Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22898 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 13/09/2019), n.22898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6848/2018 proposto da:

CASSA DEL RISPARMIO DEL VENETO SPA, in persona del Presidente del

C.D.A. Prof. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI SOLINAS;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS), quale mandataria con

rappresentanza della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO BENETTON;

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS), quale mandataria con

rappresentanza della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO BENETTON;

– controricorrenti –

nonchè da:

BANCA NAZIONALE LAVORO SPA e per essa quale mandataria con

rappresentanza BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA’ CONSORTILE PER

AZIONI, in persona dei procuratori Dott. C.M. e Dott.

N.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BONATO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2908/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2009, il Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, B.G., la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., la Banca Antonveneta S.p.a., Unicredit S.p.a., la Banca Popolare di Vicenza S.c.a.r.l. (ora Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.), Veneto Banca S.p.a. (ora il l.c.a.) e Italfondiario S.p.a. nella qualità di procuratore speciale di Intesa San Paolo S.p.a., al fine di sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., quali atti a titolo gratuito o, in subordine, quali atti a titolo oneroso, le ipoteche iscritte in data 26.11.2004, in favore dei predetti istituti bancari, sugli immobili della B..

Si costituì in giudizio Veneto Banca, chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.

Successivamente si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda attorca, BNL, Unicredit e la Cassa di Risparmio. Le ultime due convenute eccepirono in particolare la carenza di interesse ad agire del Fallimento e la prescrizione della domanda. Si costituì infine la Banca Popolare di Vicenza, del pari chiedendo il rigetto della domanda.

Rinnovata la notifica nei confronti delle parti non costituite, la Cassa di Risparmio si costituì volontariamente anche nell’interesse della convenuta Italfondiario, rappresentando di essere subentrata nella posizione processuale e sostanziale di Intesa in virtù di cessione del ramo d’azienda comprendente tutte le filiali del (OMISSIS), compresa la filiale di (OMISSIS) ove sono sorti i rapporti su cui verte il presente procedimento.

Alla nuova udienza si costituì pure Pirelli RE Credit Servicing S.p.a. per Finance S.r.l., quale cessionaria del credito vantato da Banca Antonveneta, la quale chiede il rigetto delle domande in quanto prescritte ed infondate.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1064/2015, accolse la domanda dichiarando l’inefficacia nei confronti del Fallimento dell’atto di concessione di ipoteca del 23.11.2004 a favore degli istituti di credito convenuti.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2908/2017, depositata il 19 dicembre 2017.

2.1. La Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto sussistente l’interesse ad agire osservando che:

– il fallimento, in quanto soggetto terzo rispetto al fallito, può agire in revocatoria ordinaria nell’interesse di tutti i creditori del fallito, anche di quelli che non hanno partecipato all’accordo costitutivo delle ipoteche, le quali sono andate a vantaggio solo di alcune banche;

– peraltro l’interesse ad agire in revocatoria in relazione alle ipoteche sui beni della B. sussisterebbe in capo alla società (OMISSIS) in bonis, visto che la disposizione ha inciso sul patrimonio della stessa B., debitrice della società;

– la questione relativa ai vantaggi che il creditore (OMISSIS) avrebbe ottenuto dall’operazione complessiva e quella relativa al fatto che il bene sarebbe comunque gravato da altre ipoteche attengono al merito della domanda e non all’interesse ad agire.

E’ pure infondata, secondo la Corte d’appello, l’eccezione di carenza di interesse ad agire del Curatore per aver quest’ultimo chiesto la revocatoria delle sole ipoteche iscritte e non anche del contratto di consolidamento. In realtà il Fallimento, che nelle proprie conclusioni aveva chiesto la declaratoria di inefficacia delle “ipoteche iscritte il 26 novembre 2004” e non delle sole iscrizioni ipotecarie, aveva impugnato l’atto pregiudizievole nella sua interezza, ovvero l’accordo costitutivo del 23.11.2004 e la conseguente iscrizione.

