Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22898 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15426-2015 proposto da:

M.M., in proprio e quale amministratore unico e legale

rappresentante della società AGROALIMENTARE SARDA SRL (OMISSIS),

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato VANNI MARIA OGGIANO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GUBER SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e legale rappresentante Dott. B.G., nella qualità di

procuratrice speciale di DEUTSCHE BANK A.G., quest’ultima quale

cessionaria dei crediti pecuniari individuali in blocco derivanti da

cessioni creditizie e mutui ipotecari della BANCA NAZIONALE DEL

LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13,

presso lo studio dell’avvocato DAMIANO DE ROSA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAROLINA CAPALDO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA mandataria della CALLIOPE SRL, in

persona dell’Avv. V.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GEMMA MAURIZI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

BANCA DI SASSARI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO

GIUSEPPE FARA giusta procura speciale in calce al controricorso;

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore Avv. A.A.A., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PASSINO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

ITALFONDIARIO SPA mandataria per la gestione dei crediti di CASTELLO

FINANCE SRL, in persona del Dott. C.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO BASSU giusta procura speciale in calce al controricorso;

SARDALEASING SPA – SOCIETA’ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor

R.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO

TEDDE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.L., M.V., BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING

SOLUTIONS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 162/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato OGGIANO VANNI MARIA;

udito l’Avvocato DESIDERI PAOLA per delega;

udito l’Avvocato CAPALDO CAROLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1994 la Banca di Sassari s.p.a. iniziò una procedura di esecuzione immobiliare sui beni di M.M. e della società Agroalimentare Sarda s.r.l.

A fondamento dell’esecuzione invocò il titolo stragiudiziale costituito da una ricognizione di debito compiuta per atto pubblico, nella quale:

(-) la Agroalimentare Sarda e M.M. si riconoscevano debitori della Banca di Sassari, nonchè di altri istituti di credito;

(-) M.M. e la Agroalimentare Sarda concedevano ai creditori ipoteca sui beni di loro rispettiva proprietà, a garanzia sia delle obbligazioni proprie, sia di quelle riconosciute nel medesimo atto dall’altro debitore.

2. Nel procedimento di esecuzione intervennero altri creditori, tra i quali, per quanto qui ancora rileva:

(a) la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che in seguito cederà i crediti oggetto del presente giudizio:

(à) parte alla Deutsche Bank London AG, che nel presente giudizio è rappresentata a titolo negoziale dalla società Guber s.p.a.;

(a”) parte alla società Calliope s.r.l.;

(b) la Banca Commerciale Italiana s.p.a., i cui crediti per effetto di successive fusioni e cessioni, sono pervenuti alla società Castello Finance s.r.l., la quale ne ha affidato la gestione alla mandataria Italfondiario s.p.a.;

(c) il Banco di Sardegna s.p.a.;

(d) la società Sardaleasing s.p.a..

Tutti i suddetti creditori invocarono, a fondamento della pretesa esecutiva, la ricognizione di debito sopra ricordata.

2. Nel 2005 M.M. e la Agroalimentare Sarda proposero opposizione all’esecuzione, deducendo la nullità della ricognizione di debito sotto vari profili.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza 31.8.2009 n. 1109, rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Cagliari, adita dai soccombenti, accolse il gravame solo nella parte in cui invocava la nullità, ex art. 2624 c.c. (vecchio testo), della concessione di ipoteca da parte della società Agroalimentare sui propri beni ed a beneficio del proprio amministratore M.M..

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.M. e dalla Agroalimentare Sarda con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso la Banca di Sassari, il Banco di Sardegna, la Guber, la Italfondiario, la Sardaleasing e la Calliope.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 15.4.2014, mentre il ricorso è stato proposto con atto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 1.6.2015. Esso è dunque tardivo, in quanto il termine massimo per la proposizione del ricorso era scaduto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., il 15.4.2015.

1.2. Nè il ricorrente potrebbe invocare l’applicazione dell’istituto della sospensione feriale dei termini.

Quell’istituto, infatti, per effetto della espressa previsione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 non si applica “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario”; e l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) annovera per l’appunto, tra le cause da trattare nel periodo feriale, quella “di opposizione all’esecuzione”.

1.3. Nella discussione in pubblica udienza, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che sin dal primo grado la Banca di Sassari aveva formulato sia una istanza di chiamata di terzo, sia altre domande; e che in appello la Guber aveva formulato una domanda subordinata. Per effetto di tali domande, concludono i ricorrenti, il giudizio non poteva più qualificarsi come “opposizione all’esecuzione”, ma doveva qualificarsi come un ordinario giudizio di cognizione, soggetto pertanto alla sospensione feriale dei termini. Tali deduzioni non sono condivisibili.

Il giudizio di opposizione all’esecuzione non cessa di essere tale nè per il fatto che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852); nè per il fatto che l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata con la quale chieda, per l’ipotesi di accoglimento della opposizione, l’accertamento della sussistenza del proprio credito. Anche in tale evenienza, pertanto, il giudizio di opposizione all’esecuzione resta sottratto alla sospensione feriale dei termini (così già Sez. 3, Sentenza n. 258 del 19/01/1977, Rv. 383780, nonchè, più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011, Rv. 616763).

L’unica ipotesi in cui un giudizio di opposizione, nel quale l’opposto abbia formulato domande riconvenzionali, sfugga all’istituto della sospensione feriale dei termini è quella in cui l’opposizione venga integralmente accolta in primo grado, e in appello resti sub iudice unicamente la controversia sostanziale sull’esistenza del credito, la quale ovviamente non ha natura esecutiva.

Non è questo il nostro caso: infatti la Corte d’appello ha accolto solo parzialmente il gravame, e solo con riferimento alla nullità di alcune delle ipoteche concesse dal debitore esecutato. Tale statuizione ha quindi lasciato sub iudice le questioni concernenti la validità del titolo esecutivo e, con esse, la natura di “opposizione all’esecuzione” del presente giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La liquidazione è compiuta tenendo conto del principio secondo cui nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., il valore della causa si determina in base alla sommatoria dei crediti per cui si procede (Sez. 3, Sentenza n. 12354 del 24/05/2006, Rv. 591203; Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943).

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Banca di Sassari s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 13.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Banco di Sardegna s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 13.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Deutsche Bank London AG, in persona della Guber s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 13.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria della Castello Finance s.r.l., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Calliope s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, alla rifusione in favore di Sardaleasing s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte di M.M. e la Agroalimentare Sarda s.r.l., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA