad esaminare il terzo e il quarto motivo, si deve precisare, con riferimento ad entrambi, che, sebbene la parte abbia fatto riferimento non solo al n. 3), ma anche al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, tuttavia, dalla stessa illustrazione dei motivi, si evince chiaramente che non è prospettata l’omessa valutazione di un accadimento o di una circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata considerazione di argomenti giuridici e dunque l’esistenza di vizi della sentenza impugnata astrattamente riconducibili alla violazione di legge (v., tra le tante, Cass., Sez. 1, n. 26305/2018; Cass., Sez. 2, n. 14802/2018).

7. Il terzo motivo è da ritenersi inammissibile, perchè non coglie la ratio della decisione impugnata.

Come sopra evidenziato, con tale motivo viene censurata la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto fondato l’appello della contribuente, relativo “alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, ed all’inidoneità della produzione documentale” della Riscossione Sicilia s.p.a., dovendo invece considerarsi, secondo quest’ultima, la valenza probatoria della relata di notifica in suo possesso, tenendo conto delle particolari modalità di notificazione della cartella di pagamento.

La decisione impugnata non tocca tuttavia questi profili, collegando la ritenuta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, e la valutazione di inidoneità della produzione documentale dell’agente di riscossione semplicemente alla mancanza di prova dell’invio, e della ricezione, della raccomandata informativa (“Altrettanto fondato è il motivo di gravame relativo alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, ed all’inidoneità della produzione documentale ex adverso, tenuto conto che l’agente di riscossione non ha fornito la prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b bis), con il quale si sarebbe completata la regolare procedura della notifica. Tale circostanza non risulta nè provata, nè altrimenti contestata da Riscossione Sicilia”).

E’ pertanto evidente che la statuizione si fonda su argomenti del tutto diversi da quelli censurati nel motivo di ricorso per cassazione, che pertanto non può ritenersi ammissibile, non sussistendo alcun interesse all’impugnazione sul punto (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018, con riferimento all’impugnazione di argomenti utilizzati ad abundantiam, non rientranti nella ratio decidendi; nello stesso senso, v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010).

8. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso principale, occorre fare alcune precisazioni, riportando il capo della decisione censurato, ove la CTR ha ritenuto “la nullità del procedimento notificatorio, avuto riguardo alla accertata difformità della relata di notifica tra copia consegnata e originale restituito”, aggiungendo che, “come più volte sancito dalla S.C., nel contrasto trai due documenti, aventi la stessa fede privilegiata, deve ritenersi prioritario il vaglio sulla regolarità della notifica dell’atto consegnato al contribuente, non essendo ammissibile, peraltro, nè di modificare, integrare o completare detta relata in un momento successivo alla consegna dell’atto nelle mani del contribuente”.

9. Si rivelano dunque inammissibili le censure, contenute in detto motivo, e sopra richiamate, riguardanti la dedotta mancata attribuzione della corretta valenza probatoria ai documenti offerti dalla ricorrente e, in particolare, alla copia conforme della relata di notificazione, non cogliendo la ratio della decisione impugnata.

La CTR non ha infatti escluso, in via generale, la valenza probatoria privilegiata della matrice della relata di notifica in possesso dell’agente di riscossione – che, anzi, ha espressamente ritenuto sussistente – nè ha esaminato la questione della validità della certificazione di conformità della copia prodotta, ma ha valutato la particolare fattispecie in cui la relata in possesso dell’agente di riscossione sia difforme da quella consegnata al contribuente e, tra due atti, aventi entrambi valore probatorio privilegiato, la CTR ha ritenuto di dover dare prevalenza a quello consegnato al contribuente.

E’ pertanto evidente che, anche in questo caso, la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi da quelli censurati nel primo motivo di ricorso per cassazione, che pertanto non può ritenersi ammissibile, non sussistendo alcun interesse all’impugnazione sul punto (v. supra).

10. E’ invece fondata la censura, contenuta nel medesimo motivo, relativa alla ritenuta difformità tra la relata in possesso dell’agente di riscossione e quella consegnata alla contribuente, senza chiarire in quale punto e tra quale dati sussista la ritenuta discordanza.