Lo stretto collegamento tra atto dispositivo alla base dell’iscrizione (ovvero l’accordo costitutivo delle ipoteche che di per sè non avrebbe alcuna funzione se non fosse seguito dall’iscrizione ipotecaria) e l’iscrizione stessa (che non sarebbe possibile in difetto dell’accordo) legittima la decisione del giudice di prime cure di dichiarare inefficace l’atto dispositivo, senza che possa riconoscersi il vizio di ultrapetizione. Del resto, rileva la Corte, la domanda atteneva alla inefficacia dell’ipoteca iscritta e non dell’iscrizione ipotecaria e quindi alla fattispecie costitutiva dell’ipoteca nella sua interezza.

2.2. I giudici del secondo grado hanno poi ritenuto che l’azione esercitata dal Fallimento non si sarebbe prescritta, dovendosi fare riferimento, quale data di costituzione dell’ipoteca volontaria soggetta a revoca, alla data di iscrizione nei pubblici nei registri, quando il creditore acquista il diritto di espropriare i beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato nell’espropriazione.

Peraltro, la Corte di Venezia ha osservato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 24822/2015) quando il diritto della cui prescrizione si tratta non può farsi valere se non con atto processuale si applica la regola della scissione gli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Pertanto, nel caso di specie, poichè l’azione ex art. 2901 c.c., non poteva esercitarsi che in giudizio, la relativa prescrizione si è interrotta con la spedizione dell’atto di citazione (avvenuta il 20.11.2009), con la conseguenza che la stessa azione sarebbe stata tempestiva anche facendo riferimento, quale dies a quo, alla data dell’atto di costituzione di ipoteche (23.11.2004).

2.3 La Corte d’appello ha poi ritenuto che correttamente il Tribunale avesse riconosciuto la gratuità dell’atto costitutivo di ipoteca, in quanto la garanzia concessa non era correlata ad alcun corrispettivo economicamente apprezzabile per la B.. E’ irrilevante che quest’ultima fosse interessata al conseguimento dell’accordo per ragioni familiari e societarie non avendo comunque ricevuto dall’operazione alcun vantaggio che consentisse di mantenere la consistenza del proprio patrimonio per i creditori. Nè l’accordo costituisce adempimento di un debito scaduto rispetto al patrimonio della B..

2.4. Quanto all’eventus damni, il giudice di secondo grado ha osservato:

– che gli istituti di credito non hanno indicato in modo specifico quali sarebbero stati gli incrementi patrimoniali giunti alla B. tali da poter affermare che il patrimonio della stessa non era stato intaccato dalla concessione delle ipoteche oggetto del giudizio;

– che il danno doveva essere valutato rispetto al patrimonio della B. e non a quello della società poi fallita;

– che comunque era onere degli istituti di credito convenuti dedurre e provar l’esistenza di ulteriori beni su cui la creditrice (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfarsi;

– che il danno per la società non è escluso dal fatto che sui beni immobili oggetto dell’atto dispositivo esistessero ipoteche successive, poichè gli istituti di credito non hanno indicato in maniera specifica se i crediti garantiti da tali ipoteche assorbissero l’intero valore dei beni.

2.5. Infine, quanto al requisito soggettivo, la Corte di merito ha rilevato che, in ragione della gratuità dell’atto dispositivo, ai fini della revocatoria dello stesso atto era sufficiente che la debitrice fosse consapevole del pericolo di danno che il medesimo atto arrecava alle ragioni dei propri creditori ed ha ritenuto che tale consapevolezza sussistesse in capo alla B., la quale aveva gravato i propri beni di un onere prima inesistente, senza che nel suo patrimonio entrasse un vantaggio economico.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di cinque motivi, la Cassa del Risparmio del Veneto S.p.a., anche quale cessionaria del rapporto originariamente intestato a Intesa San Paolo S.p.a.. Ha depositato memoria.

3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Fallimento della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS). La Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ha depositato controricorso adesivo con ricorso incidentale, basato su 4 motivi, cui recite, con ulteriore controricorso, il Fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso incidentale della BNL, sollevata dal Fallimento della (OMISSIS).

L’eccezione non è fondata.

Queste Sezioni unite hanno infatti affermato che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (S.U. 2007/ 24627).

5.1. Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66”, relativamente all’interesse ad agire del fallimento.

La sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente fondato l’interesse ad agire del curatore su di un credito di cui sarebbe stata titolare la società poi fallita nei confronti della signora B., accertato con decreto ingiuntivo non definitivo. Tale affermazione sarebbe inidonea a provare il requisito essenziale dell’esistenza di un credito suscettibile di essere pregiudicato dall’atto impugnato.

