Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22898 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23838-2013 proposto da:

IMMAGINI SIVILLA DI R.P. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo STUDIO LEGALE DI

BENEDETTO & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO

ANTONIO MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 155/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Immagini Sivilla di P.R. & c. sas propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 155/1/12 del 18 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto legittimo, nei limiti già stabiliti dal primo giudice, l’avviso di accertamento Tarsu 2006 notificatole dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in relazione all’opificio industriale di sua proprietà.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la Tarsu fosse stata dal Comune legittimamente richiesta anche con riferimento a quella parte di opificio di 403 m2 posta al piano seminterrato del fabbricato industriale, e denominato nell’avviso “deposito senza accesso al pubblico”; anche questa superficie doveva infatti ritenersi tassata (quand’anche ancora in fase di ultimazione e completamento), poichè la sua asserita esenzione non era stata fatta oggetto di denuncia iniziale, ovvero di denuncia di variazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 2.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune di Acquaviva delle Fonti.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la Immagini Sivilla sas lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 e art. 70. Per avere la commissione tributaria regionale subordinato l’esenzione da imposta della superficie suddetta (relativa a porzione di fabbricato di 403 m2 indicata quale “deposito senza accesso al pubblico”, sita al piano seminterrato dello stabile e di fatto inutilizzabile poichè, nel 2006, ancora in fase di ultimazione e completamento, come da certificato catastale allegato sub n.4 del ricorso introduttivo) alla presentazione di dichiarazione o variazione Tarsu; nonostante che, in difetto dei presupposti dell’imposizione, nessuna dichiarazione dovesse essere a tal fine presentata dal contribuente.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti: o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Le esenzioni in questione non sono però automatiche, ma devono essere “indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Ne consegue che la dichiarazione iniziale o di variazione (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) concernenti l’esenzione da Tarsu di determinate aree è condizione legale imprescindibile dell’esenzione stessa; ricollegata all’esigenza di porre l’ufficio impositore in condizione di tempestivamente espletare le dovute verifiche. Con la conseguenza che il contribuente che non abbia dichiarato l’area esente (come nella specie), non può poi contestare l’avviso di pagamento sul punto e fornire in giudizio la prova della inutilizzabilità oggettiva dell’area.

Così si esprime l’indirizzo di legittimità: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Pertanto, le deroghe indicate nel successivo secondo comma non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione” ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione” (Cass. n. 19173/04).

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Comune intimato.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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