Il giudice di appello ha affermato che sussiste una difformità “evidente” tra le due relate, aggiungendo di dover dare rilevanza a quella consegnata alla destinataria della notifica, ma non ha spiegato perchè da ciò derivi la nullità della notifica, affermata senza esaminare e illustrare i vizi che la determinano.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte esaminato la questione della difformità tra relata di notifica in possesso del notificante e relata di notifica in possesso del destinatario della stessa, con particolare riferimento alla data di consegna dell’atto, affermando, con un orientamento ormai consolidato, che, in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una delle due date; se poi la querela di falso non è proposta per stabilire la verificazione di una decadenza, deve aversi riguardo all’originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo (così Cass., Sez. 2, n. 14781/2017; conf. Cass., Sez. L, n. 27722/2019; v. già Cass., Sez. 3, n. 737/1962; con specifico riferimento alla verifica del decorso del termine per impugnare, in caso di difformità tra le due relate, v. Cass., Sez. 3, n. 28230/2005; Cass., Sez. 3, n. 19156/2014; Cass., Sez. 6-5, n. 994/2016).

In via generale, questa Corte ha comunque affermato che, ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale a norma dell’art. 148 c.p.c., si verifica la nullità della notificazione, ancorchè sull’originale dell’atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullità che la parte interessata può far valere producendo l’atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull’originale (con riferimento alla mancanza di data della notifica nella relata in possesso del destinatario, v. Cass., Sez. 2, n. 4358 del 26/03/2001 e Cass., Sez. L. n. 6309 del 1994; in relazione ad altre fattispecie, v. Cass., Sez. 5, n. 14375/2010 e Cass., Sez. L. n. 3767 del 2004).

Tali ipotesi sono peraltro da tenere distinte da quelle in cui la relazione di notifica sia contenuta soltanto sull’originale dell’atto notificato, e non anche sulla copia consegnata al destinatario, così come prescrive il disposto dell’art. 148 c.p.c., perchè la suddetta omissione – a differenza di quanto accade in caso di difformità del contenuto delle due relate – concreta, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicato nella detta relazione, una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica (così Cass., Sez. 5, n. 15327/2014; Cass., Sez. 3, n. 2527/2006; Cass., Sez. L. n. 3795 del 1988).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riscontrato delle difformità tra le due relate, che ha ritenuto “evidenti” ma non le ha neppure descritte, e ha ritenuto di dover considerare la relata di notifica in possesso della contribuente, pervenendo ad una valutazione di nullità, priva dell’indicazione e della valutazione dei vizi ritenuti sussistenti, che hanno portato a tale conclusione, sebbene la questione abbia costituito la centrale materia del contendere del presente giudizio.

Il motivo deve pertanto senza dubbio essere accolto, nei limiti appena evidenziati.

11. Passando ad esaminare i motivi di ricorso incidentale, il primo (contraddistinto dalla parte con il n. 6) risulta senza dubbio infondato.

Come sopra evidenziato, la contribuente si duole del fatto che la CTR non ha dichiarato inammissibile la costituzione del Comune di Canicattì, effettuata mediante deposito in cancelleria e non notificata alle altre parti.

La stessa contribuente ha allegato che il Comune è stato chiamato in causa dall’agente di riscossione (p. 16 e 17 del controricorso), come pure è confermato da quanto riportato dall’agente di riscossione (p. 5 del ricorso principale), sicchè la sua costituzione, in virtù del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 4, e art. 23, comma 2, risulta correttamente effettuata mediante deposito in cancelleria del relativo atto, senza la necessità di notificare alcunchè alle altre parti, essendo tale attività prevista dal citato D.Lgs., art. 14, comma 5, solo per coloro che intervengono nel processo.

12. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso incidentale (contraddistinto dalla parte con il n. 7), si deve precisare che – come già evidenziato con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso principale – sebbene la parte abbia fatto riferimento non solo al n. 3), ma anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tuttavia, dalla stessa illustrazione dei motivi, si evince chiaramente che non è prospettata l’omessa valutazione di un accadimento o di una circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata considerazione di argomenti giuridici e dunque l’esistenza di vizi della sentenza impugnata astrattamente riconducibili alla violazione di legge (v., tra le tante, Cass., Sez. 1, n. 26305/2018; Cass., Sez. 2, n. 14802/2018).