Trattandosi di azione proposta ai sensi della L. Fall., art. 66, il Curatore avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di creditori fallimentari che, anche solo potenzialmente, non avrebbero trovato soddisfazione a causa del mancato pagamento dell’asserito credito della procedura nei confronti della B..

Il Curatore, invece, avrebbe del tutto omesso di dimostrare la sussistenza di altri creditori insinuati al passivo prima della conclusione del giudizio di revocatoria fallimentare e la consistenza del patrimonio del debitore successivamente all’atto oggetto di revoca.

Ti motivo è infondato.

In primo luogo, occorre rilevare che il Fallimento (OMISSIS) non ha chiesto la revoca L. Fall., ex art. 66, di un atto dispositivo posto in essere dalla società fallita, bensì la revoca ex art. 2901 c.c., di un atto posto in essere dalla signora B., nei cui confronti il fallimento vanta un credito dipendente da decreto ingiuntivo.

Al riguardo si osserva poi che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 15-03-2019, n. 7357).

5.2. Con il secondo motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso incidentale, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66”.

La sentenza impugnata avrebbe indebitamente confermato la pronuncia di primo grado di inefficacia nei confronti del Fallimento dell’atto di concessione di ipoteca nonostante:

– in sede di citazione, il Curatore si fosse limitato a richiedere la revocatoria del sole ipoteche iscritte il 26.11.2004, senza alcun riferimento, se non nelle difese dell’atto, all’atto dispositivo che tali iscrizioni ipotecarie presupponeva;

– nell’istanza di autorizzazione a promuovere l’azione sottoposta al giudice delegato venisse esplicitamente richiesta l’autorizzazione a promuovere azione revocatoria ordinaria delle sole ipoteche iscritte in data 26.11.2004;

– nella comparsa conclusionale di primo grado, la stessa procedura fallimentare, in via confessoria, avesse confermato di non aver avuto l’intenzione di impugnare l’atto di consolidamento del 23.11.2004.

La sentenza impugnata avrebbe perciò interpretato in modo indebitamente estensivo la domanda del Fallimento come avente ad oggetto anche l’atto di concessione di ipoteca.

L’iscrizione ipotecaria costituirebbe mero adempimento di una formalità derivante dall’obbligo già assunto con la stipula del contratto di consolidamento, non autonomamente aggredibile.

Non sarebbe vero che il contratto di consolidamento non aveva funzione alcuna se non per l’ipoteca. Tale contratto avrebbe infatti regolato un ampio insieme di volontà e obbligazioni.

Il fatto che il titolo e l’ipoteca fossero collegati non comporterebbe che tali atti non avessero una loro individualità e distinzione ai fini dell’azione revocatoria.

Il motivo è inammissibile, perchè i ricorrenti impugnano l’interpretazione della domanda esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge (peraltro deducendo erroneamente la violazione dell’art. 112 c.p.c., sub n. 3, dell’art. 360 c.p.c., anzichè sub n. 4) e non anche del vizio di motivazione.

Il potere di interpretare la domanda è attribuito esclusivamente al giudice di merito ed il suo esercizio, consistente nell’interpretazione, nella qualificazione e nella valutazione della stessa domanda, non è censurabile in sede di legittimità ove motivato in modo sufficiente, non contraddittorio ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. Sez. Unite, 19/03/2014, n. 6314).

Si deve altresì ribadire che, ove il Giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del Giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (cfr., tra le varie, Cass. civ. Sez. 2, n. 1545 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 17451 del 31/07/2006; Sez. 3, n. 8953 del 18/04/2006; Sez. L, n. 3702 del 21/02/2006).

Appaiono parimenti inammissibili le censure con le quali il ricorrente principale e quello incidentale lamentano che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle affermazioni asseritamente confessorie contenute nella comparsa conclusionale di primo grado del Fallimento. La Cassa di Risparmio e la BNL, infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, si limitano a trascrivere un mero spezzone delle difese avversarie, del tutto avulse dal contesto, con la conseguenza che a questa Corte è preclusa la verifica dell’effettiva valenza confessoria delle stesse difese.

