Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22898 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

e sul ricorso 26857-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 100/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/03/2007 R.G.N. 444/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato MARINO RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso principale

e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 marzo 2007 la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Larino del 9 novembre 2005 con la quale era stata accolta la domanda proposta da M.M. nei confronti del Ministero della Salute e volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1 per sieropositività al virus HCV. La Corte territoriale ha ritenuto la violazione del contraddittorio non essendo stata citata in giudizio la Regione Molise, ed ha rimesso la controversia al Tribunale di Campobasso dando il termine di sei mesi per la riassunzione della controversia. La Corte d’Appello ha motivato tale pronuncia considerando che, in virtù della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 4 sono stati trasferiti alla Regione le funzioni ed i compiti in materia di indennizzi previsti dalla stessa legge, ma il Ministero resta legittimato in relazione ai fatti dedotti in lite prima del trasferimento. La stessa Corte d’Appello ha tuttavia ritenuto che la acquisita legittimazione passiva della Regione non elide quella del Ministero che ha curato ed effettuato gli accertamenti nei confronti della M..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la M. articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute svolgendo ricorso incidentale articolato su unico motivo.

La M. resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente principale con il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 8, 3, 5 e 1 nonchè di ogni altra norma e principio in materia di legittimazione passiva processuale e sostanziale concernente l’obbligazione indennitaria prevista da tale normativa. In particolare si deduce che il testo legislativo citato individua nell’amministrazione centrale il soggetto al quale indirizzare le domande per fruire delle prestazioni assistenziali e da adire con gravame amministrativo in caso di rigetto della domanda.

Con secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 123, comma 1, in relazione alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 8, 3, 5 e 1 deducendosi che, anche sulla base di tale norma, sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati, fra l’altro, da emotrasfusioni, e la conseguente legittimazione passiva, sostanziale e processuale del ministero della Salute, sarebbe confermata anche dall’Accordo della conferenza unificata 8 agosto 2001 tra Governo e regioni concernente il trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di salute.

Con il terzo motivo si lamenta violazione o erronea applicazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000 e dell’Accordo della conferenza unificata 8 agosto 2001 tra Governo e Regioni in relazione al D.Lgs. 112 del 1998, art. 123 nonchè della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 8, 3, 5 e 1.

Con il quarto motivo si lamenta violazione o erronea applicazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., in relazione alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 8, 3, 5 e 1, D.Lgs. 112 del 1998, art. 123 nonchè del D.P.C.M. 26 maggio 2000. In particolare si deduce che, in ossequio ai principi costituzionali della garanzia del diritto di difesa, comunque legittimato passivo nelle cause aventi ad oggetto l’adempimento di un’obbligazione, deve essere il soggetto tenuto al pagamento.

Con il quinto motivo si deduce violazione o erronea applicazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 2, comma 4 in relazione in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 nonchè alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 8, 3, 5 e 1 assumendosi che, anche in base a tale normativa invocata, permarrebbe la legittimazione passiva del Ministero della Salute trattandosi di contenzioso relativo a fatti antecedenti al trasferimento delle risorse finanziarie, ossia antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

Con il ricorso incidentale il Ministero della Salute lamenta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, commi 1 e 2, lett. a), e art. 114 deducendosi che, poichè l’interessata ha presentato l’istanza del risarcimento in questione, in epoca successiva all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 112 del 1998, la legittimazione passiva competerebbe esclusivamente alla Regione.

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti riferendosi alla medesima sentenza. Tutti i motivi possono essere trattali congiuntamente riguardando la questione della legittimazione passiva nelle controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Il ricorso principale va accolto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12538 del 9 giugno 2011, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale precedentemente creatosi in materia, affermando che in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale. In particolare è stato affermato che dal complesso quadro normativo che disciplina la materia emerge che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. citati dal ricorrente riguardano solo l’onere finanziario, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Di tale permanente vigenza c’è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni.

Può allora concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Va pertanto confermato l’orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi nella Sezione Lavoro ribadendo, come principio di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 1, che nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute. Questo collegio si conforma a tale pronuncia con il conseguente accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila che si conformerà al principio di diritto indicato, provvedendo anche per le spese.

PQM

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; Accoglie il principale e rigetta l’incidentale;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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