13. Tale motivo è comunque infondato.

Come sopra evidenziato, la contribuente ha dedotto che, a fronte delle contestazioni formulate in ordine alla conformità agli originali dei documenti prodotti dall’agente di riscossione (ovvero del documento denominato “informazioni carico iscritto a ruolo” e della relata di notifica in possesso dell’agente di riscossione), la CTR avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali e, in loro mancanza, avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza probatoria alle copie, ritenendo conseguentemente non provata la notifica per cui è causa.

Nell’adottare la pronuncia impugnata, la CTR ha implicitamente rigettato le richieste della contribuente.

Questa Corte ha tuttavia più volte, e condivisibilmente, affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, peraltro non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 18977/2019; Cass., Sez. 5, n. 8289/2018).

14. Per la identità delle ragioni della decisione, gli altri motivi del ricorso incidentale devono essere esaminati insieme (si tratta dei terzo, quarto, quinto e sesto motivo, contraddistinti dalla parte con i nn. 8, 9, 10 e 11).

Con tali motivi, tutti formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la contribuente ha censurato la mancata statuizione su eccezioni e questioni sollevate in giudizio.

Nella sentenza impugnata si legge tuttavia con chiarezza che “L’accoglimento dei motivi di appello sopra riportati assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione esposti nell’atto introduttivo e nella memoria difensiva”.

Com’è noto, il vizio d’omessa pronuncia è configurabile quando manca completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e deve pertanto essere escluso in relazione a questioni implicitamente o esplicitamente assorbite in altre statuizioni della sentenza (v., da ultimo, Sez. L. 26 gennaio 2019, n. 1360).

Vi è infatti solo un caso in cui la pronuncia esplicita o implicita di assorbimento si risolve in un’omessa pronuncia.

Si tratta dell’ipotesi in cui è stato operato un illogico assorbimento di un motivo di appello, che invece è decisivo per la soluzione della vertenza (Cass., Sez. T, n. 11459 del 30/04/2019).

Ma tale evenienza non è prospettata nel caso di specie.

Come già evidenziato da questa Corte (v., in particolare, Cass., Sez. 6-3, n. 13534 del 30/05/2018), tutte le ragioni di assorbimento sono riconducibili alle categorie logiche o della implicazione necessaria, tanto unilaterale quanto bilaterale (e si parla di assorbimento improprio), o della esclusione, anche solo unilaterale, tra la domanda decisa e quella assorbita (e si parla in questo caso di assorbimento proprio).

La prima ipotesi (assorbimento improprio) ricorre quando la pronuncia sulla questione assorbente comporta di per sè una pronuncia anche sulla questione assorbita, perchè questa è implicata in quella, tant’è che il giudicato copre anche la questione assorbita. In questo caso, la parte soccombente, con riferimento alla questione assorbita, è chiamata ad impugnare la statuizione implicita, ove non voglia che si formi il giudicato, facendo valere i vizi propri della stessa, e non il vizio di omessa pronuncia, che, come evidenziato, non sussiste (e così ha fatto la contribuente, nel presente giudizio, con riferimento al secondo motivo di ricorso incidentale). La seconda ipotesi (assorbimento proprio) ricorre quando la decisione sulla questione assorbente provoca il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una decisione sulla questione assorbita, poichè l’utilità della prima statuizione esclude l’utilità della seconda, sussistendo tra le due questioni un nesso, non di implicazione, ma di esclusione, che non comporta il giudicato della questione assorbita. In questo caso, la parte vittoriosa che ha prospettato la questione assorbita nel giudizio di appello, se vuole che venga riesaminata, deve semplicemente farne richiesta, nel giudizio di rinvio, in modo tale che la censura, in caso di cassazione della sentenza, possa essere valutata nella fase di merito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 12466 del 21/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 23558/2014).

Nel caso in esame, la contribuente, con riferimento ai motivi di ricorso incidentale sopra indicati, ha denunciato, invece, il vizio di omessa pronuncia, lamentando l’esistenza di errores in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (p. 22, 24, 25, 27 e 29 del controricorso), che, invece, come sopra evidenziato, non sussiste, perchè la pronuncia vi è stata ed è stata proprio quella di assorbimento.

15. In conclusione, deve essere accolto il primo e il quarto motivo di ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, deve essere rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, e dell’art. 13 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, e dell’art. 13, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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