5.3. Con il terzo motivo del ricorso principale e con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2903 e 2934 c.c. e segg.”.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la Corte d’appello abbia correttamente statuito in ordine all’oggetto dell’azione revocatoria, identificando lo stesso con l’atto costitutivo di ipoteca, non potrebbe allora ritenersi condivisibile il mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dell’azione.

Infatti, l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto pregiudizievole, rappresentata nel caso di specie dal contratto di consolidamento del 23.11.2004.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione della domanda sulla base di due distinte rationes decidendi.

In primo luogo, ha individuato, quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la data di iscrizione nei pubblici nei registri delle ipoteche (26.11.2004), osservando che è solo da tale data che i creditori hanno acquistato il diritto di espropriare i beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente e di essere soddisfatti con preferenza sul prezzo ricavato nell’espropriazione (ed è quindi sorto il pericolo di pregiudizio per il patrimonio del creditore che agisce in revocatoria).

In ogni caso, sulla scorta dell’insegnamento della sent. n. 24822/2015 delle SS.UU., ha evidenziato che poichè l’azione ex art. 2901 c.c., non poteva esercitarsi che con atto processuale, il decorso della prescrizione si è interrotta per il Fallimento con la spedizione dell’atto di citazione (avvenuta il 20.11.2009), con la conseguenza che la stessa azione sarebbe stata tempestiva anche facendo riferimento, quale dies a quo, alla data dell’atto di costituzione di ipoteche (23.11.2004).

Il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale impugnano solo la prima delle due rationes decidendi, con conseguenza che anche se le relative censure dovessero risultare fondate, stante l’intervenuta definitività delle altre, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Unite, 20/12/2017, n. 30589).

5.4. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale e con il quarto motivo del ricorso incidentale, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 2, L. Fall., art. 66 e art. 2697 c.c.”.

Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistenti i requisiti dell’eventus damni e della scientia damni.

Quanto al primo requisito, la sussistenza del pregiudizio dovrebbe essere valutato oltre che rispetto al patrimonio del debitore convenuto in revocatoria (la B.), anche rispetto alle ragioni dei creditori della società fallita nonchè della stessa (OMISSIS).

In particolare il Curatore avrebbe avuto l’onere di dimostrare la preesistenza all’atto revocando di uno o più creditori lesi dall’atto stesso, nonchè il nesso di causalità tra atto e lesione del credito.

Il Fallimento avrebbe invece omesso addirittura di allegare quale fosse la consistenza del patrimonio della società subito dopo il compimento dell’atto impugnato, rendendo in tal modo impossibile stabilire se esso fosse effettivamente divenuto insufficiente a garantire il soddisfacimento degli eventuali creditori preesistenti.

Il danno non sarebbe stato comunque sussistente in quanto la concessione di ipoteca da parte della signora B. sui propri beni era inserita all’interno di un progetto avente come finalità quella di salvare le sorti della società, permettendole di mantenere le linee di credito fino ad allora concesse dal sistema bancario, in conformità ad un piano economico finanziario predisposto da Ernst & Young. Ove la ristrutturazione del credito e la predisposizione del piano non fossero state effettuate, la (OMISSIS) avrebbe dovuto provvedere al pagamento immediato delle proprie posizioni debitorie di cui alcune già scadute.

Laddove non fosse intervenuto il fallimento la (OMISSIS) non avrebbe potuto agire in revocatoria, stante l’assenza di un qualsiasi pregiudizio e di conseguenza l’assenza di interesse ad agire.

Nessun pregiudizio sarebbe stato arrecato nemmeno alla B. in quanto la stessa avrebbe avuto interesse economico a rilasciare in favore degli istituti di credito l’ipoteca, presupposto della concessione da parte degli stessi della rateizzazione dei debiti scaduti in favore della società, di rimodulazione dei tassi di interessi e del mantenimento degli affidamenti.

La signora B. era infatti socia accomandante di (OMISSIS) e, allora, socia accomandataria della CIM, a sua volta socio al 50% della (OMISSIS). La sussistenza di un concreto pregiudizio per il patrimonio della B. avrebbe dovuto essere valutata all’interno di tale contesto di interessi infragruppo. In quest’ottica, l’operazione posta in essere, lungi dal procurarle un danno, le avrebbe consentito il mantenimento del valore della propria quota in (OMISSIS) e in CIM, grazie al supporto finanziario concesso dalle Banche alla società.

Quanto al requisito soggettivo, il Fallimento attore non avrebbe in alcun modo fornito la prova, nemmeno in via presuntiva della consapevolezza da parte del terzo convenuto in revocatoria di ciascuno degli elementi che fondano l’eventus damni.

In ogni caso, tale requisito non potrebbe ritenersi sussistente considerato che l’unica ragione per la quale la signora B.i aveva concesso l’iscrizione ipotecaria volontaria su propri beni era quello di salvaguardare la (OMISSIS), consentendole di ottenere la rimodulazione del proprio indebitamento ed un recupero del proprio equilibrio finanziario.

Peraltro, i legami familiari esistenti tra la B. ed il socio accomandatario di (OMISSIS) confermerebbero l’impossibilità di ravvisare in capo a quest’ultima l’intenzione e la consapevolezza di poter arrecare un pregiudizio alla (OMISSIS).

Il motivo non merita accoglimento.

In primo luogo, la decisione impugnata è da condividere laddove afferma che il requisito dell’eventus danni deve essere verificato con riferimento al patrimonio del debitore e non del creditore.

L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è infatti finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c. e a ricostruirla in presenza di un atto che la pregiudichi.

Del tutto irrilevanti sono, pertanto, le censure relative alla omessa allegazione, da parte del Fallimento, della consistenza del patrimonio della società fallita e della sua insufficienza, dopo il compimento dell’atto impugnato, a garantire il soddisfacimento degli eventuali creditori preesistenti.

Inammissibili sono poi le censure con cui i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte della Corte d’appello della sussistenza di un interesse economicamente apprezzabile della B. alla complessiva operazione, tale da escludere che la medesima operazione abbia arrecato un pregiudizio al patrimonio della stessa debitrice.

I ricorrenti infatti omettono di impugnare le statuizioni della sentenza impugnata dove si afferma che gli istituti di credito non hanno indicato in modo specifico quali sarebbero stati gli incrementi patrimoniali giunti alla B. dall’operazione, tali da poter affermare che il patrimonio della stessa non era stato intaccato dalla concessione delle ipoteche oggetto del giudizio, nè hanno provato l’esistenza di ulteriori beni della B., diversi da quello su cui erano state costituite le ipoteche, su cui la creditrice (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfarsi.

Del pari inammissibili sono le doglianze relative all’asserita insussistenza della scientia danini in capo alla B., risolvendosi in un’inammissibile richiesta di riesame degli elementi emersi nel corso del giudizio di merito.

5.5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la BNL lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo su cui vi è stata discussione.

La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la gratuità o meno dell’operazione e la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la revocatoria alla luce delle interazioni economiche tra i soggetti coinvolti, non valutando l’esistenza di un piano di ristrutturazione redatto da una società terza, nonchè gli interessi e la posizione societaria e familiare della B..

Il motivo è inammissibile.

Si applica ratione temporis al caso di specie la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).

Il motivo è comunque infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che nessun concreto corrispettivo fosse stato concesso al soggetto datore d’ipoteca (la B.) nè dal debitore principale (la (OMISSIS)) e neppure dai creditori garantiti (gli istituti di credito), avendo in realtà il terzo accettato di fare costituire un pesante gravarne sul proprio patrimonio immobiliare, senza ricevere alcuna contropartita.

La decisione non contrasta con il principio affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’atto dispositivo può dirsi gratuito, agli effetti della dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. (ma il principio appare applicabile anche in caso di revocatoria ordinaria) solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia “ex lege” (Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010).

Infatti la Corte non ha omesso di valutare nella sua interezza l’assetto di interessi sotteso all’atto di consolidamento e di concessione di ipoteche del 23.11.2004, ma ha ritenuto, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede, che le ragioni familiari e societarie per cui la B. era interessata al conseguimento dell’accordo non fossero sufficienti per integrare il vantaggio patrimoniale economicamente apprezzabile necessario per qualificare la costituzione delle ipoteche come atto oneroso.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale ed incidentale e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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